Articolo 20 
                         Disposizioni finali 
 
 
  1.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento tutti i riferimenti ad uffici ed organi del  Segretariato
generale, della  Direzione  generale  degli  affari  generali  e  del
personale  e  dei  Dipartimenti  contenuti  in  norme  legislative  e
regolamentari si intendono effettuati nei  confronti  rispettivamente
degli  uffici  ed  organi  del  dipartimento  e  in  base  ai  propri
regolamenti di amministrazione delle competenti agenzie. 
  2.  La  dotazione  organica  iniziale  minima,  impregiudicata   la
definizione del fabbisogno di  personale  nell'ambito  dei  programmi
annuali di attivita' della scuola  centrale  tributaria,  e'  fissata
secondo l'allegata tabella B. La denominazione della scuola  centrale
tributaria  e'   sostituita   dalla   seguente:   "scuola   superiore
dell'economia e delle finanze". 
  3. Le agenzie  subentrano  al  Ministero  nei  rapporti  giuridici,
poteri, competenze e controversie  relative  alle  funzioni  ad  esse
trasferite e al  proprio  personale.  Alle  agenzie  si  applica,  in
materia  di  patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato,  il   dettato
dell'articolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  4. Il dipartimento delle politiche  fiscali,  successivamente  alla
data prevista dall'articolo 55, comma 1,  del  decreto  n.  300/1999,
costituisce uno dei dipartimenti del Ministero dell'economia e  delle
finanze. Fino all'entrata in  vigore  dei  regolamenti  di  cui  agli
articoli 4 e  7  del  decreto  n.  300/1999,  relativi  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, continuano a trovare  applicazione  le
vigenti    disposizioni    che     disciplinano,     rispettivamente,
l'organizzazione del Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica  e  del  Ministero  delle  finanze,  nonche'
quelle concernenti gli  uffici  di  diretta  collaborazione  ed  alle
dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri. 
  5. L'attuazione del  presente  regolamento  non  comporta  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 
          Note all'articolo 20: 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  R.D.  30
          ottobre 1933, n.  1611,  recante  l'Approvazione  del  T.U.
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato", pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          12 dicembre 1933. n. 286: 
            "Art. 43.  L'Avvocatura  dello  Stato  puo'  assumere  la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le Autorita' giudiziarie, i  Collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di' regolamento o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto. 
            Le  disposizioni  e  i  provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e
          giustizia e per le finanze. 
            Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo
          comma, la rappresentanza e la difesa nei  giudizi  indicati
          nello stesso comma  sono  assunte  dalla  Avvocatura  dello
          Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati  i  casi  di
          conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. 
            Salve le ipotesi di conflitto, ove  tali  amministrazioni
          ed enti intendano in  casi  speciali  non  avvalersi  della
          Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita  motivata
          delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. 
            Le disposizioni di cui ai precedenti  commi  sono  estese
          agli enti  regionali,  previa  deliberazione  degli  organi
          competenti.". 
            - Si riporta il testo degli articoli 4, 7 e 55, comma  1,
          del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, gia' citato  nelle  note
          alle premesse: 
          "Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione.). 
            1.    L'organizzazione,    la     dotazione     organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ed il loro  numero,  le  relative  funzioni  e  la
          distribuzione   dei   posti   di   funzione   dirigenziale,
          l'individuazione dei dipartimenti, nei casi  e  nei  limiti
          fissati   dalle   disposizioni   del    presente    decreto
          legislativo, e la definizione dei rispettivi  compiti  sono
          stabiliti  con  regolamenti  o  con  decreti  del  ministro
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.  Si  applica  l'articolo  19  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59.  I  regolamenti  prevedono  la
          soppressione dei ruoli  esistenti  e  l'istituzione  di  un
          ruolo unico  del  personale  non  dirigenziale  di  ciascun
          ministero,  articolato  in  aree   dipartimentali   e   per
          direzioni generali. Fino all'istituzione  del  ruolo  unico
          del personale non  dirigenziale  di  ciascun  ministero,  i
          regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita'  tra  i
          diversi dipartimenti e le diverse direzioni  generali,  nel
          rispetto dei requisiti di  professionalita'  richiesti  per
          l'esercizio delle  relative  funzioni,  ferme  restando  le
          normative contrattuali in materia. La nuova  organizzazione
          e la dotazione organica del personale non  devono  comunque
          comportare incrementi di spesa. 
