Articolo 23 
                             Abrogazioni 
 
  1.  Sono  abrogate  tutte  le  norme  relative  all'amministrazione
finanziaria incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo
n. 300/99 e con quelle recate dal presente regolamento  e,  comunque,
quelle di seguito elencate: 
    a) il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185; 
    b) il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202; 
    c) il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724; 
    d) il decreto del Presidente della Repubblica  4  febbraio  1955,
n.72; 
    e) la legge 3 maggio 1955, n. 405; 
    f) nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n.
929, l'articolo 3, primo comma, lettere  a),  b)  e  c),  numero  2),
l'articolo 5, primo comma, l'articolo 10, primo comma, l'articolo 12,
primo comma,e l'articolo 15, primo comma; 
    g) il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1959,
n. 1340; 
    h) l'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612; 
    i) la legge 19 luglio 1962, n. 959; 
    j) il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  1963,  n.
691; 
    k) la legge 15 giugno 1965, n. 703; 
    l) il decreto del Presidente della Repubblica 10  dicembre  1966,
n. 1337; 
    m) la legge 2 gennaio 1968, n. 2; 
    n) il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n.
1281; 
    o) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1972,
n. 593; 
    p) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
644; 
    q) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
646; 
    r) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
647; 
    s) la legge 23 aprile 1975, n. 142; 
    t) la legge 4 agosto 1975, n. 397; 
    u) il decreto del Presidente della Repubblica  19  gennaio  1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96, del 12 aprile 1976; 
    v) nella legge 19 luglio 1977, n. 412, gli articoli  da  1  a  3,
l'articolo 4, primo e secondo comma, l'articolo 7 e l'articolo 8; 
    w) il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1978,  n.
511; 
    x) la legge 23 dicembre 1978, n. 853; 
    y) il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre  1980,
n. 702; 
    z) il decreto del Presidente della Repubblica 28  novembre  1980,
n. 787, ad eccezione dell'articolo 10; 
    aa) l'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre  1982,  n.  688,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873; 
    bb) il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n.
1162; 
    cc) nel decreto del Presidente della Repubblica 27  luglio  1984,
n. 721, gli articoli 8, 9, 10 e 12; 
    dd) il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985,
n. 483; 
    ee) nella legge 4 ottobre 1986, n. 657, l'articolo  1,  comma  1,
lettera h); 
    ff) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  1986,
n. 966; 
    gg) il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1987,
n. 532; 
    hh) il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105,  ad  eccezione
dell'articolo 20, dell'articolo 25, dell'articolo  35,  dell'articolo
36, dell'articolo 37 e dell'articolo 40; 
    ii) nel decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, i commi 6, 7
e 9 dell'articolo 1; 
    jj) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1990,
n. 446; 
    kk) la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ad eccezione  dell'articolo
4, dell'articolo 7, comma 7, comma 8 e primo periodo  del  comma  13,
dell'articolo 10, comma 7, dell'articolo 11 e dell'articolo 12, comma
8; 
    ll) nella legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  i  commi  2  e  3
dell'articolo 77; 
    mm) al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,  n.
287: 
      1) nell'articolo 1: 
        a) il comma 1; 
        b) la lettera a) del comma 3; 
        c) commi 4 e 5; 
      2) gli articoli da 2 a 12; 
      3) il comma 2, dell'articolo 13; 
      4) al  comma  2,  dell'articolo  17,  le  parole:  "sentito  il
Consiglio superiore delle finanze"; 
      5) il comma 4 dell'articolo 21; 
      6) i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 27; 
      7) gli articoli da 32 a 74; 
      8) nell'articolo 75, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9; 
      9) gli articoli da 76 a 86; 
    nn) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,
n. 561; 
    oo) nel decreto-legge 21 giugno 1993,  n.  199,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, l'articolo 5; 
    pp) nel decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i commi 4,  4-bis
e 5 dell'articolo 27 e il comma 2, dell'articolo 62-sexies; 
    qq) nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 699, gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6, nonche' le tabelle A e B; 
    rr) il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 235. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di  farlo
osservare. 
 
      Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001 
 
                               CIAMPI 
    

                         AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

                         DEL TURCO, Ministro delle finanze
      
                         VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e
                         della programmazione economica
      
                         BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

    
Visto, il Guardasigilli: FASSINO 
 
  Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2001 
  Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro  n.
1 Finanze, foglio n. 374 
 
          Note all'articolo 23: 
          Per l'epigrafe del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, si rimanda alle note alle premesse. 
          - Il R.D. 23 marzo 1933,  n.  185,  abrogato  dal  presente
            regolamento, recava "Approvazione del regolamento per  il
            personale degli uffici  dipendenti  dal  Ministero  delle
            finanze  e  per  l'ordinamento  degli  uffici   direttivi
            finanziari", ed e' pubblicato nel  supplemento  ordinario
            alla Gazz. Uff. 29 marzo 1933, n. 74. 
          - Il Decreto Luogotenenziale  5  settembre  1944,  n.  202,
            abrogato dal presente regolamento,  recava  "Ripartizione
            delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri  delle
            finanze e del tesoro (stralcio)", ed e' pubblicato  nella
            Gazz. Uff. 16 settembre 1944, n. 56, Serie speciale. 
          - Il Decreto  Luogotenenziale  27  ottobre  1945,  n.  724,
            abrogato dal presente regolamento,  recava  "Istituzione,
            presso  il  Ministero  delle  finanze,  della   Direzione
            generale per la finanza straordinaria", ed e'  pubblicato
            nella Gazz. Uff. 29 novembre 1945, n. 143. 
          - Il D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, abrogato  dal  presente
            regolamento,  recava  "Decentramento   di   servizi   del
            Ministero delle finanze", ed e'  pubblicato  nella  Gazz.
            Uff. 16 marzo 1955, n. 62. 
          - La L. 3  maggio  1955,  n.  405,  abrogato  dal  presente
            regolamento, recava "Concessione di diplomi ai benemeriti
            della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale
            di  un  milione  di  lire  per  il  migliore   contributo
            originale date agli studi di  finanza  pubblica",  ed  e'
            pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 1955, n. 117. 
          - Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 10, 12 e 15  del
            D.P.R. 26 agosto 1959. n. 929, recante "Approvazione  del
            regolamento di esecuzione della L. 3 maggio 1955, n. 405,
            per  la  concessione  di  diplomi  ai  benemeriti   della
            pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale  di
            un milione di lire per il migliore  contributo  originale
            dato agli studi di finanza  pubblica",  pubblicato  nella
            Gazz. Uff. 12 novembre 1959, n. 273, cosi come modificati
            dal presente regolamento: 
          "Art. 3. Le segnalazioni per la concessione dei diplomi  di
          benemerenza sono fatte: 
          a) (lettera abrogata); 
          b) (lettera abrogata); 
          c) per il personale  dell'Amministrazione  finanziaria,  di
             cui allo stesso comma b) dell'art. 1 della legge: 
          1) dal comandante generale della Guardia  di  finanza,  per
             gli ufficiali del Corpo; 
          2)(numero abrogato); 
          d) per gli appartenenti alla Commissione centrale  ed  alle
             Commissioni provinciali e distrettuali  per  le  imposte
             dirette e indirette  sugli  affari  e  alla  Commissione
             censuaria  centrale  ed   alle   Commissioni   censuarie
             provinciali  e  comunali  di  cui  al  citato  comma  b)
             dell'art. 1 della legge: 
          1) dal Ministro per  le  finanze  per  i  presidenti  delle
             Commissioni del contenzioso tributario; 
          2) dal presidenti delle stesse Commissioni per i membri  di
             esse. 
            L'iniziativa delle segnalazioni per  la  concessione  dei
          diplomi spetta anche agli esperti membri della  Commissione
          di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge.". 
          "Art. 5. 
          (Comma abrogato). 
            Esse (n.d.r.: Le segnalazioni) devono essere motivate  ed
          accompagnate  da  una  succinta  relazione   sull'attivita'
          svolta dal designato e sui suoi titoli  di  merito;  dovra'
          essere inoltre specificata la classe di diploma per cui  e'
          fatta la segnalazione.". 
