Art. 21. 
              (Disposizione transitoria e abrogazioni) 
   1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n.
416, nelle parti in  cui  dispongono  rispettivamente  l'obbligo  del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria
e la  stampa  di  comunicare  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l'espressione  di
un parere  su  tali  tirature  da  parte  della  commissione  tecnica
consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua
ad  esprimere  pareri  sull'accertamento  della  diffusione   e   dei
requisiti di ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3  della
legge 7 agosto 1990, n. 250. 
   2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge  n.  416
del 1981, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2
dell'articolo 5 della presente legge. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 7 marzo 2001 
 
                               CIAMPI 
 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
 
          Note all'art. 21:
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 54 della legge
          n. 416/1981:
              "Art.  9  (Funzioni  del  Garante). - Il Garante, fermi
          restando  compiti previsti dalle altre norme della presente
          legge,  riceve  tramite  il  servizio  dell'editoria di cui
          all'art.  10,  copia delle comunicazioni previste dai commi
          sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'art. 1,
          dai  commi  quinto  e  sesto dell'art. 2, dai commi primo e
          secondo  dell'art. 5 e dal sesto comma dell'art. 12; riceve
          dal    servizio   stesso   comunicazione   delle   delibere
          concernenti  l'accertamento  delle  tirature  dei  giornali
          quotidiani,  delle delibere concernenti i riconoscimenti di
          cui   al   quinto  comma  dell'art.  24  e  delle  delibere
          riguardanti   la   ripartizione   dei  contributi  e  delle
          integrazioni  di  cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve
          dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione
          delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo
          comma   dell'art.   25   e   comunicazione  delle  delibere
          concernenti  la  ripartizione  dei  contributi previsti dal
          medesimo articolo.
              Il  Garante da' inoltre tempestiva notizia scritta, con
          le  procedure  di  cui  al  comma secondo dell'art. 8, alle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e  del  Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui
          all'art.  1,  commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e
          decimo, e all'art. 2, commi primo, quinto e sesto.
              Il  Garante  dell'attuazione della legge dell'editoria,
          nell'esercizio  delle  funzioni di cui alla presente legge,
          puo'  chiedere  ai  competenti  uffici  pubblici  tutte  le
          notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione
          patrimoniale   e   tributaria  di  soggetti  che  risultino
          intestatari  di  azioni  o  quote  di  societa' editrici di
          quotidiani o periodici.
              Il  Garante,  qualora  non  abbia  ottenuto  le notizie
          richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo'
          chiedere  alla  Magistratura  di svolgere le indagini anche
          mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al
          fine  di  accertare  l'effettiva  titolarita' delle imprese
          editoriali  e  della  proprieta'  delle testate, nonche' la
          sussistenza   dei   rapporti  di  carattere  finanziario  o
          organizzativo di cui all'ottavo comma dell'art. 1.
              Il   Garante   esercita  altresi'  dinanzi  al  giudice
          competente  l'azione di nullita' degli atti posti in essere
          in violazione dei divieti disposti dalla presente legge.".
              "Art.  54  (Disposizioni  di attuazione). - Con decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  stesso,  sentito il parere espresso, nei termini
          stabiliti   dai   regolamenti   delle   due  Camere,  dalle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni
          di  attuazione  della  presente  legge  ed e' istituita una
          commissione   tecnica   consultiva,  rappresentativa  delle
          categorie    operanti    nel   settore   della   stampa   e
          dell'editoria.    Detta    commissione    esprime    pareri
          sull'accertamento  delle tirature dei giornali quotidiani e
          sull'accertamento   dei   requisiti   di   ammissione  alle
          provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27.".
              - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 250/1990 vedi
          nelle note all'art. 18 della presente legge.