Articolo 21 
  Disposizioni sull'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato 
 
  1. Nel regio decreto 8 dicembre 1927, n.  2258,  sono  abrogate  le
seguenti disposizioni: 
    a) nell'articolo  1,  primo  comma,  le  parole:  ",  alla  quale
presiede il Ministro per le finanze  assistito  da  un  Consiglio  di
amministrazione e coadiuvato da un direttore generale"; 
    b) l'articolo 2; 
    c) l'articolo 3, primo comma; 
    d) nell'articolo 10, quarto  comma,  le  parole:  ",  sentito  il
Consiglio di amministrazione"; 
    e) l'articolo 11; 
    f) nell'articolo 14, primo comma, le parole: "le attribuzioni del
Consiglio di amministrazione, le norme per il funzionamento di esso e
per la nomina e la durata in carica dei suoi componenti, nonche'". 
  2. Nell'articolo 3  della  legge  10  agosto  1988,  n.  357,  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) al comma 1, lettera a), le parole: "i direttori  generali  del
Ministero, compreso"; 
    b) al comma 1, lettera d) le parole: "un esperto in  legislazione
tributaria". 
  3. Sono componenti del comitato generale per i giochi, in  aggiunta
a quelli previsti dall'articolo 3 della legge n.  357  del  1988,  il
Capo del dipartimento  del  Ministero  delle  finanze,  il  Direttore
dell'agenzia delle entrate e tre  esperti  in  materie  tributarie  e
amministrative. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente
comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio. 
 
          Note all'articolo 21. 
            - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 10  e  14  del
          R.D.L. 8dicembre 1927, n. 2258, gia' citato nelle note alle
          premesse, cosi' come modificati dal presente regolamento: 
            "Art.  1.  I  servizi   dei   monopoli   di   produzione,
          importazione e vendita dei sali e tabacchi, la produzione e
          vendita del chinino di Stato sono  esercitati  mediante  la
          speciale Amministrazione dei monopoli di Stato.". 
          "Art. 3. (Comma abrogato). 
            Le disposizioni sul riscontro effettivo di cui alla legge
          11 luglio 1897, n. 256 non si applicano ai magazzini ed  ai
          depositi   di   materie   e   merci    dell'Amministrazione
          autonoma.". 
            "Art. 10. Per ciascuna Azienda dei monopoli di  Stato  e'
          istituito un fondo di  riserva  per  le  spese  impreviste,
          formato con assegnazioni da farsi nei singoli  esercizi  in
          ragione  dell'1  per  cento  dei  prodotti   di   carattere
          industriale e commerciale propri delle Aziende stesse. 
            Le somme  relative  saranno  passate  in  apposito  conto
          corrente presso la Tesoreria centrale. 
            Le assegnazioni cessano quando il fondo  abbia  raggiunto
          L. 50.000.000 per  l'Azienda  tabacchi,  L.  3.000.000  per
          quella delle  saline,  e  lire  1.000.000  per  quella  del
          chinino di  Stato,  salvo  a  reintegrarlo  con  successive
          assegnazioni, allorche' le somme accumulate siano  divenute
          inferiori alle cifre predette. 
            Il prelevamento di somme al fondo di riserva  e  la  loro
          iscrizione ai rispettivi  capitoli  di  bilancio  o  ad  un
          capitolo nuovo sono fatti per decreto  Reale,  su  proposta
          del Ministro per le finanze. 
            I decreti suddetti  sono  comunicati  ai  Parlamento  col
          conto consuntivo.". 
            "Art. 14. Con decreto Reale,  sentito  il  Consiglio  dei
          Ministri, saranno determinate le attribuzioni del direttore
          generale,  le  facolta'  dell'Amministrazione  autonoma  in
          materia di lavori,  forniture,  coltivazioni,  acquisti  ed
          alienazioni patrimoniali, anche in deroga alle disposizioni
          legislative  in  vigore,  e  quanto   altro   occorra   per
          l'attuazione del presente decreto. 
            Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto,
          anche   in   deroga   alle   disposizioni   legislative   o
          regolamentari vigenti: 
            1o a stabilire  i  nuovi  ruoli  speciali  del  personale
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli,  col  relativo
          trattamento economico, le norme  per  il  collocamento,  le
          ammissioni, le promozioni nei ruoli stessi, i trasferimenti
          di ruolo ed ogni altra norma eventualmente  occorrente,  in
          materia di personale, per assicurare il  funzionamento  dei
          servizi; 
            2o   a   determinare,    sentito    il    Consiglio    di
          amministrazione, l'ordinamento centrale  e  periferico  dei
          servizi  dell'Amministrazione  e  le  attribuzioni  ed   il
          funzionamento dei vari organi ivi  compresa  la  ragioneria
          centrale di cui all'art. 7 del presente decreto: 
            3o  ad  emanare  le  norme  per  la  costituzione  ed  il
          funzionamento del conto corrente  di  cui  all'art.  5  del
          presente decreto; 
            4o a disciplinare  il  trasferimento  all'Amministrazione
          autonoma delle attribuzioni  affidate  alle  Intendenze  di
          finanza  in  materia  di  distribuzione   e   vendita   dei
          prodotti.". 
            - Si riporta il testo dell'articolo 3 della L. 10  agosto
          1988, n.  357,  recante  "Assegnazione  all'Amministrazione
          autonoma del monopoli di  Stato  di  finanziamenti  per  la
          ristrutturazione della produzione, per la costruzione della
          manifattura tabacchi di Lucca e per la  corresponsione  del
          premio incentivante di cui all'articolo  4,  comma  4,  del
          decreto-legge 19 dicembre  1984,  n.  853  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche'
          modificazioni delle  leggi  4  agosto  1955,  n.  722  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n.
          312, e 4 ottobre 1986, n. 657", pubblicata nella Gazz. UFF.
          20 agosto 1988, n. 195, cosi' come modificato dal  presente
          regolamento: 
            "Art.  3.  1.  Presso  il  Ministero  delle  finanze   e'
          istituito il Comitato generale per i  giochi  che  provvede
          alla  direzione  delle  lotterie  nazionali,  assumendo  le
          funzioni gia' svolte dal Comitato  di  cui  all'articolo  5
          della  legge  4  agosto  1955,  numero  722,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  che  viene  soppresso.  Il
          Comitato e' presieduto dal Ministro  delle  finanze  o,  su
          delega di questi, da un  Sottosegretario  di  Stato  oppure
          dall'impiegato con qualifica piu' elevata  ed  e'  composto
          da: 
          a) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma  dei
             monopoli di Stato; 
          b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato: 
          c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; 
          d) (parole soppresse). 
            2. I membri del Comitato sono nominati  con  decreto  del
          Ministro delle finanze e le  funzioni  di  segreteria  sono
          esercitate  da  quattro   funzionari   dell'Amministrazione
          finanziaria con qualifica  non  inferiore  a  direttore  di
          divisione  o  equiparata,  coadiuvati  da  personale  della
          stessa Amministrazione. 
            3. I titolari della concessione per la distribuzione e la
          vendita  dei  biglietti  delle  lotterie  nazionali   hanno
          facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. Dalla  data  di  decorrenza
          della  rinuncia,  l'organizzazione,   la   propaganda,   la
          distribuzione e la vendita  dei  biglietti  delle  Lotterie
          nazionali sono affidate  all'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato che  le  esercita,  sentito  il  Comitato
          generale per  i  giochi,  secondo  i  principi  di  massima
          efficienza  ed  economicita'.  Nel  bilancio  della  stessa
          Amministrazione e'  istituita,  sia  all'entrata  che  alla
          spesa,  una  nuova  rubrica  denominata   "Servizio   delle
          lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli.
          E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'articolo 5
          della  legge  4  agosto  1955,   n.   722,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
            4. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge sara' emanato, con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro  delle  finanze,
          di  concerto  con  il  Ministro  del   bilancio   e   della
          programmazione economica e con il Ministro del  tesoro,  il
          regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie
          modificazioni ed integrazioni al regolamento generale  gia'
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20
          novembre 1948, numero 1677, e successive modificazioni. 
            5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle
          contenute nella presente legge.".