          "Art. 10. 
          (Comma abrogato). 
            L'iniziativa delle segnalazioni di cui sopra spetta anche
          ai componenti della  Commissione  di  cui  al  terzo  comma
          dell'art. 4 della legge". 
          "Art. 12. 
          (Comma abrogato). 
            Esse (n.d.r.: Le segnalazioni) sono accompagnate  da  una
          breve relazione sull'attivita' scientifica dell'autore, con
          l'indicazione specifica delle opere o degli scritti  per  i
          quali viene fatta la segnalazione stessa. 
          "Art. 15. 
          (Comma abrogato). 
            Le funzioni  di  segreteria  delle  Commissioni  previste
          dall'art. 4 della legge sono esercitate,  per  ciascuna  di
          esse   da   un   funzionario   della   carriera   direttiva
          dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a
          direttore di sezione, con funzioni di segretario, e  da  un
          funzionario  della  stessa  carriera,  con  qualifica   non
          inferiore a  consigliere  di  2^  classe,  in  qualita'  di
          segretario aggiunto.". 
          - Il D.P.R.  28  settembre  1959,  n.  1340,  abrogato  dal
            presente regolamento, recava "Norme  per  i  concorsi  di
            ammissione    e    di    promozione    nelle     carriere
            dell'Amministrazione finanziaria", ed e'  pubblicato  nel
            supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 20  febbraio  1960,
            n. 43. 
          - La L. 22 dicembre 1960, n. 1612, recante  "Riconoscimento
            giuridico della professione di spedizioniere doganale  ed
            istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore
            degli spedizionieri doganali", e' pubblicata nella  Gazz.
            Uff. 5 gennaio 1961, n. 4: 
          - La L. 19 luglio  1962,  n.  959,  abrogata  dal  presente
            regolamento, recava  "Norme  sulla  revisione  dei  ruoli
            organici   dell'Amministrazione   finanziaria",   ed   e'
            pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazz. Uff. 30 luglio
            1962, n. 191. 
          - Il D.P.R. 14 marzo 1963, n. 691,  abrogato  dal  presente
            regolamento, recava "Norme  integrative  al  decreto  del
            Presidente della Repubblica 28 settembre 1959,  n.  1340,
            per i  concorsi  di  ammissione  e  di  promozione  nelle
            carriere   dell'Amministrazione   finanziaria",   ed   e'
            pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1963, n. 139. 
          - La L. 15 giugno  1965,  n.  703,  abrogata  dal  presente
            regolamento, recava "Istituzione del ruoli  organici  del
            personale per  i  servizi  meccanografici  del  Ministero
            delle finanze" ed  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  25
            giugno 1965, n. 156. 
          - Il  D.P.R.  10  dicembre  1966,  n.  1337,  abrogato  dal
            presente    regolamento,    recava    "Costituzione     e
            funzionamento dei Centri di elaborazione dei dati  per  i
            servizi del Ministero delle finanze",  ed  e'  pubblicato
            nella Gazz. Uff. 6 marzo 1967, n. 58. 
          - La legge 2 gennaio 1968,  n.  2,  abrogata  dal  presente
            regolamento,  recava  "Riordinamento  di  alcuni  servizi
            centrali   dell'Amministrazione   finanziaria   e   norme
            integrative alla legge 19 luglio 1962,  n.  959",  ed  e'
            pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1968, n. 11. 
          - Il D.P.R. 15 ottobre 1969, n. 1981, abrogato dal presente
            regolamento, recava "Norme integrative e modificative del
            regolamento per il personale degli uffici dipendenti  dal
            Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli  uffici
            direttivi finanziari, approvato con R.D. 23  marzo  1933,
            n. 185 e del D.P.R. 28 settembre 1959, n.  1340,  recante
            norme per i concorsi di ammissione e di promozione  nelle
            carriere   dell'amministrazione   finanziaria",   ed   e'
            pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1970, n. 105. 
          - Il  D.P.R.  16  settembre  1972,  n.  593,  abrogato  dal
            presente regolamento, recava "Attuazione dell'art. 1, nn.
            4 e 4-bis della L. 9 ottobre 1971, n. 825,  relativamente
            ai ruoli del personale  dei  servizi  meccanografici  del
            Ministero delle finanze", ed e'  pubblicato  nella  Gazz.
            Uff. 17 ottobre 1972, n. 271. 
          - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, abrogato dal  presente
            regolamento,  recava  "Revisione   delle   circoscrizioni
            territoriali  degli  uffici  distrettuali  delle  imposte
            dirette e degli uffici del registro",  ed  e'  pubblicato
            nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 4. 
          - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646, abrogato dal  presente
            regolamento, recava "Istituzione del Consiglio  superiore
            delle finanze", ed e' pubblicato nel  Suppl.  ord.  n.  4
            alla Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292. 
          - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 647, abrogato dal  presente
            regolamento, recava "Revisione delle circoscrizioni degli
            ispettorati compartimentali delle imposte  dirette  e  di
            quelli  delle  tasse  e  delle  imposte  indirette  sugli
            affari", ed e' pubblicato nel Suppl. Ord. n. 5 alla Gazz.
            Uff. 11 novembre 1972, n. 292. 
          - La L. 23 aprile  1975,  n.  142,  abrogata  dal  presente
            regolamento, recava  "Sistemazione  del  personale  della
            Societa'  per  l'esercizio  di  impianti   meccanografici
            (S.E.I.M.), S.p.a., in liquidazione",  ed  e'  pubblicata
            nella Gazz. Uff. 13 maggio 1975, n. 124. 
          - La legge 4 agosto 1975, n.  397,  abrogata  dal  presente
            regolamento,  recava  "Norme  per  il  potenziamento  dei
            servizi   dell'Amministrazione   finanziaria",   ed    e'
            pubblicata nella Gazz. Uff. 25 agosto 1975, n. 225. 
          - Il  D.P.R.  19  gennaio  1976,  abrogato   dal   presente
            regolamento,  recava  "Determinazione  degli  uffici  del
            Ministero  delle  finanze  competenti   a   disporre   il
            collocamento a riposo del personale e la liquidazione del
            trattamento di quiescenza". 
          - Si riporta il testo dell'articolo 4 della  L.  19  luglio
            1977, n. 412, recante "Norme in materia di attribuzioni e
            di    personale    della    Direzione    generale     per
            l'organizzazione  dei  servizi  tributari  e  dei  centri
            informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in
            materia  di  ordinamento  e  trattamento  economico   del
            personale dell'amministrazione  finanziaria",  pubblicata
            nella Gazz. Uff. 25  luglio  1977,  n.  202,  cosi'  come
            modificato dal presente regolamento: 
          "Art. 4. 
          (Comma abrogato). 
          (Comma abrogato). 
            Il quadro M/1 di cui alla tabella B allegata alla legge 4
          agosto 1975, n. 397, e' sostituito da quello allegato  alla
          presente legge. 
            Nei quadri A, C, D, G, ed  L,  allegati  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  e
          successive  modificazioni,  le  funzioni  previste  per  la
          qualifica di primo dirigente, ferma rimanendo la  dotazione
          numerica complessiva dei  relativi  posti,  sono  integrate
          dalle funzioni di direttore di centro informativo.". 
            - Il D.P.R. 1^ agosto 1978, n. 511, abrogato dal presente
          regolamento, recava  "Istituzione  del  centro  informativo
          della Direzione generale del catasto e dei servizi  tecnici
          erariali", ed e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  5  settembre
          1978, n. 248. 
            - La L. 23 dicembre 1978, n. 853, abrogata  dal  presente
          regolamento, recava "Disciplina  delle  funzioni  di  messo
          notificatore dell'amministrazione periferica delle  imposte
          dirette e inquadramento dei detti messi  fra  il  personale
          non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato",
          ed e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1979, n. 2. 
            - Il  D.P.R.  12  settembre  1980,  n.702,  abrogato  del
          presente regolamento,  recava  Norme  per  [assunzione  del
          personale  dei  centri  di  servizio  del  Ministero  delle
          finanze", ed e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  3  novembre
          1980, n. 301. 
