Articolo 19 Disposizioni transitorie relative al personale 1. Entro il primo trimestre del 2001, per necessita' di omogeneizzazione degli interventi correlati alla prima applicazione delle disposizioni di cui al decreto n. 300/1999, e' fatta salva la facolta' di prevedere, con provvedimento ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto n. 300/1999, aumenti o riduzioni delle unita' di personale collocato nel ruolo speciale e distaccato presso il Ministero. 2. Fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, al personale del Ministero e delle agenzie continuano ad applicarsi le disposizioni di legge recanti condizioni diversificate di' trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria. 3. Fino alla stipulazione dei prossimi contratti collettivi nazionali, al personale del Ministero, anche successivamente alla unificazione del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle agenzie, continua ad applicarsi la disciplina sul Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione finanziaria, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.211,e 21 dicembre 1984, n. 1034. 4. Nulla e' innovato quanto al ruolo provvisorio ad esaurimento istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283.
Nota all'articolo 19: - Per il testo dell'articolo 73, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. si rimanda alle note all'articolo 16. - Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, recante "Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1981, n. 133. - Il D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, recante "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1985, n. 42. - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1998. n. 283, recante "Istituzione dell'Ente tabacchi italiani", pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 1998, n. 190: "Art. 4. (Personale). 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2) e' inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attivita' dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2 comma 2.