Art. 16
            Domanda per l'assegno per il nucleo familiare

  1.  La domanda per l'assegno per il nucleo familiare e' presentata,
per  ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto,
entro  il  termine  perentorio  del 31 gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale e' richiesto il beneficio.
  2. La domanda e' presentata da uno dei genitori, cittadino italiano
residente,  nella  cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi
figli  minori sui quali esercita la potesta' genitoria e a condizione
che  alcuno  dei  tre  figli minori non risulti in affidamento presso
terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983.
  3.  L'esercizio della potesta' genitoria non e' richiesto quando il
genitore non la eserciti a causa delle incapacita' disciplinate dagli
articoli  414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda e'
presentata  dal  tutore  del genitore incapace in nome e per conto di
questi.
  4.  La  domanda puo' essere presentata a condizione che i requisiti
previsti  dal  presente  Titolo  siano  posseduti  dal richiedente al
momento  della  presentazione della domanda medesima; i soggetti che,
ai  sensi  del  comma  1,  presentano  la domanda nel mese di gennaio
dell'anno  successivo  a  quello per il quale e' richiesto l'assegno,
devono  fare  riferimento  ai  requisiti  posseduti  alla data del 31
dicembre immediatamente precedente.
  5.  Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note
agli  interessati  nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65,
comma 2, della legge n. 448 del 1998.
 
          Nota all'art. 16, comma 2:
              - Per  il  testo  dell'art. 2 della citata legge n. 184
          del 1983, si veda nelle note all'art. 14, comma 2.
          Nota all'art. 16, comma 3:
              - Il  testo  dell'art.  414  del  codice  civile, e' il
          seguente:
              "Art. 414. - Persone che devono essere interdette.
              Il maggiore  di eta' e il minore emancipato, i quali si
          trovano  in  condizioni di abituale infermita' di mente che
          li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono
          essere interdetti.".
          Nota all'art. 16, comma 5:
              - Per  il  testo dell'art. 65 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda in note alle premesse.