            - Si riporta il testo  dell'articolo  10  del  D.P.R.  28
          novembre 1980, n. 787,  recante  "Norme  sulle  competenze,
          sulle attribuzioni e sul personale dei centri  di  servizio
          del Ministero delle finanze e  disposizioni  integrative  e
          correttive del  DD.PP.RR.  26  ottobre  1972,  n.  636,  29
          settembre 1973, nn. 600 e 602", pubblicato nella Gazz. Uff.
          29 novembre 1980, n. 328: 
          "Art. 10. (Ricorsi). 
            Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi  dell'art.  7
          e' presentato con la spedizione dell'originale al centro di
          servizio a mezzo posta nel modo indicato dall'art.  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          636, e con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno
          sei  mesi  e  non  oltre  due  anni  dalla  data  di  invio
          dell'originale mediante  spedizione  o  consegna  nei  modi
          indicati dal predetto art. 17, di altro esemplare in  carta
          libera alla segreteria della commissione tributaria  adita.
          Il   deposito   del   ricorso   costituisce   il   rapporto
          processuale; la  segreteria  della  commissione  tributaria
          richiede al centro di servizio l'originale del ricorso. 
            Il  centro  di  servizio,  qualora  ritenga  il   ricorso
          ammissibile ed in tutto o  in  parte  fondato,  dispone  il
          rimborso totale o  parziale,  ai  sensi  dell'art.  42  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. 
            Il centro di servizio, nei quaranta giorni successivi  al
          ricevimento  della  richiesta  di  cui  al   primo   comma,
          trasmette  alla  segreteria  della  commissione  tributaria
          l'originale del ricorso unitamente alle  proprie  deduzioni
          ed al competente ufficio delle imposte il fascicolo per  la
          ulteriore attivita' dinanzi alle commissioni  tributarie  e
          per i provvedimenti conseguenziali alle loro pronunzie. 
            Il ricorso di cui ai  commi  precedenti  non  importa  la
          sospensione  della  riscossione;  tuttavia  il  centro   di
          servizio, su  domanda  del  contribuente,  ha  facolta'  di
          disporla, in tutto o in parte,  per  un  periodo  di  tempo
          limitato e comunque non superiore a sei mesi, eventualmente
          condizionandola alla prestazione  di  idonee  garanzie.  Il
          provvedimento di sospensione e' comunicato,  oltre  che  al
          ricorrente  ed  all'esattore,  all'intendente  di   finanza
          competente per i provvedimenti di cui  all'art.  16,  comma
          secondo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 603. 
            Il  centro  di  servizio  determina   l'ammontare   degli
          interessi da  riscuotere  unitamente  all'imposta,  e  puo'
          dispone la revoca della sospensione da esso concessa. 
            Decorsi sei mesi dalla data della spedizione del  ricorso
          alla commissione tributaria,  la  sospensione  puo'  essere
          richiesta unicamente a norma dell'art. 39 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
            In ogni caso la sospensione cessa  con  la  pubblicazione
          della decisione della commissione tributaria che in tutto o
          in parte respinge il ricorso del contribuente. 
            Le disposizioni contenute nei  commi  primo  e  terzo  si
          applicano anche per i ricorsi  contro  i  provvedimenti  di
          rimborso di cui all'art. 8 del presente decreto. 
            Il secondo comma dell'art. 2 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' sostituito dal
          seguente: "La competenza e' determinata dal  luogo  ove  ha
          sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso  e'
          proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio
          e'  proposto  alla   commissione   tributaria   nella   cui
          circoscrizione e' l'ufficio delle imposte di  cui  all'art.
          31,  comma  secondo,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".". 
          - Il D.L.  30  settembre  1982,  n.  688,  recante  "Misure
            urgenti in materia di  entrate  fiscali",  e'  pubblicato
            nella Gazz. Uff. 30 settembre 1982, n. 270  e  convertito
            in legge con modificazioni, dall'articolo unico della  L.
            27  novembre  1982.  n.  873,   abrogato   dal   presente
            regolamento, e' pubblicato nella Gazz. Uff.  29  novembre
            1982, n. 328. 
          - Il D.P.R. 6 ottobre 1982, n. 1162, abrogato dal  presente
            regolamento,  recava  "Istituzione  presso  il  Ministero
            delle  finanze  del  ruolo  speciale  previsto  dall'art.
            24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663,
            convertito, con modificazioni, nella  legge  29  Febbraio
            1980, n.  33,  e  relativa  dotazione  organica",  ed  e'
            pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 1983, n. 91. 
          - Il D.P.R. 27 luglio 1984, n.  721,  recante  "Regolamento
            per i lavori, le provviste ed i servizi da  eseguirsi  in
            economia da parte degli uffici centrali e periferici  del
            Ministero delle finanze", e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
            29 ottobre 1984, n. 298. 
          - Il  D.P.R.  26  settembre  1985,  n.  483,  abrogato  dal
            presente  regolamento,  recava  "Aumento  del  contributo
            annuale dovuto  dagli  spedizionieri  doganali  al  Fondo
            previdenziale ed assistenziale e dei valori delle  marche
            previdenziali", ed e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  30
            settembre 1985, numero 230. 
          - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 4 ottobre
            1986,  n.  657,  recante  "Delega  al  Governo   per   la
            istituzione e la disciplina del servizio  di  riscossione
            dei tributi", pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  15  ottobre
            1986,  n.  240,  cosi'  come  modificato   dal   presente
            regolamento: 
            "Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione  e  la
          disciplina del servizio di riscossione dei tributi  secondo
          i seguenti principi e criteri direttivi: 
          a) il servizio,  da  istituire  nell'ambito  del  Ministero
             delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze  del
             Ministro, dovra' provvedere alla riscossione dei tributi
             che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della
             presente legge sono riscossi tramite  esattorie  e  alla
             riscossione coattiva, in  dipendenza  di  atto  avente.2
             efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul  valore
             aggiunto,  delle  imposte  di  registro,  ipotecarie   e
             catastali, delle imposte sulle successioni e  donazioni,
             dell'imposta comunale sull'incremento  di  valore  degli
             immobili, delle imposte di fabbricazione, delle  imposte
             erariali di consumo e dei diritti doganali nonche'  alla
             riscossione delle pene pecuniarie, delle  soprattasse  e
             di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi: 
          b) il servizio potra' anche provvedere alla riscossione dei
             versamenti  diretti  delle   imposte   sui   redditi   e
             dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette
             leggi sono effettuati presso le  tesorerie  dello  Stato
             mediante delega alle aziende  ed  istituti  di  credito,
             fermo restando tale sistema di riscossione; 
          c) potra' inoltre attribuirsi al  servizio  la  riscossione
             dei canoni e  proventi  del  demanio  e  del  patrimonio
             indisponibile dello Stato, nonche' di ogni altra entrata
             e credito dello Stato e di altri enti pubblici; 
          d) sara'    previsto    l'affidamento    in     concessione
             amministrativa di durata decennale, disposta con decreto
             del Ministro delle finanze, della gestione del  servizio
             in ambiti  territoriali  di  norma  coincidenti  con  il
             territorio di una o piu' province, anche  non  contigue,
             determinati  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze
             secondo criteri di efficienza  ed  economicita',  tenuto
             anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare
             globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni  caso
             delimitazioni  territoriali  che  comportino  accentuati
             costi  differenziali  anche  per  il   non   equilibrato
             rapporto tra i diversi  sistemi  di  riscossione  o  per
             eccesso di contenzioso; 
          e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente: 
          1) alle aziende e istituti di credito di  cui  all'articolo
             5, lettere a), b), d) ed e) del regio  decreto-legge  12
             marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni,  nonche'
             alle casse rurali ed  artigiane  di  cui  alla  lettera"
             dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore
             a lire un miliardo: 
          2) a speciali sezioni autonome  delle  predette  aziende  e
             istituti di credito; 
          3) a societa' per azioni  con  sede  nel  territorio  dello
