Art. 14 Disposizioni generali 1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si e' verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1 gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica. 2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983. 3. Il richiedente dichiara, a norma della legge n. 15 del 1968, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si e' verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli e' tenuto, altresi', a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. 4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia gia' stato concesso.
Note all'art. 14, comma 1: - Per il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. - Per il titolo del decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note alle premesse. Note all'art. 14, comma 2: - Per il testo dell'art. 44 della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera b). - Il testo dell'art. 2, della citata legge n. 184 del 1983, e' il seguente: "Art. 2. - Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo puo' essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunita' di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, e' consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.". Nota all'art. 14, comma 3: - Per il titolo della legge n. 15 del 1968, si veda nelle note all'art. 7, comma 4.