Art. 20.
1. L'articolo 23 della legge n.184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  23.  -  1. L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale
per  i  minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del
tutore  o  di  coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo
22,   comma   8,  quando  vengano  accertate  difficolta'  di  idonea
convivenza  ritenute  non  superabili. Il provvedimento relativo alla
revoca  e'  adottato  dal  tribunale  per  i  minorenni, in camera di
consiglio,  con  decreto  motivato.  Debbono essere sentiti, oltre al
pubblico  ministero  ed  al  presentatore  dell'istanza di revoca, il
minore  che  abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'
inferiore,  in  considerazione  della sua capacita' di discernimento,
gli  affidatari,  il  tutore e coloro che abbiano svolto attivita' di
vigilanza o di sostegno.
2.  Il  decreto  e' comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell'istanza  di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che
dispone la revoca dell'affidamento preadottivo e' annotato a cura del
cancelliere  entro  dieci  giorni a margine della trascrizione di cui
all'articolo 18.
3.  In  caso  di  revoca,  il  tribunale  per  i minorenni adotta gli
opportuni  provvedimenti  temporanei  in  favore  del minore ai sensi
dell'articolo  10,  comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile".
 
          Nota all'art. 20:
              - Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda
          in nota all'art. 4.