Articolo 21 Disposizioni sull'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato 1. Nel regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) nell'articolo 1, primo comma, le parole: ", alla quale presiede il Ministro per le finanze assistito da un Consiglio di amministrazione e coadiuvato da un direttore generale"; b) l'articolo 2; c) l'articolo 3, primo comma; d) nell'articolo 10, quarto comma, le parole: ", sentito il Consiglio di amministrazione"; e) l'articolo 11; f) nell'articolo 14, primo comma, le parole: "le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, le norme per il funzionamento di esso e per la nomina e la durata in carica dei suoi componenti, nonche'". 2. Nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: "i direttori generali del Ministero, compreso"; b) al comma 1, lettera d) le parole: "un esperto in legislazione tributaria". 3. Sono componenti del comitato generale per i giochi, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 3 della legge n. 357 del 1988, il Capo del dipartimento del Ministero delle finanze, il Direttore dell'agenzia delle entrate e tre esperti in materie tributarie e amministrative. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Note all'articolo 21. - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 10 e 14 del R.D.L. 8dicembre 1927, n. 2258, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificati dal presente regolamento: "Art. 1. I servizi dei monopoli di produzione, importazione e vendita dei sali e tabacchi, la produzione e vendita del chinino di Stato sono esercitati mediante la speciale Amministrazione dei monopoli di Stato.". "Art. 3. (Comma abrogato). Le disposizioni sul riscontro effettivo di cui alla legge 11 luglio 1897, n. 256 non si applicano ai magazzini ed ai depositi di materie e merci dell'Amministrazione autonoma.". "Art. 10. Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato e' istituito un fondo di riserva per le spese impreviste, formato con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in ragione dell'1 per cento dei prodotti di carattere industriale e commerciale propri delle Aziende stesse. Le somme relative saranno passate in apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale. Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto L. 50.000.000 per l'Azienda tabacchi, L. 3.000.000 per quella delle saline, e lire 1.000.000 per quella del chinino di Stato, salvo a reintegrarlo con successive assegnazioni, allorche' le somme accumulate siano divenute inferiori alle cifre predette. Il prelevamento di somme al fondo di riserva e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo sono fatti per decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze. I decreti suddetti sono comunicati ai Parlamento col conto consuntivo.". "Art. 14. Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le attribuzioni del direttore generale, le facolta' dell'Amministrazione autonoma in materia di lavori, forniture, coltivazioni, acquisti ed alienazioni patrimoniali, anche in deroga alle disposizioni legislative in vigore, e quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto. Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto, anche in deroga alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti: 1o a stabilire i nuovi ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, col relativo trattamento economico, le norme per il collocamento, le ammissioni, le promozioni nei ruoli stessi, i trasferimenti di ruolo ed ogni altra norma eventualmente occorrente, in materia di personale, per assicurare il funzionamento dei servizi; 2o a determinare, sentito il Consiglio di amministrazione, l'ordinamento centrale e periferico dei servizi dell'Amministrazione e le attribuzioni ed il funzionamento dei vari organi ivi compresa la ragioneria centrale di cui all'art. 7 del presente decreto: 3o ad emanare le norme per la costituzione ed il funzionamento del conto corrente di cui all'art. 5 del presente decreto; 4o a disciplinare il trasferimento all'Amministrazione autonoma delle attribuzioni affidate alle Intendenze di finanza in materia di distribuzione e vendita dei prodotti.". - Si riporta il testo dell'articolo 3 della L. 10 agosto 1988, n. 357, recante "Assegnazione all'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722 , e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657", pubblicata nella Gazz. UFF. 20 agosto 1988, n. 195, cosi' come modificato dal presente regolamento: "Art. 3. 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, numero 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata ed e' composto da: a) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato: c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; d) (parole soppresse). 2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione. 3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle Lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicita'. Nel bilancio della stessa Amministrazione e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio delle lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli. E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale gia' approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, numero 1677, e successive modificazioni. 5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.".