Art. 32. 
                          Congedo parentale 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi  1,
                               2 e 3) 
 
  1. Per ogni bambino, nei primi suoi  otto  anni  di  vita,  ciascun
genitore ha diritto di astenersi  dal  lavoro  secondo  le  modalita'
stabilite dal presente articolo. I  relativi  congedi  parentali  dei
genitori non possono complessivamente eccedere  il  limite  di  dieci
mesi, fattosalvo il disposto  del  comma  2  del  presente  articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi  dal  lavoro
compete: 
    a) alla madre lavoratrice, trascorso il  periodo  di  congedo  di
maternita' di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo  o
frazionato non superiore a sei mesi; 
    b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un  periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2; 
    c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi. 
  2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore  a  tre
mesi, il limite complessivo dei congedi  parentali  dei  genitori  e'
elevato a undici mesi. 
  3. Ai fini dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il
genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare il datore di lavoro secondo  le  modalita'  e  i  criteri
definiti dai contratti collettivi,  e  comunque  con  un  periodo  di
preavviso non inferiore a quindici giorni. 
  4. Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente  anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.