Art. 21. (Disposizione transitoria e abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa di comunicare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 21: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 54 della legge n. 416/1981: "Art. 9 (Funzioni del Garante). - Il Garante, fermi restando compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve tramite il servizio dell'editoria di cui all'art. 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'art. 1, dai commi quinto e sesto dell'art. 2, dai commi primo e secondo dell'art. 5 e dal sesto comma dell'art. 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'art. 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'art. 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo. Il Garante da' inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'art. 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'art. 1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all'art. 2, commi primo, quinto e sesto. Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici. Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'art. 1. Il Garante esercita altresi' dinanzi al giudice competente l'azione di nullita' degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge.". "Art. 54 (Disposizioni di attuazione). - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed e' istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27.". - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 250/1990 vedi nelle note all'art. 18 della presente legge.