            2.  I  ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
            3. Il  regolamento  di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
            4.   All'individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti si  provvede  con  decreto
          ministeriale di natura non regolamentare. 
            5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1
          si procede  alla  revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
            6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.". 
          "Art.  7.  (Uffici  di  diretta   collaborazione   con   il
          ministro). 
            1. La  costituzione  e  la  disciplina  degli  uffici  di
          diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio  delle
          funzioni ad esso attribuite  dagli  articoli  3  e  14  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di  personale
          a tali uffici  e  il  relativo  trattamento  economico,  il
          riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
          Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993. n. 29. 
            2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
          a) attribuzione  dei  compiti  di  diretta   collaborazione
             secondo criteri che consentano l'efficace  e  funzionale
             svolgimento dei compiti di definizione degli  obiettivi,
             di  elaborazione  delle   politiche   pubbliche   e   di
             valutazione della relativa attuazione e  delle  connesse
             attivita' di comunicazione, nel rispetto  del  principio
             di distinzione tra funzioni di indirizzo  e  compiti  di
             gestione; 
          b) assolvimento dei compiti di supporto per  l'assegnazione
             e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai
             centri di responsabilita', ai sensi dell'articolo 3  del
             decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.  279,  anche  in
             funzione della verifica della gestione effettuata  dagli
             appositi uffici, nonche' del  compito  di  promozione  e
             sviluppo dei sistemi informativi; 
          c) organizzazione  degli  uffici  preposti   al   controllo
             interno  di  diretta  collaborazione  con  il  ministro,
             secondo  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di
             riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti  di
             monitoraggio e valutazione dei costi, dei  rendimenti  e
             dei    risultati     dell'attivita'     svolta     dalle
             amministrazioni pubbliche,  in  modo  da  assicurare  il
             corretto ed efficace svolgimento  dei  compiti  ad  essi
             assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista  di
             adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; 
          d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo
             da assicurare: il raccordo  permanente  con  l'attivita'
             normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione   di   testi
             normativi del  Governo  garantendo  la  valutazione  dei
             costi della  regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
             normativo, l'applicabilita' delle norme  introdotte,  lo
             snellimento e la  semplificazione  della  normativa,  la
             cura dei rapporti con gli altri  organi  costituzionali,
             con le autorita' indipendenti  e  con  il  Consiglio  di
             Stato; 
          e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici  di  cui
             al    comma    1    ad    esperti,    anche     estranei
             all'amministrazione,       dotati       di       elevata
             professionalita'.". 
          "Art. 55. (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). 
            1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo
          governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche
          successive  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle
          norme del presente decreto: 
          a) sono istituiti: 
          - il ministero dell'economia e delle finanze; 
          - il ministero delle attivita' produttive: 
          - il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 
          - il ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
          - il ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche
            sociali; 
          - il ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
            ricerca; 
          b) sono soppressi: 
          - il  ministero  del   tesoro,   del   bilancio   e   della
            programmazione economica; 
          - il ministero delle finanze; 
          - il   ministero   dell'industria,    del    commercio    e
            dell'artigianato; 
          - il ministero del commercio con l'estero; 
          - il ministero delle comunicazioni; 
          - il dipartimento  per  il  turismo  della  presidenza  del
            Consiglio dei ministri; 
          - il ministero dell'ambiente; 
          - il ministero dei lavori pubblici; 
          - il ministero dei trasporti e della navigazione; 
          - il dipartimento per le aree urbane della  Presidenza  del
            Consiglio dei Ministri; 
          - il ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
          - il ministero della sanita'; 
          - il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza
            del Consiglio dei ministri; 
          - il ministero della pubblica istruzione; 
          - il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
            e tecnologica.