Art. 15
(Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti)

   1.  Quando,  nel  corso  del  procedimento  di  concessione  o  di
erogazione  del  beneficio,  e' stata accertata, ai sensi del decreto
del  Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive
modificazioni,   l'irreperibilita'  del  richiedente,  ovvero  quando
risulta  agli  atti  del  procedimento  che  il  richiedente e' stato
escluso  dall'esercizio  della  potesta'  genitoria su alcuno dei tre
figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti
di  cui  all'articolo  333  del  codice civile, il comune, al fine di
assicurare  l'utilizzo  dell'assegno in favore del nucleo familiare e
in  particolare  dei  minori, puo' provvedere in via alternativa alla
concessione   dell'assegno,   che  al  richiedente  medesimo  sarebbe
spettato,  in favore di altro componente la famiglia anagrafica nella
quale  si  trovano  i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo
decaduto dal beneficio eventualmente gia' concesso.
   2.   Quando   il   genitore   avente  diritto  e'  deceduto  prima
dell'erogazione  del  beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato
fino  al  mese in cui e' avvenuto il decesso puo' essere concesso, in
luogo  del  genitore deceduto, su domanda dell'interessato, all'altro
genitore  dei  tre  minori componente la medesima famiglia anagrafica
del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore
nella  famiglia anagrafica del genitore deceduto, ad altro componente
la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.
 
          Nota all'art. 15, comma 1:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          1989,  n.  223  recante "Approvazione del nuovo regolamento
          anagrafico della popolazione residente" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
              - Il  testo  dell'art.  333  del  codice  civile  e' il
          seguente:
              "Art.  333.  - Condotta del genitore pregiudizievole ai
          figli.
              Quando  la condotta di uno o di entrambi i genitori non
          e'  tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista
          dall'art.   330,  ma  appare  comunque  pregiudizievole  al
          figlio, il giudice, secondo le circostanze, puo' adottare i
          provvedimenti    convenienti    e   puo'   anche   disporre
          l'allontanamento di lui la residenza familiare.
              Tali   provvedimenti   sono   revocabili  in  qualsiasi
          momento.".