Articolo 19 
           Disposizioni transitorie relative al personale 
 
  1.  Entro  il  primo  trimestre  del  2001,   per   necessita'   di
omogeneizzazione degli interventi correlati alla  prima  applicazione
delle disposizioni di cui al decreto n. 300/1999, e' fatta  salva  la
facolta' di prevedere, con provvedimento ai sensi  dell'articolo  73,
comma 2, del decreto n. 300/1999, aumenti o riduzioni delle unita' di
personale  collocato  nel  ruolo  speciale  e  distaccato  presso  il
Ministero. 
  2. Fino  alla  stipulazione  dei  nuovi  contratti  collettivi,  al
personale del Ministero e delle agenzie continuano ad  applicarsi  le
disposizioni  di   legge   recanti   condizioni   diversificate   di'
trattamento    economico    dei    dipendenti    dell'Amministrazione
finanziaria. 
  3.  Fino  alla  stipulazione  dei  prossimi  contratti   collettivi
nazionali, al personale del  Ministero,  anche  successivamente  alla
unificazione del Ministero delle finanze e del Ministero del  tesoro,
del bilancio e  della  programmazione  economica,  e  delle  agenzie,
continua ad applicarsi la disciplina sul Fondo di previdenza  per  il
personale dell'amministrazione finanziaria, di  cui  ai  decreti  del
Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.211,e 21 dicembre  1984,
n. 1034. 
  4. Nulla e' innovato quanto al  ruolo  provvisorio  ad  esaurimento
istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio
1998, n.283. 
 
          Nota all'articolo 19: 
            - Per il testo dell'articolo 73, comma 2, del  D.Lgs.  30
          luglio 1999, n. 300. si rimanda alle note all'articolo 16. 
            - Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, recante  "Unificazione
          dei fondi di previdenza del personale del  Ministero  delle
          finanze", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1981, n.
          133. 
            -  Il  D.P.R.  21  dicembre  1984,   n.   1034,   recante
          "Approvazione  del  regolamento  per  l'amministrazione   e
          l'erogazione del fondo di previdenza per il  personale  del
          Ministero delle finanze", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18
          febbraio 1985, n. 42. 
            - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  1,  del
          D.Lgs.  9  luglio  1998.  n.  283,   recante   "Istituzione
          dell'Ente tabacchi italiani", pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          17 agosto 1998, n. 190: 
          "Art. 4. (Personale). 
            1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato  e  addetto  alle  attivita'  di  cui
          all'articolo  1,  comma  2)  e'  inserito   in   un   ruolo
          provvisorio ad esaurimento del Ministero  delle  finanze  e
          distaccato  temporaneamente  presso   l'Ente   nel   numero
          necessario per l'avvio  e  la  prosecuzione  dell'attivita'
          dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in  tutto  o  in
          parte, viene progressivamente trasferito all'ente  in  base
          ai fabbisogni previsti dalle determinazioni  riguardanti  i
          programmi generali, produttivi e commerciali e  i  processi
          di ristrutturazione di cui all'articolo 2 comma 2.