Art. 15 (Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti) 1. Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, e' stata accertata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, l'irreperibilita' del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il richiedente e' stato escluso dall'esercizio della potesta' genitoria su alcuno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile, il comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, puo' provvedere in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente gia' concesso. 2. Quando il genitore avente diritto e' deceduto prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui e' avvenuto il decesso puo' essere concesso, in luogo del genitore deceduto, su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia anagrafica del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.
Nota all'art. 15, comma 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. - Il testo dell'art. 333 del codice civile e' il seguente: "Art. 333. - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui la residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.".