Art. 36.
                       Adozioni e affidamenti
          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
             legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

  1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le
adozioni e gli affidamenti.
  2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato a
sei  anni.  In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei
primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
  3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia  un'eta'  compresa  fra  i  sei  e  i  dodici  anni, il congedo
parentale  e'  fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.