Art. 38. 
                              Sanzioni 
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) 
 
  1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di assenza dal lavoro di cui al presente  Capo  sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.