             Stato e con capitale interamente versato non inferiore a
             lire  un  miliardo  aventi  per  oggetto  esclusivo   la
             gestione in concessione del  servizio  e  costituite  da
             soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il
             cui statuto preveda l'inefficacia  nei  confronti  della
             societa' del trasferimento di azioni per atto  tra  vivi
             non  preventivamente  autorizzato  dal  Ministero  delle
             finanze; 
          4) a societa' cooperative con capitale non inferiore a lire
             un miliardo che, alla data di entrata  in  vigore  della
             presente legge, siano titolari di  gestioni  esattoriali
             da almeno trenta anni; 
          f) la disciplina del  rapporto  di  concessione  dovra'  in
             particolare prevedere: 
          1) le   procedure   di   conferimento   delle   concessioni
             rispondenti all'esigenza di garantire  il  concorso  dei
             soggetti interessati e l'aggiudicazione  al  concorrente
             che risulti piu' idoneo all'espletamento del servizio  e
             ad assicurare l'economicita' della gestione, nonche'  le
             modalita' ed i  termini  di  recesso,  nel  corso  della
             concessione, delle parti interessate; 
          2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause
             di revoca  e  di'  decadenza  anche  con  riguardo  alle
             disposizioni della legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
             successive    modificazioni,    nonche'    il     potere
             dell'Amministrazione     finanziaria     di      dispone
             cautelarmente,  su  parere  della  commissione  prevista
             dalla   successiva   lettera    h),    la    sospensione
             dell'attivita' di gestione, quando nello svolgimento  di
             essa  vengano  commesse  violazioni  alle   disposizioni
             recate in materia di riscossione  da  leggi  generali  o
             speciali; 
          3) l'unificazione delle concessioni conferite  al  medesimo
             soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente
             unicita' di gestione del servizio; 
          4) l'imposizione di adeguata cauzione ai  concessionari,  i
             criteri   per   il   suo   periodico   adeguamento,    e
             l'attribuzione ai  medesimi  della  qualita'  di  agente
             della  riscossione,  nonche'  le  norme  concernenti   i
             termini e le modalita' di versamento delle somme  dovute
             e  la  presentazione  di  rendiconti   periodici   della
             gestione; 
          5) l'applicazione  del  principio  del  non  riscosso  come
             riscosso relativamente ai tributi riscuotibili  mediante
             ruoli e le procedure per il rimborso,  senza  interessi,
             delle  quote  inesigibili,   ispirate   a   criteri   di
             tempestivita' e speditezza; 
          6) l'obbligo del  concessionario  di  gestire  il  servizio
             secondo le direttive  dell'Amministrazione  finanziaria,
             anche   per   quanto   attiene   alla    ubicazione    e
             organizzazione degli uffici  destinati  all'accesso  dei
             contribuenti  nonche'  di  assumere,  a  richiesta,   il
             servizio di tesoreria di enti locali  a  condizioni  che
             assicurino adeguata remunerazione; 
          7) i compensi spettanti  ai  concessionari  da  determinare
             secondo criteri  di  trasparenza,  di  correlazione  con
             l'attivita' richiesta e  di  congruita'  ai  costi  medi
             della  gestione  al  fine  di  assicurarne  l'equilibrio
             economico, prevedendosi in particolare, su parere  della
             commissione di cui alla successiva lettera h): 
            I) una commissione  per  la  riscossione  dei  versamenti
          diretti  stabilita  in  misura  percentuale   della   somma
          riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un
          importo massimo; 
            II) un compenso stabilito  in  misura  percentuale  delle
          somme riscosse, con la determinazione di un importo  minimo
          e di un importo massimo,  per  i  pagamenti  spontanei  dei
          contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o
          altro titolo esecutivo, determinato  tenendo  conto,  oltre
          che dei costi specifici, anche  del  prevedibile  ammontare
          globale di tali riscossioni; 
            III) un compenso stabilito in  misura  percentuale  delle
          somme   riscosse   coattivamente   con    riguardo    anche
          all'ammontare   medio   delle   esecuzioni   fruttuose    e
          all'incidenza  di  esso  sull'ammontare  complessivo  delle
          altre forme di riscossione, oltre al rimborso  delle  spese
          delle procedure esecutive,  in  misura  determinata  per  i
          diversi adempimenti  con  tabella  approvata  dal  Ministro
          delle finanze; 
            IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri  enti
          impositori dell'obbligo del pagamento della commissione  di
          cui al punto 1, dei compensi di cui al punto II nei casi in
          cui non e' previsto  il  pagamento  spontaneo  prima  della
          iscrizione  a  ruolo,  nonche'  del  rimborso,  ridotto  al
          cinquanta  per   cento,   delle   spese   delle   procedure
          infruttuose e di quelle relative a crediti per i  quali  e'
          intervenuto provvedimento  di  sgravio,  ed  a  carico  dei
          contribuenti  dell'obbligo  del   pagamento   degli   altri
          compensi,  delle  spese  di  esazione  coattiva   e   degli
          interessi di mora per il ritardato  pagamento  delle  somme
          iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei
          tassi bancari attivi; 
            V) la revisione biennale della misura delle  commissioni,
          dei compensi e dei rimborsi di spese e degli  interessi  in
          base a decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare  di
          concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio  e  della
          programmazione economica; 
            g) saranno emanate norme  per  regolare  la  prosecuzione
          della gestione da parte di un commissario  governativo  nei
          casi di revoca e di decadenza della concessione; 
            h) (lettera abrogata). 
            2. La commissione di cui al precedente comma  1,  lettera
          h), avra' altresi' il compito di  rilevare  i  costi  delle
          diverse forme di riscossione anche al fine  di  individuare
          la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi  di
          spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti
          I, II, III, IV e  V.  A  tal  fine  la  commissione  potra'
          avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di
          istruzione delle decisioni da  assumere;  potra'  ricorrere
          alla   consulenza   di   esperti   e   di    organizzazioni
          professionali o universitarie specializzate in analisi  dei
          costi e di bilanci e potra', altresi', consultare, anche  a
          mezzo   della   segreteria   tecnica,   singoli    esattori
          concessionari o i loro rappresentanti. 
            3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle  finanze
          deve essere riportato  il  contenuto  del  parere  espresso
          dalla commissione. 
            4. Ai componenti della  commissione,  che  resteranno  in
          carica cinque anni e potranno  essere  confermati,  saranno
          corrisposti      emolumenti      adeguati       all'impegno
          qualitativamente   e   quantitativamente   richiesto,    da
          stabilire  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.". 
          - Il D.P.R. 12 dicembre 1986, n. 966, abrogato dal presente
            regolamento, recava "Adeguamento del valore delle  marche
            previdenziali e del contributo  personale  annuo  per  il
            Fondo previdenziale e assistenziale  degli  spedizionieri
            doganali", ed e' pubblicato nella Gazz. Uff.  19  gennaio
            1987, n. 14. 
          - Il D.P.R. 24 dicembre 1987, n. 532, abrogato dal presente
            regolamento, recava  "Modificazioni  della  misura  delle
            marche previdenziali ed aumento del contributo  personale
            annuo a favore del Fondo previdenziale  ed  assistenziale
            degli spedizionieri doganali",  ed  e'  pubblicato  nella
            Gazz. Uff. 30 dicembre 1987, n. 303. 
          - Si' riporta il testo degli articoli 20, 25, 35, 36, 37  e
            40  del  D.Lgs.  26  aprile   1990,   n.   105,   recante
            "Organizzazione       centrale        e        periferica
            dell'Amministrazione  delle  dogane   e   delle   imposte
            indirette  e  ordinamento  del  relativo  personale,   in
            attuazione della legge  10  ottobre  1989,  n.  349",  e'
            pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 1990, n. 106. 
          "Art. 20. (Programmi edilizi). 
            1. Il Ministro delle Finanze,  sentito  il  consiglio  di
          amministrazione  del  Dipartimento,  predispone  ed   attua
          programmi per la realizzazione di  strutture  edilizie  per
          gli uffici e, anche  d'intesa  con  la  Direzione  generale
          degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro,  per
          l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate. 
