Art. 14
                        Disposizioni generali

  1.  Il  diritto  all'assegno  per il nucleo familiare decorre dal 1
gennaio  dell'anno  in  cui  si  verificano  le condizioni prescritte
dall'articolo  65  della  legge, salvo che il requisito relativo alla
composizione  del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno
tre  figli  minori  nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia
verificato  successivamente;  in  tale  ultimo caso decorre dal primo
giorno  del  mese  in  cui  il requisito si e' verificato. Il diritto
cessa  dal  primo  giorno del mese successivo a quello in cui viene a
mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare,
ovvero  dal  1  gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti
attuativi,  il  requisito del valore dell'indicatore della situazione
economica.
  2.  Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare,
ai  figli  adottivi  sono  equiparati  i  minori  adottati  ai  sensi
dell'articolo  44  della  legge  4  maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni,  e  ai  genitori  sono  equiparati  gli  adottanti. Ai
medesimi  fini,  il requisito della composizione del nucleo familiare
non  si  considera  soddisfatto  se  alcuno  dei  tre  figli  minori,
quantunque  risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia
in  affidamento  presso  terzi  ai sensi dell'articolo 2 della citata
legge n. 184 del 1983.
  3.  Il  richiedente  dichiara,  a norma della legge n. 15 del 1968,
anche  contestualmente  alla  domanda,  il  giorno  dal  quale  si e'
verificato   il  requisito  relativo  alla  composizione  del  nucleo
familiare.  Egli e' tenuto, altresi', a comunicare tempestivamente al
comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
  4.  Il  comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo
familiare  previo  accertamento  che,  in relazione ai componenti del
nucleo, il beneficio non sia gia' stato concesso.
 
          Note all'art. 14, comma 1:
              - Per  il  testo dell'art. 65 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.
              - Per  il  titolo  del  decreto  legislativo n. 109 del
          1998, si veda nelle note alle premesse.
          Note all'art. 14, comma 2:
              - Per  il  testo dell'art. 44 della citata legge n. 184
          del  1983,  si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera
          b).
              - Il  testo  dell'art. 2, della citata legge n. 184 del
          1983, e' il seguente:
              "Art.  2.  - Il minore che sia temporaneamente privo di
          un  ambiente  familiare  idoneo  puo'  essere  affidato  ad
          un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una
          persona  singola,  o ad una comunita' di tipo familiare, al
          fine   di  assicurargli  il  mantenimento,  l'educazione  e
          l'istruzione.
              Ove   non  sia  possibile  un  conveniente  affidamento
          familiare,  e'  consentito  il  ricovero  del  minore in un
          istituto  di  assistenza pubblico o privato, da realizzarsi
          di  preferenza  nell'ambito  della regione di residenza del
          minore stesso.".
          Nota all'art. 14, comma 3:
              - Per  il  titolo  della  legge n. 15 del 1968, si veda
          nelle note all'art. 7, comma 4.