Art. 19. 
1. L'articolo 22 della legge n.184 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 22. -  1.  Coloro  che  intendono  adottare  devono  presentare
domanda  al  tribunale  per  i  minorenni,  specificando  l'eventuale
disponibilita' ad adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino
nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma  1,  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  104,  concernente  l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone  handicappate.  E'  ammissibile  la
presentazione di piu' domande anche successive a piu' tribunali per i
minorenni, purche' in ogni caso se ne dia  comunicazione  a  tutti  i
tribunali precedentemente  aditi.  I  tribunali  cui  la  domanda  e'
presentata  possono  richiedere  copia  degli  atti   di   parte   ed
istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri  tribunali;  gli
atti possono altresi' essere comunicati d'ufficio. La domanda  decade
dopo tre anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata. 
2. In ogni momento a coloro  che  intendono  adottare  devono  essere
fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento. 
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di
cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate  indagini  di
cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli  enti
locali singoli o  associati,  nonche'  avvalendosi  delle  competenti
professionalita' delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando
precedenza nella istruttoria alle  domande  dirette  all'adozione  di
minori di eta' superiore a cinque anni o con  handicap  accertato  ai
sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
4.  Le  indagini,  che  devono  essere  tempestivamente   avviate   e
concludersi entro centoventi giorni,  riguardano  in  particolare  la
capacita' di educare il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali
questi  ultimi  desiderano  adottare  il  minore.  Con  provvedimento
motivato, il termine entro il quale devono  concludersi  le  indagini
puo' essere prorogato una sola volta e per  non  piu'  di  centoventi
giorni. 
5. Il tribunale per i minorenni, in base  alle  indagini  effettuate,
sceglie  tra  le  coppie  che   hanno   presentato   domanda   quella
maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. 
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio,  sentiti  il
pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove  esistano,  il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore  di  eta'
inferiore, in considerazione della sua  capacita'  di  discernimento,
omessa ogni altra formalita' di procedura,  dispone,  senza  indugio,
l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con ordinanza. 
Il minore che abbia compiuto gli anni  quattordici  deve  manifestare
espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. 
7. Il tribunale per  i  minorenni  deve  in  ogni  caso  informare  i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi  al  minore,  emersi  dalle
indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di  piu'
fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che  non  sussistano
gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al  pubblico  ministero,  ai
richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo
e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura
del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18. 
8.  Il  tribunale  per  i  minorenni  vigila   sul   buon   andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e
dei servizi locali sociali e  consultoriali.  In  caso  di  accertate
difficolta',  convoca,  anche  separatamente,  gli  affidatari  e  il
minore, alla presenza, se del caso, di  uno  psicologo,  al  fine  di
valutare le cause  all'origine  delle  difficolta'.  Ove  necessario,
dispone interventi di sostegno psicologico e sociale". 
 
          Nota all'art. 19:
              - Per  il  testo  degli  articoli 3, comma 1, e 4 della
          citata legge n. 104/1992, si veda in note all'art. 6.