            2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici
          puo' provvedersi con  le  procedure  e  modalita'  previste
          dall'art.  8  della  legge  24  aprile  1980,  n.  146,   e
          successive  modificazioni.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro delle Finanze sono stabilite misure  di  sicurezza
          richieste per gli immobili da adibire a sedi  degli  uffici
          del Dipartimento, la costruzione puo'  essere  affidata  in
          concessione  a  societa'  con   prevalente   partecipazione
          statale anche indiretta. I contratti e le concessioni  sono
          stipulati, e le relative spese sono  effettuate,  anche  in
          deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  regio  decreto  18
          novembre  1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,   nonche'    alle    relative    disposizioni
          regolamentari di cui al regio decreto 23  maggio  1924,  n.
          827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art.
          14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. E' esclusa  ogni
          forma di gestione  fuori  bilancio.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30  marzo
          1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni. 
            3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle
          strutture operative del Dipartimento ha  luogo  in  base  a
          criteri  e  procedure   da   definire   d'intesa   con   le
          organizzazioni sindacali di cui all'art. 4,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio  1987,  n.
          266. 
            4. A decorrere dal 1^ gennaio  1991,  i  canoni  relativi
          agli alloggi di servizio concessi in uso il  personale  del
          Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro  delle
          Finanze, di concerto  col  Ministro  dei  Lavori  Pubblici,
          sulla base delle disposizioni di legge vigenti  in  materia
          di canone sociale. 
            5. Sono a carico  dei  concessionari  gli  oneri  per  la
          manutenzione  ordinaria  e   straordinaria   dei   relativi
          fabbricati, nonche' le spese per il consumo di acqua,  luce
          e riscaldamento dell'alloggio ed  eventuali  altri  servizi
          necessari,  ivi  comprese,  in  rapporto  alla  consistenza
          millesimale  dell'alloggio,  le  spese   di'   gestione   e
          funzionamento degli ascensori, di pulizia  delle  parti  in
          comune e della loro illuminazione. Il canone  i  trattenuto
          sulle competenze mensili del concessionario e viene versato
          in  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate del bilancio statale.". 
          "Art.  25.  (Addetti  doganali  presso  le   rappresentanze
          diplomatiche). 
            1.  Presso  le   rappresentanze   diplomatiche   italiane
          all'estero, considerate di  precipuo  interesse  nel  campo
          della  cooperazione  doganale,  possono  essere   destinati
          funzionari del  Dipartimento,  in  qualita'  degli  addetti
          doganali, secondo quanto disposto dall'art. 168 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  per
          la  destinazione  degli  esperti.  Gli   addetti   doganali
          svolgono compiti  di  studio,  osservazioni,  consulenza  e
          informazione nel quadro dei compiti e delle attivita' delle
          Rappresentanze diplomatiche, in vista dello sviluppo  della
          cooperazione bilaterale nel  settore  doganale.  Il  numero
          degli addetti doganali  viene  stabilito  con  decreto  del
          Ministro delle Finanze, di concerto con  i  Ministri  degli
          Affari Esteri e del Tesoro. 
            2. Quando agli addetti  doganali  spetta  il  compito  di
          curare  il  collegamento  degli  organi   ed   uffici   del
          Dipartimento  con  gli  organi  operanti   nel   Paese   di
          accreditamento,  essi   operano   nell'ambito   di   uffici
          istituiti dal Dipartimento fuori del territorio  nazionale,
          nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore
          doganale stipulati con i Governi interessati. Tali  accordi
          stabiliranno la condizione giuridica  dei  predetti  uffici
          nei confronti delle autorita' locali. 
            3. L'addetto doganale viene designato, tra i dirigenti  o
          funzionari  di  qualifica  non  inferiore  alla  nona,  dal
          Ministro delle Finanze, su proposta del direttore  generale
          del    Dipartimento,    sentito     il     consiglio     di
          amministrazione.". 
          "Art. 35. (Istituzione di un compenso incentivante unico). 
            1. E' istituito un unico compenso incentivante  a  favore
          del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte
          indirette, che assorbe  i  trattamenti  accessori  appresso
          indicati: 
          a) indennita' di confine a favore del personale in servizio
             presso gli uffici doganali di  confine  ed  aeroportuali
             posti in localita' disagiata (cap. 5321,  e  cap.  5305,
             parte); 
          b) compensi  incentivanti  la  produttivita'  al  personale
             civile periferico «cap. 5323, quota parte per sportello,
             cassa e meccanografia); 
          c) fondo da ripartire per le finalita' di cui ai commi 4  e
             5 dell'art. 4 del decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.
             853,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
             febbraio 1985, n. 17 (cap. 1383, parte); 
          d)indennita' di rischio di cui al  decreto  del  Presidente
             della Repubblica 5  maggio  1975,  n.  146  (cap.  5318,
             parte). 
            2. E' istituito un unico capitolo di spesa per il  lavoro
          straordinario, da erogare  al  personale  del  Dipartimento
          delle dogane e delle imposte  indirette,  che  assorbe  gli
          stanziamenti  previsti  per  la  erogazione  dei   seguenti
          compensi: 
          a) lavoro straordinario del  personale  dirigente  centrale
             (cap. 1019, parte) e periferico (cap. 5303); 
          b) lavoro  straordinario   del   personale   centrale   non
             dirigente (cap. 1019, parte); 
          c) somme da erogare al personale in servizio  nelle  dogane
             per compenso  per  lavoro  straordinario  ai  sensi  del
             decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio  1978,
             n. 396 (cap. 5310); 
          d) somme da erogare a favore del personale in servizio  nei
             laboratori chimici delle dogane per compenso per  lavoro
             straordinario ai sensi del decreto del Presidente  della
             Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5311); 
          e) somme da erogare al personale in servizio  negli  uffici
             tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso  per
             lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente
             della Repubblica 13 luglio 1971, n. 396 (cap. 5312).  3.
             Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di
             cui al  comma  2  e'  pari  alla  somma  occorrente  per
             corrispondere al personale del Dipartimento  i  compensi
             per  il  lavoro  straordinario  determinati  nei  limiti
             massimi individuali di ore autorizzate  al  31  dicembre
             1989 dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
             luglio 1977, n. 422, e, dal decreto del Presidente della
             Repubblica 13 luglio 1978, n. 396. 
            4.Le economie risultanti  dalla  graduale  riduzione  dei
          limiti massimi individuali di ore di  lavoro  straordinario
          confluiscono nel fondo del compenso incentivante  unico  di
          cui al comma 1.". 
          "Art 36. (Criteri di erogazione del  compenso  incentivante
          unico). 
            1. Con decreto del Ministro delle Finanze si  provvede  a
          determinare, d'intesa con le  organizzazioni  sindacali  di
          cui all'art. 4, comma 4, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, i criteri di ripartizione
          del compenso incentivante unico  di  cui  all'articolo  35;
          fino all'emanazione del suddetto  decreto,  i  compensi  da
          riassorbire  verranno  corrisposti  agli   aventi   diritto
          secondo le norme attualmente in vigore. 
            2. I criteri di cui al comma  1  dovranno  in  ogni  caso
          prevedere la parametrazione del compenso per ufficio e  per
          qualifica,  con  riferimento  alla  produttivita'   ed   al
          disagio,  avuto  riguardo  a  particolari   condizioni   di
          servizio,  alla  responsabilita'  ed  alla   natura   delle
          prestazioni rese. 
            3. Al termine di ogni semestre solare, con  le  modalita'
          di cui al comma 1, possono essere determinate le  quote  di
          ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della
          istituzione  di  turni  di  lavoro  ordinario   a   seguito
          dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina. 
            4. D'intesa con le organizzazioni sindacali di  categoria
          maggiormente  rappresentative,  con  decreto  del  Ministro
          delle Finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme
          che regolano difformemente le modalita' di espletamento tra
          i vari  servizi,  compresa  la  durata  retribuibile  degli
          stessi, nonche' i rimborsi e le prestazioni di fare,  posti
          a carico dei contribuenti  in  relazione  alle  prestazioni
          straordinarie  svolte  a  loro  richiesta,   in   modo   da
          realizzare la necessaria uniformita' tra tutti  gli  uffici
          del Dipartimento.". 
