Art. 16 Domanda per l'assegno per il nucleo familiare 1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare e' presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto il beneficio. 2. La domanda e' presentata da uno dei genitori, cittadino italiano residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potesta' genitoria e a condizione che alcuno dei tre figli minori non risulti in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983. 3. L'esercizio della potesta' genitoria non e' richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacita' disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda e' presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi. 4. La domanda puo' essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. 5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.
Nota all'art. 16, comma 2: - Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 14, comma 2. Nota all'art. 16, comma 3: - Il testo dell'art. 414 del codice civile, e' il seguente: "Art. 414. - Persone che devono essere interdette. Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.". Nota all'art. 16, comma 5: - Per il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448 del 1998, si veda in note alle premesse.