Articolo 22 
                       Disposizioni sul SECIT 
 
  1. Il Servizio  consultivo  e  ispettivo  tributario,  composto  di
cinquanta esperti, elabora studi di politica economica e tributaria e
di analisi  fiscale  in  conformita'  agli  indirizzi  stabiliti  dal
Ministro per la definizione degli obiettivi e dei programmi anche  ai
sensi dell'articolo 3 e 14 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n.  29,  acquisendo  informazioni  e  utilizzando  dati  in  possesso
dell'amministrazione  finanziaria,  ivi  comprese  le  agenzie,  e  a
richiesta del Ministro e sulla base di specifiche direttive  effettua
valutazioni sulle modalita' complessive dell'esercizio delle funzioni
fiscali da parte del corpo della Guardia di finanza, e delle  agenzie
ai fini della vigilanza generale da parte  del  Ministro  stesso.  Il
servizio resta disciplinato dalla legge 24 aprile 1980, n,  146.  Per
soddisfare esigenze di studio e di  vigilanza  del  dipartimento,  il
Ministro puo' individuare e distaccare presso lo stesso, esperti  del
servizio nel limite di un contingente non superiore al 50  per  cento
dei componenti previsti. Detti esperti sono funzionalmente dipendenti
dal capo del dipartimento. 
  2.  La  composizione  del  comitato  di   coordinamento   di'   cui
all'articolo 11, quarto comma della legge 24 aprile 1980, n. 146,  e'
modificata con la sostituzione del segretario generale, dei direttori
generali dei dipartimenti  e  del  direttore  generale  degli  affari
generali e del personale con il capo di Gabinetto, il presidente  del
Servizio per il controllo interno, il  capo  del  dipartimento  e  il
rettore della Scuola centrale tributaria. 
  3. Ai componenti del servizio consultivo  ed  ispettivo  tributario
spetta un trattamento economico omnicomprensivo pari  al  trattamento
economico fondamentale previsto dal  contratto  collettivo  nazionale
per  i  dirigenti  di  prima  fascia.  Tale  trattamento,   se   piu'
favorevole, integra, per la differenza il  trattamento  economico  in
godimento. In aggiunta al predetto  trattamento,  ai  componenti  del
servizio e' in ogni  caso  corrisposta  una  speciale  indennita'  di
misura  pari  al  trattamento  economico  fondamentale  previsto  dal
contratto collettivo nazionale per i dirigenti di  prima  fascia.  Ai
componenti del servizio nominati prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, continua ad essere corrisposto  il  trattamento
economico gia' attribuito, ove piu' favorevole. 
  4.  Nella  legge  n.  146  del  1980,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) l'articolo 9; 
    b) nell'articolo 10: 
      1) il primo comma 
      2) al terzo comma, le parole:", sentito il Consiglio  superiore
delle finanze"; 
    c) nell'articolo 11, 
      1) il primo comma; 
      2) il secondo periodo del terzo comma, 
      3) al quarto comma, il secondo periodo; 
      4) al quinto comma, lettera b), le parole:",  previa  relazione
del  coordinatore  della  seconda  sezione,   per   quanto   riguarda
l'attivita' specifica"; 
      5) al quinto comma, lettera  c),  le  parole:  "a  norma  della
lettera a), b), c)  e  d-bis)  del  secondo  comma  dell'articolo  9,
trasmettendole  con  il  proprio  parere   agli   uffici   finanziari
competenti"; 
      6)  al  quinto  comma,  lettera  d),   le   parole:   "per   la
programmazione  sistematica  dell'attivita'  antievasione  e  per  la
predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma
dell'articolo 9"; 
      7) al quinto comma, la lettera e); 
      8) il sesto comma; 
      9) al settimo comma, terzo periodo, le parole: "assegnati  alla
seconda sezione"; 
      10) l'ottavo e il nono comma; 
    d) nell'articolo 12, il primo, il secondo ed il quinto comma. 
 
          Note all'articolo 22: 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  D.Lgs.  3
          febbraio 1993, n. 29, gia' citato nelle note alle premesse: 
          "Art. 3.  (indirizzo  politico-amministrativo.  Funzioni  e
          responsabilita'). 
            1. Gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni  di
          indirizzo politico-amministrativo, definendo gli  obiettivi
          ed i programmi da  attuare  ed  adottando  gli  altri  atti
          rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
          la rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa
          e  della  gestione  agli  indirizzi  impartiti.   Ad   essi
          spettano, in particolare: 
          a) le decisioni in materia di atti normativi  e  l'adozione
             dei  relativi  atti  di  indirizzo   interpretativo   ed
             applicativo; 
          b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi
             e direttive generali per l'azione amministrativa  e  per
             la gestione; 
          c) la individuazione  delle  risorse  umane,  materiali  ed
             economico-finanziarie   da   destinare   alle    diverse
             finalita' e la  loro  ripartizione  tra  gli  uffici  di
             livello dirigenziale generale; 
          d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
             finanziari a  terzi  e  di  determinazione  di  tariffe,
             canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
          e) le  nomine,  designazioni  ed  atti  analoghi  ad   essi
             attribuiti da Specifiche disposizioni; 
          f) le richieste di' pareri  alle  autorita'  amministrative
             indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
          g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
            2.  Ai  dirigenti  spetta   l'adozione   degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
            3. Le attribuzioni dei dirigenti  indicate  dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
            4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di  vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro.". 