          "Art.  37.  (Istituzione  della  indennita'   di   istituto
          doganale). 
            1. In attuazione dell'art, 3, comma 1, lettera i, n.  2),
          della legge 10 ottobre 1989,  n.  349,  e'  istituita,  con
          decorrenza  1^  gennaio  1990,  l'indennita'  di   istituto
          doganale. Detta indennita' e' analoga a quelle in godimento
          al personale  di'  altre  categorie  del  pubblico  impiego
          operante negli spazi doganali. 
            2. I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere
          a ciascuna qualifica  dirigenziale,  ad  esaurimento  ed  a
          ciascun livello  retributivo  sono  stabiliti  annualmente,
          d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4,
          comma 4, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          maggio 1987, n. 266, con decreto del Ministro  del  tesoro,
          di concerto con il Ministro delle Finanze. 
            3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire  30  miliardi
          annui prevista dall'art. 3, comma  1,  lettera  i,  n.  2),
          della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono fatti affluire in
          un unico capitolo di spesa  obbligatoria  gli  stanziamenti
          previsti per la erogazione al  personale  del  Dipartimento
          del seguenti compensi: 
            a)  compenso  incentivante  previsto  dall'art.  10   del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno  1983  n.
          344; 
            b)  maggiorazione  del  compenso  incentivante   prevista
          dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.". 
          "Art. 40. (Entrata in vigore). 
            1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale.". 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  D.Lgs.  8
          novembre  1990,  n.  374,  recante   "Riordinamento   degli
          istituti  doganali   e   revisione   delle   procedure   di
          accertamento e controllo in attuazione delle  direttive  n.
          79/695/CEE del  24  luglio  1979  e  n.  82/57/CEE  del  17
          dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera
          pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24
          febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982,  in  tema
          di procedure  di  esportazione  delle  merci  comunitarie",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1990, n. 291, S.O.,
          cosi come modificato dal presente regolamento: 
          "Art. 1. (Orario degli uffici del dipartimento delle dogane
          e delle imposte indirette). 
            1. Ferme restando  le  disposizioni  vigenti  sull'orario
          ordinario di lavoro degli  impiegati  civili  dello  Stato,
          l'orario   ordinario   di   apertura   degli   uffici   del
          dipartimento delle dogane  e  delle  imposte  indirette  e'
          fissato dalle ore  8.00  alle  ore  18.00  nei  giorni  dal
          lunedi' al venerdi' e dalle ore 8.00 alle ore  14.00  nella
          giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi. 
            2. Presso gli uffici  doganali  di  confine,  di  mare  e
          aeroportuali e' assicurato, per tutti i giorni, compresi  i
          festivi,  e  per  l'intero  arco  delle  ventiquattro   ore
          giornaliere,   il   passaggio    delle    frontiere,    con
          l'espletamento dei corrispondenti controlli  e  formalita',
          alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano  vuoti  o
          che trasportano merci in regime doganale di transito. 
            Nei  centri  di   elaborazione   dati   delle   direzioni
          compartimentali e' stabilito un orario di funzionamento  di
          ventiquattro ore al giorno. 
            4. I direttori degli uffici possono disporre una  diversa
          articolazione ovvero una riduzione dell'orario di  apertura
          degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano. 
            5. Per le operazioni doganali  eseguite  nel  periodo  di
          apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e
          le formalita' di cui al comma  2  non  e'  addebitato  agli
          operatori il costo del servizio. 
            6. (Comma abrogato). 
            7. (Comma abrogato). 
            8. I capi degli uffici possono consentire,  su  richiesta
          motivata degli operatori, il  compimento  delle  operazioni
          doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio  o
          fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43,  verso  il  pagamento  del  costo  del
          servizio. 
            9. (Comma abrogato).". 
          - Il D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 446, abrogato dal presente
            regolamento,  recava"Regolamento  recante   modificazioni
            alle  misure  di  taluni  contributi  dovuti   al   Fondo
            previdenziale   e   assistenziale    a    favore    degli
            spedizionieri doganali", ed  e'  pubblicato  nella  Gazz.
            Uff. 31 gennaio 1991, n. 26. 
          - Si riporta il testo dell'articolo 4 e 11,  nonche'  degli
            articoli  7,  10,  e  12  -  questi  ultimi  cosi'   come
            modificati dal presente articolo -, della L.  29  ottobre
            1991, n. 358, recante "Norme per la ristrutturazione  del
            Ministero delle finanze", pubblicata nella Gazz. Uff.  11
            novembre 1991, n. 264,: 
          "Art.  4.  (Altri  uffici  alle  dirette   dipendenze   del
          Ministro). 
 
            1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del  Ministro,
          i seguenti uffici: 
          a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui e'  preposto
             un magistrato, in  posizione  di  fuori  ruolo,  con  la
             qualifica di magistrato di cassazione o  equiparata.  Ad
             esso possono essere destinati,  in  posizione  di  fuori
             ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi  o
             avvocati dello Stato, in numero non superiore a  cinque.
             A tale ufficio sono demandate  le  funzioni  attualmente
             svolte  dall'ufficio   del   coordinamento   tributario,
             legislazione,  studi  e  stampa  del   Ministero   delle
             finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b); 
          b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e  stampa  cui
             possono  essere  addetti  estranei   all'amministrazione
             iscritti negli albi professionali dei giornalisti e  dei
             pubblicisti.". 
          "Art. 7. (Uffici periferici e servizio ispettivo). 
            1. (Comma Abrogato). 
            2. (Comma Abrogato). 
            3. (Comma Abrogato). 
            4. (Comma Abrogato). 
            5. (Comma Abrogato). 
            6. (Comma Abrogato). 
            7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle
          direttive emanate dal  dipartimenti,  tenendo  conto  delle
          indicazioni  fornite  dal  comitati  tributari   regionali,
          d'intesa con i comandi di zona della Guardia di  finanza  e
          con   le    direzioni    compartimentali    delle    dogane
          territorialmente competenti, predispongono  annualmente  il
          piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno
          attenersi gli uffici  finanziari  compresi  nel  territorio
          della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia
          di  finanza,  fatta  salva  l'attivita'  d'iniziativa   dei
          reparti di tale Corpo. 
            8. Il numero delle verifiche generali  da  effettuarsi  a
          cura della Guardia  di  finanza,  secondo  il  piano  degli
          accertamenti di cui al comma 7, verra' considerato anche ai
          fini detta determinazione  della  capacita'  operativa  per
          l'attivita' di controllo centralizzato  da  determinarsi  a
          cura  del  Ministro  delle  finanze,  sentito  il   comando
          generale della Guardia di finanza. 
            9. (Comma Abrogato). 
            10. (Comma Abrogato). 
            11. (Comma Abrogato). 
            12. (Comma Abrogato). 
            13. Le attivita' di verifica e di ispezione nei confronti
          dei contribuenti sono attribuite  all'esclusiva  competenza
          degli uffici indicati nel comma  10  e  dei  reparti  della
          Guardia di finanza.". 
          "Art. 10. (Organizzazione del personale). 
            1. (Comma Abrogato). 
            2. (Comma Abrogato). 
            3. (Comma Abrogato). 
            4. (Comma Abrogato). 
            5. (Comma Abrogato). 
            6. (Comma Abrogato). 
