Articolo 22 Disposizioni sul SECIT 1. Il Servizio consultivo e ispettivo tributario, composto di cinquanta esperti, elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro per la definizione degli obiettivi e dei programmi anche ai sensi dell'articolo 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, acquisendo informazioni e utilizzando dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, ivi comprese le agenzie, e a richiesta del Ministro e sulla base di specifiche direttive effettua valutazioni sulle modalita' complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte del corpo della Guardia di finanza, e delle agenzie ai fini della vigilanza generale da parte del Ministro stesso. Il servizio resta disciplinato dalla legge 24 aprile 1980, n, 146. Per soddisfare esigenze di studio e di vigilanza del dipartimento, il Ministro puo' individuare e distaccare presso lo stesso, esperti del servizio nel limite di un contingente non superiore al 50 per cento dei componenti previsti. Detti esperti sono funzionalmente dipendenti dal capo del dipartimento. 2. La composizione del comitato di coordinamento di' cui all'articolo 11, quarto comma della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' modificata con la sostituzione del segretario generale, dei direttori generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali e del personale con il capo di Gabinetto, il presidente del Servizio per il controllo interno, il capo del dipartimento e il rettore della Scuola centrale tributaria. 3. Ai componenti del servizio consultivo ed ispettivo tributario spetta un trattamento economico omnicomprensivo pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza il trattamento economico in godimento. In aggiunta al predetto trattamento, ai componenti del servizio e' in ogni caso corrisposta una speciale indennita' di misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Ai componenti del servizio nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad essere corrisposto il trattamento economico gia' attribuito, ove piu' favorevole. 4. Nella legge n. 146 del 1980, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 9; b) nell'articolo 10: 1) il primo comma 2) al terzo comma, le parole:", sentito il Consiglio superiore delle finanze"; c) nell'articolo 11, 1) il primo comma; 2) il secondo periodo del terzo comma, 3) al quarto comma, il secondo periodo; 4) al quinto comma, lettera b), le parole:", previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attivita' specifica"; 5) al quinto comma, lettera c), le parole: "a norma della lettera a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti"; 6) al quinto comma, lettera d), le parole: "per la programmazione sistematica dell'attivita' antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9"; 7) al quinto comma, la lettera e); 8) il sesto comma; 9) al settimo comma, terzo periodo, le parole: "assegnati alla seconda sezione"; 10) l'ottavo e il nono comma; d) nell'articolo 12, il primo, il secondo ed il quinto comma.
Note all'articolo 22: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, gia' citato nelle note alle premesse: "Art. 3. (indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da Specifiche disposizioni; f) le richieste di' pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.". - Per il testo dell'articolo 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 12 della Legge 24 aprile 1980, n. 146, gia' citata nelle note alle premesse, cosi come modificati dal presente regolamento: "Art. 10. (Comma abrogato). Essi (n.d.r.: Gli esperti) sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze. Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cuI alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico. I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire.". "Art. 11. (Comma abrogato). Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento. Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi. Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dal direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello. Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti: a)sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti: b)riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio; c)esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti; d) formula proposte al Ministro; e) (lettera abrogata). (Comma abrogato), Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dal commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. (Comma abrogato). (Comma abrogato).". "Art. 12. (Comma abrogato). (Comma abrogato). La stessa indennita' compete ai soggetti che partecipano al comitato di coordinamento di cui al precedente art. 11, non appartenenti al servizio. Al servizio sono addetti non piu' di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una meta' tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e per l'altra meta' alla carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennita' di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412. (Comma abrogato).".