            - Per il testo dell'articolo 14  del  D.Lgs.  3  febbraio
          1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse. 
            - Si riporta il testo degli articoli 10, 11  e  12  della
          Legge 24 aprile 1980, n. 146, gia' citata nelle  note  alle
          premesse, cosi come modificati dal presente regolamento: 
          "Art. 10. 
          (Comma abrogato). 
            Essi (n.d.r.: Gli esperti) sono scelti tra  i  funzionari
          dell'amministrazione finanziaria e  delle  altre  pubbliche
          amministrazioni con qualifica non  inferiore  a  dirigente,
          tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n.  392,
          con qualifica non  inferiore  a  magistrato  di  appello  o
          equiparata, e tra soggetti non appartenenti  alla  pubblica
          amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute  elevate
          competenze ed esperienza professionale in una o piu'  delle
          discipline     finanziarie,     tributarie,     economiche,
          statistiche, contabili ed aziendalistiche. 
            Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          finanze. 
            Per la durata dell'incarico di esperto si applica  l'art.
          19, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, come modificato dall'art. 13, del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale
          di  cuI  alla  legge  24  maggio  1951,  n.   392,   o   da
          amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in
          posizione equivalente, per la durata dell'incarico. 
            I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle
          pubbliche amministrazioni sono considerati  disponibili  ai
          fini delle promozioni da conferire.". 
          "Art. 11. (Comma abrogato). 
            Organi di servizio sono il direttore del  servizio  e  il
          comitato di coordinamento. 
            Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate  dal
          Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1972,  n.  748,  ad  un  esperto
          scelto nell'ambito di una terna indicata dagli  esperti  Il
          direttore del servizio e' preposto all'amministrazione  del
          personale nonche' alla esecuzione delle  deliberazioni  del
          comitato di coordinamento;  provvede  alla  gestione  delle
          spese  del  servizio  nei  limiti  delle  somme   stanziate
          nell'apposita  unita'  previsionale  di  base  1.1.1.3   di
          pertinenza  del  centro  di  responsabilita',  Gabinetto  e
          uffici di diretta collaborazione  all'opera  del  Ministro,
          dello stato di previsione della spesa del  Ministero  delle
          finanze,  o  altra  corrispondente  unita'  per  i  periodi
          successivi. 
            Il comitato di coordinamento e'  composto  dal  direttore
          del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli
          esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle
          finanze, dal comandante generale della Guardia  di  finanza
          o, in sua sostituzione, da un ufficiale  generale  di  tale
          Corpo,  dal  direttori  generali  dei   dipartimenti,   dal
          direttore generale dei Monopoli  di  Stato,  dal  direttore
          generale  degli  affari  generali  e  del  personale,   dal
          direttore dell'ufficio del coordinamento  legislativo.  Con
          tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle  sedute
          di ciascuno dei membri nominati  in  correlazione  con  gli
          argomenti trattati, oppure in sostituzione  del  segretario
          generale o  del  direttore  generale  del  dipartimento  di
          rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione  delle
          deliberazioni, non puo' partecipare  al  voto  piu'  di  un
          membro del comitato appartenente a ciascun  dipartimento  o
          ufficio di corrispondente livello. 
            Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti: 
          a)sulla base delle direttive del  Ministro  delle  finanze,
             adotta  i  criteri   per   la   programmazione   ed   il
             coordinamento dell'attivita' degli esperti: 
          b)riferisce  periodicamente  al   Ministro   sull'attivita'
             svolta dal servizio; 
          c)esamina i risultati  delle  relazioni  predisposte  dagli
             esperti; 
          d) formula proposte al Ministro; 
          e) (lettera abrogata). 
          (Comma abrogato), 
            Gli esperti devono  osservare  il  segreto  d'ufficio  ed
          astenersi relativamente ad affari nei quali essi  stessi  o
          loro  parenti  od  affini  hanno  interesse;  non   possono
          esercitare attivita'  professionali  o  di  consulenza  ne'
          ricoprire   uffici   pubblici    di    qualsiasi    natura.
          L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza
          dall'incarico.  Tale  disposizione  non  si  applica   agli
          esperti a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi  si
          applicano, se dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni,
          le  disposizioni   recate   dal   commi   56   e   seguenti
          dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          relative  ai  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa. 
            (Comma abrogato). 
            (Comma abrogato).". 
          "Art. 12. (Comma abrogato). 
          (Comma abrogato). 
            La stessa indennita' compete ai soggetti che  partecipano
          al comitato di coordinamento di cui al precedente art.  11,
          non appartenenti al servizio. 
            Al servizio sono addetti non piu' di  duecento  impiegati
          designati con decreto del Ministro delle  finanze  per  una
          meta' tra il personale appartenente alla carriera direttiva
          dell'amministrazione finanziaria e per l'altra  meta'  alla
          carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad  essi
          viene corrisposta una speciale indennita' di  funzione  non
          pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione
          percepita,  con  esclusione   dell'indennita'   integrativa
          speciale e dell'assegno temporaneo di  cui  alla  legge  19
          luglio 1977, n. 412. 
            (Comma abrogato).".