            7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono  prevedere
          l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio
          presso     gli     uffici     centrali     e     periferici
          dell'Amministrazione  finanziaria,  comprese   la   sezione
          staccata del  Provveditorato  generale  dello  Stato  e  la
          Ragioneria, di compensi  incentivanti  la  produttivita'  e
          remunerativi   di   specifiche    prestazioni    disagiate,
          difficoltose o di particolare responsabilita'. In tal  caso
          i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, in base  agli  accordi  sindacali.  I
          compensi   stessi   debbono   avere   caratteristiche    di
          uniformita' e di perequazione rispetto  a  quelli  previsti
          dall'articolo 3,  comma  1,  lettera  i),  della  legge  10
          ottobre  1989,  n.  349,  e  nei  criteri   per   la   loro
          attribuzione dovranno essere previste  espressamente  forme
          di  esclusione  e  di  attenuazione,  in   conseguenza   di
          comprovate diminuzioni  qualitative  o  quantitative  della
          produttivita', fermi restando i  trattamenti  normativi  ed
          economici previsti per il personale del dipartimento  delle
          dogane ed imposte indirette dal D.Lgs. 26 aprile  1990,  n.
          105. Con effetto dal 1^ gennaio 1990 e'  abrogato  l'ultimo
          comma dall'art. 5, L. 15 novembre 1973, n. 734.". 
          "Art. 11. (Servizio centrate degli ispettori tributari). 
            1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24  aprile
          1980, n. 146, gia' sostituito dall'articolo 16 della  legge
          16 marzo 1987, n. 123, e' sostituito dal seguente: 
            "Il comitato di coordinamento e' composto  dal  direttore
          del Servizio, che lo presiede, da  sette  ispettori  eletti
          dagli  ispettori  stessi,  dal  segretario   generale   del
          Ministero delle  finanze,  dal  comandante  generale  della
          Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un  ufficiale
          generale  di  tale  Corpo,  dal  direttori   generali   dei
          dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato,
          dal  direttore  generale  degli  affari  generali   e   del
          personale, dal  direttore  dell'ufficio  del  coordinamento
          legislativo.  E'  altresi'  composto  dal  direttore  della
          Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonche'  da  otto
          membri nominati con decreto del Ministro  fra  i  direttori
          degli uffici centrali posti  alle  dirette  dipendenze  del
          segretario  generale,  o  fra  i  direttori  centrali   dei
          dipartimenti. In tale decreto deve essere  disciplinata  la
          partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri  nominati
          in correlazione  con  gli  argomenti  trattati,  oppure  in
          sostituzione  del  segretario  generale  o  del   direttore
          generale del dipartimento di  rispettiva  appartenenza;  in
          ogni caso,  nell'adozione  delle  deliberazioni,  non  puo'
          partecipare  al  voto  piu'  di  un  membro  del   comitato
          appartenente, rispettivamente, ad uno dei  predetti  uffici
          centrali o a ciascun dipartimento". 
            2.  La   speciale   indennita'   di   funzione   prevista
          dall'articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980,
          n.  146,  spetta  anche  al  personale  appartenente   alle
          qualifiche funzionali dalla I alla V assegnato al  Servizio
          centrale  degli  ispettori  tributari   con   provvedimento
          formale.". 
          "Art.  12.  (Regolamenti  di  organizzazione  e  norme   di
          attuazione e transitorie - Copertura della spesa). 
            1. (Comma abrogato), 
            2. (Comma abrogato). 
            3. ( Comma abrogato). 
            4. ( Comma abrogato). 
            5. ( Comma Abrogato), 
            6. (Comma Abrogato). 
            7. (Comma Abrogato). 
            8. Il finanziamento del  trattamento  economico  previsto
          dall'articolo  10,  comma   7,   e'   assicurato   mediante
          l'istituzione  di  uno  speciale  fondo  alimentato   dagli
          stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031  dello  stato
          di previsione della spesa del  Ministero  delle  finanze  e
          dagli stanziamenti previsti per  il  compenso  incentivante
          base di cui all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. 
            9. (Comma Abrogato). 
            10. ( Comma Abrogato). 
            11. ( Comma Abrogato). 
            12. ( Comma Abrogato). 
            13. ( Comma Abrogato). ". 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  77  della  L.  30
          dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni  per  ampliare
          le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare   e
          potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega   al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale e del conto fiscale", pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          31 dicembre 1991, n. 305, S.O., cosi  come  modificato  dal
          presente articolo: 
            "Art. 77. 1. Il direttore generale delle imposte  dirette
          ed il direttore generale delle tasse ed  imposte  indirette
          sugli  affari  fanno  parte  del  comitato  consultivo  per
          l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo
          21, comma 4, fino alla  data  di  nomina,  in  applicazione
          della legge 29 ottobre 1991, n. 358, del direttore generale
          e del direttori centrali del dipartimento delle entrate. Da
          tale data fanno parte del predetto  comitato  il  direttore
          generale del dipartimento delle  entrate  ed  il  direttore
          centrale   preposto   da   una   direzione   centrale   del
          dipartimento stesso con competenza in  materia  di  imposte
          dirette e di tasse ed imposte indirette. 
            2.(Comma Abrogato). 
            3.(Comma Abrogato). ". 
            - Si riporta il testo degli articoli 1, 13, 17, 27  e  75
          del D.P.R. 27 mano 1992, n. 287, recante "Regolamento degli
          uffici  e  del  personale  del  Ministero  delle  finanze",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1992, n.  116,  S.O.,
          cosi' come modificati dal presente regolamento: 
          "Art. 1. (Uffici centrali e periferici). 
          1. (Comma abrogato). 
            2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del
          Ministro nonche' le segreterie particolari del  Ministro  e
          dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio  decreto-legge
          10  luglio  1924,  n.  1100,  e  successive  modifiche   ed
          integrazioni. 
             3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro: 
          a) (lettera abrogata); 
          b) l'ufficio del coordinamento legislativo; 
          c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa; 
          d) il Servizio centrale degli ispettori tributari; 
          e) la Scuola centrale tributaria; 
          f) il servizio per il controllo interno. 
          4. (Comma abrogato). 
          5. (Comma abrogato). 
            6. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente
          e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze  ai  sensi
          dell'articolo 1, primo comma, della legge 23  aprile  1959,
          n. 189.". 
          "Art. 13, (Attribuzioni del Ministro delle  finanze  e  del
          segretario generale). 
            1.  Il  Ministro  delle   finanze   esercita   tutte   le
          attribuzioni relative all'organizzazione  ed  all'attivita'
          del  Servizio  centrale  degli  ispettori   tributari   non
          espressamente conferite dalla legge ed altri organi e  puo'
          dare al Servizio direttive, nonche' ordini per  particolari
          e motivate esigenze. 
            2. (Comma abrogato). ". 
          "Art. 17. (Decadenza e revoca  dell'incarico  di  ispettore
          tributario). 
            1. Il Ministro delle finanze,  previa  contestazione  dei
          fatti   all'interessato   e   sentito   il   comitato    di
          coordinamento, accerta l'esistenza delle cause di decadenza
          di cui all'ultimo comma dell'articolo  11  della  legge  24
          aprile 1980, n. 146, e di quelle di revoca di cui al  comma
          3  del  presente  articolo.  Il  Ministro   puo'   altresi'
          disporre. nelle more del procedimento, la sospensione dalle
          funzioni per un periodo non superiore a centottanta giorni. 
            2. L'ispettore tributario, nei casi di cui al comma 1, e'
          dichiarato   decaduto   dall'incarico   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle finanze. 
            3. L'ispettore tributario, con lo stesso procedimento  di
          cui al comma 2, puo' essere revocato dall'incarico nel caso
          di violazione del segreto d'ufficio, di sospensione di  cui
          all'articolo 19, protratta per piu' di sei mesi  nel  corso
          degli ultimi dodici mesi, e negli  altri  casi  in  cui  si
          verificano fatti tali da rendere impossibile  o  gravemente
          pregiudizievole  la  prosecuzione  dell'incarico,  anche  a
          seguito di persistente inosservanza delle direttive o degli
          ordini del Ministro delle finanze.". 
          "Art. 27. (Deliberazioni del comitato di coordinamento). 
            1. (Comma abrogato). 
            2. In ogni altro caso, le deliberazioni del  comitato  di
          coordinamento  sono  adottate   con   la   presenza   della
          maggioranza dei componenti in carica. 
            3. (Comma abrogato). 
            4. (Comma abrogato).". 
          "Art. 75. (Uffici soppressi). 
            1. (Comma Abrogato). 
            2. (Comma Abrogato). 
