Art. 35.
                      Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);
           decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
                     articoli 2, commi 2, 3 e 5)

  1.  I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento
economico  e  normativo  di  cui  all'articolo  34, commi 1 e 2, sono
coperti  da  contribuzione  figurativa. Si applica quanto previsto al
comma 1 dell'articolo 25.
  2.  I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3,
compresi  quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono
coperti   da   contribuzione   figurativa,  attribuendo  come  valore
retributivo  per  tale  periodo  il  200 per cento del valore massimo
dell'assegno  sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva
la  facolta'  di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto
ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
con  versamento  dei  relativi  contributi  secondo  i  criteri  e le
modalita' della prosecuzione volontaria.
  3.  Per  i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti
iscritti    ai    fondi   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
obbligatoria   gestita  dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale
(INPS)  ai  quali  viene  corrisposta  una retribuzione ridotta o non
viene   corrisposta   alcuna  retribuzione  nei  periodi  di  congedo
parentale,  sussiste  il diritto, per la parte differenziale mancante
alla  misura  intera  o  per  l'intera  retribuzione  mancante,  alla
contribuzione  figurativa  da  accreditare secondo le disposizioni di
cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
  4.  Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della contribuzione
figurativa  di  cui  al  comma  3,  per  i soggetti iscritti ai fondi
esclusivi  o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria,
restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi
risultino iscritti durante il predetto periodo.
  5.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
e    alle    forme    di    previdenza   sostitutive   ed   esclusive
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e
corrispondenti  a  quelli  che  danno  luogo  al  congedo  parentale,
collocati  temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro, possono
essere  riscattati,  nella  misura  massima  di  cinque  anni, con le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e  successive  modificazioni,  a condizione che i richiedenti possano
far  valere,  all'atto  della domanda, complessivamente almeno cinque
anni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attivita'
lavorativa.
 
          Nota all'art. 35, comma 2:
              - La   legge   12 agosto   1962,   n.   1338,   recante
          "Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di
          pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia e i superstiti", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1962. Il testo dell'art.
          13 e' il seguente:
              "Art.  13.  Ferme  restando  le disposizioni penali, il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione   obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti  e  che non possa piu' versarli per sopravvenuta
          presenzione  ai  sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge
          4 ottobre   1935,   n.  1827,  puo'  chiedere  all'Istituto
          nazionale  della previdenza sociale di costituire, nei casi
          previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia
          riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata
          dell'assicurazione    obbligatoria   che   spetterebbe   al
          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
              La  corrispondente  riserva matematica e' devoluta, per
          le   rispettive   quote  di  pertinenza,  all'assicurazione
          obbligatoria   e  al  fondo  di  adeguamento,  dando  luogo
          all'attribuzione  a  favore  dell'interessato di contributi
          base   corrispondenti,   per  valore  e  numero,  a  quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita.
              La  rendita  integra  con effetto immediato la pensione
          gia'  in  essere;  in caso contrario i contributi di cui al
          comma  precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti.
              Il  datore  di  lavoro  e'  ammesso  ad  esercitare  la
          facolta'  concessagli  dal  presente articolo su esibizione
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          documenti  di  data  certa,  dai quali possano evincersi la
          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,
          nonche'   la   misura  della  retribuzione  corrisposta  al
          lavoratore interessato.
              Il  lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di
          lavoro  la  costituzione della rendita a norma del presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo  il  diritto  al risarcimento del danno, a condizione
          che   fornisca   all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale   le   prove   del   rapporto  di  lavoro  e  della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
              Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista   al   quarto  comma,  deve  versare  all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale la riserva matematica
          calcolata   in  base  alle  tariffe  che  saranno  all'uopo
          determinate  e  variate,  quando  occorra,  con decreto del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza sociale.".
          Nota all'art. 35, comma 3:
              - Per  il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981, si
          veda in nota all'art. 25, comma 2.
          Nota all'art. 35, comma 5:
              - Per  il  testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962,
          si veda in nota all'art. 35, comma 2.