            3. (Comma Abrogato). 
            4. (Comma Abrogato). 
            5. (Comma Abrogato). 
 
            6. A decorrere dalla data di attivazione delle  direzioni
          centrali  dei  dipartimenti,  fanno  parte  del   Consiglio
          superiore  delle  finanze,  fermo  quanto  disposto   dalle
          lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 2 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  646,
          cosi' come sostituito  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28  marzo  1975,  n.  104,  oltre  al  direttore
          generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato, al comandante generale della Guardia di finanza,  al
          Ragioniere generale dello  Stato,  al  segretario  generale
          della  programmazione  economica,  al  direttore   generale
          dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e al
          direttore del Servizio centrale degli ispettori  tributari,
          in luogo dei direttori  generali  preposti  alle  direzioni
          generali del Ministero delle finanze indicati nella lettera
          b) del primo comma del predetto articolo 2,  il  segretario
          generale del  Ministero  delle  finanze,  i  tre  direttori
          generali dei  dipartimenti,  il  direttore  generale  degli
          affari generali e del personale, il  rettore  della  Scuola
          centrale tributaria e cinque  dirigenti  generali  nominati
          dal Ministro delle finanze fra  i  direttori  centrali  del
          dipartimenti  e  della  direzione  generale  degli   affari
          generali e del personale,  nonche'  fra  i  titolari  degli
          uffici centrali di cui al comma  3  dell'articolo  3  della
          citata legge n. 358 del 1991. 
            7. (Comma Abrogato). 
            8. (Comma Abrogato). 
            9. (Comma Abrogato).". 
          - Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 561, abrogato dal presente
            regolamento, recava "Regolamento recante  modifica  degli
            importi delle marche e dei  contributi  dovuti  al  Fondo
            previdenziale   e   assistenziale    a    favore    degli
            spedizionieri doganali", ed  e'  pubblicato  nella  Gazz.
            Uff. 4 febbraio 1993, n. 28. 
          - Il D.L. 21 giugno 1993, n. 199,  recante  "Interventi  in
            favore  dei  dipendenti  dalle  imprese   di   spedizione
            internazionale,   dal   magazzini   generali   e    dagli
            spedizionieri doganali", e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.
            22 giugno 1993,  n.  144  e  convertito,  in  legge,  con
            modificazioni, dall'art.  1,  primo  comma,  della  L.  9
            agosto 1993. n.  293,  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  12
            agosto 1993, n. 188. 
          - Si riporta il testo degli articoli  27  e  62-sexies  del
            D.L. 30 agosto  1993,  n.  331,  recante  "Armonizzazione
            delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli  oli
            minerali,  sull'alcole,  sulle  bevande  alcoliche,   sui
            tabacchi lavorati e in materia di IVA con  quelle  recate
            da direttive CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
            armonizzazione,  nonche'  disposizioni   concernenti   la
            disciplina dei centri autorizzati di assistenza  fiscale,
            le  procedure  dei  rimborsi  di  imposta,   l'esclusione
            dall'ILOR  dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare
            corrispondente   al   contributo   diretto    lavorativo,
            l'istituzione  per  il  1993   di   un'imposta   erariale
            straordinaria  su  taluni  beni  ed  altre   disposizioni
            tributarie", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto  1993,
            n. 203 e  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  29
            ottobre 1993, n. 427, cosi' come modificati dal  presente
            regolamento: 
          "Art. 27, (Prodotti soggetti ad accisa). 
          1. Sono considerati tabacchi lavorati: 
          a) i sigari e i sigaretti; 
          b) le sigarette; 
          c) il tabacco da fumo: 
          1) il  tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per
             arrotolare le sigarette; 
          2) gli altri tabacchi da fumo. 
          2. All'articolo 2 della legge 7 marzo  1985,  n.  76,  sono
             apportate le seguenti modificazioni: 
          a)nel primo  comma,  la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla
             seguente: 
          "c) il tabacco da fumo: 
          1) il  tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per
             arrotolare le sigarette; 
          2) gli altri tabacchi da fumo"; 
          b) nel secondo comma, lettera c),  dopo  il  numero  2)  e'
             aggiunto il seguente:  "2-bis)  e'  considerato  tabacco
             trinciato a taglio fino per arrotolare le  sigarette  il
             tabacco da fumo definito ai numeri 1)  e  2)  nel  quale
             piu' del 25  per  cento  in  peso  delle  particelle  di
             tabacco abbia una larghezza di taglio  inferiore  ad  un
             millimetro.". 
            3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge  13  luglio
          1965, n. 825, e' sostituito dal seguente: 
            "Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  sentito  il
          Consiglio di amministrazione  dei  monopoli  di  Stato,  si
          provvede all'inserimento di  ciascun  prodotto  soggetto  a
          monopolio fiscale nelle tariffe di cui  all'articolo  1.  I
          prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono
          stabiliti in conformita' a quelli richiesti dal fabbricanti
          e dagli importatori!'. 
            4. (Comma Abrogato). 
            4-bis. (Comma Abrogato). 
            5. (Comma Abrogato). 
            6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e  postali
          deve   essere   svolta   all'interno    dell'esercizio    o
          dell'ufficio  autorizzato,  con  divieto  di   consegna   a
          domicilio e con la sola pubblicita' dell'esposizione  della
          targa regolamentare. 
            7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
          1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          febbraio  1992,  n.  66,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
          a) nel primo periodo la  parola:  "dispone"  e'  sostituita
             dalle seguenti: "puo' disporre"; 
          b) nel secondo periodo le  parole:  "e'  raddoppiata"  sono
             sostituite dalle seguenti: "puo' essere raddoppiata".". 
          "Art. 62-sexies. (Attivita' di  accertamento  nei  riguardi
          dei contribuenti  obbligati  alla  tenuta  delle  scritture
          contabili). 
            1.  Indipendentemente  dall'attivita'   di   accertamento
          effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della
          programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli
          anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore  al  20  per
          cento della capacita' operativa degli uffici delle  entrate
          e  di   quella   destinata   dalla   Guardia   di   finanza
          all'attivazione  del   programma   disposto   con   decreto
          ministeriale e' diretta al controllo  delle  posizioni  dei
          contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter  che  nella
          dichiarazione dei redditi hanno indicato: 
          a) per il periodo di  imposta  1993,  redditi  d'impresa  o
             derivanti  dall'esercizio  di  arti  o  professioni   di
             ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se
             gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le
             giustificazioni   addotte   ai   sensi   del   comma   5
             dell'articolo 62-ter; 
          b) per il periodo di  imposta  1994,  redditi  d'impresa  o
             derivanti  dall'esercizio  di  arti  o  professioni   di
             ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo; 
          c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o
             derivanti  dall'esercizio  di  arti  o  professioni   di
             ammontare inferiore a quello dichiarato per  il  periodo
             d'imposta 1991. 
            2. (Comma abrogato). 
            3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma,
          lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni,  e  54
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive  modificazioni,  possono  essere
          fondati anche sull'esistenza di gravi  incongruenze  tra  i
          ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati  e  quelli
          fondatamente  desumibili  dalle  caratteristiche  e   dalle
          condizioni di esercizio della specifica  attivita'  svolta,
          ovvero  dagli  studi  di   settore   elaborati   ai   sensi
          dell'articolo 62-bis del presente decreto. 
            4. All'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) nel  primo  comma,  lettera  d),  le  parole:  "e  dal
          controllo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ovvero  dal
          controllo"; 14 nel secondo comma, lettera d), le parole:  "
          e le irregolarita' formali" sono sostituite dalle seguenti: 
          "ovvero le irregolarita' formali".". 
          - Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699, recante  "Regolamento
            recante   individuazione   degli   uffici   di    livello
            dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle
            relative funzioni", e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  14
            febbraio 199~7, n. 37, 5.0.. 
 
          - Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 235,  abrogato  dal  presente
          regolamento,  recava  "Revisione  della  composizione   dei
          comitati tributari regionali, nonche' istituzione presso il
          Ministero delle finanze della Consulta tributaria",  ed  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172.