Articolo 31
  Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'
(Art.34 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.19  del
                        d.lgs n.80 del 1998)

   1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento
o  conferimento  di  attivita',  svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici
o  privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si
applicano  l'articolo  2112  del  codice  civile  e  si  osservano le
procedure  di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
 
             Note all'art. 31
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2112 del
          codice civile:
                 "Art.  2112  (Trasferimento dell'azienda). - In caso
          di   trasferimento  dell'azienda,  il  rapporto  di  lavoro
          continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i
          diritti che ne derivano.
                 L'alienante   e   l'acquirente  sono  obbligati,  in
          solido,  per  tutti  i  crediti  che il lavoratore aveva al
          tempo  del  trasferimento.  Con  le  procedure  di cui agli
          articoli  410  e  411  del  codice  di  procedura civile il
          lavoratore  puo'  consentire  la liberazione dell'alienante
          dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro .
                 L'acquirente  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti
          economici  e  normativi,  previsti dai contratti collettivi
          anche  aziendali  vigenti alla data del trasferimento, fino
          alla  loro  scadenza,  salvo  che siano sostituiti da altri
          contratti      collettivi      applicabili      all'impresa
          dell'acquirente.
                 Le  disposizioni  di  questo  articolo  si applicano
          anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda".
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 47, commi
          da   1   a   4,   della  legge  29 dicembre  1990,  n.  428
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria per il 1990)):
                 "1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art.
          2112  del  codice civile, un trasferimento d'azienda in cui
          sono  occupati  piu'  di quindici lavoratori, l'alienante e
          l'acquirente   devono  darne  comunicazione  per  iscritto,
          almeno    venticinque   giorni   prima,   alle   rispettive
          rappresentanze  sindacali costituite, a norma dell'articolo
          19  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  nelle  unita'
          produttive    interessate,    nonche'    alle    rispettive
          associazioni  di  categoria.  In  mancanza  delle  predette
          rappresentanze  aziendali,  la  comunicazione  deve  essere
          effettuata  alle  associazioni  di  categoria aderenti alle
          confederazioni maggiormente   rappresentative   sul   piano
          nazionale.  La comunicazione alle associazioni di categoria
          puo'  essere  effettuata  per  il tramite dell'associazione
          sindacale  alla  quale  aderiscono  o conferiscono mandato.
          L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato
          trasferimento  d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche,
          economiche  e  sociali  per  i  lavoratori; c) le eventuali
          misure previste nei confronti di questi ultimi.
                 2.   Su   richiesta   scritta  delle  rappresentanze
          sindacali   aziendali   o   dei   sindacati  di  categoria,
          comunicata   entro   sette  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente
          sono  tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento
          della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti
          sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita
          qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato
          raggiunto   un  accordo.  Il  mancato  rispetto,  da  parte
          dell'acquirente  o  dell'alienante,  dell'obbligo  di esame
          congiunto   previsto   nel  presente  articolo  costituisce
          condotta  antisindacale  ai  sensi  dell'articolo  28 della
          legge 20 maggio 1970, n. 300.
                 3.  I  primi  tre  commi  dell'art.  2112 del codice
          civile sono sostituiti dai seguenti:
                 "In  caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di
          lavoro  continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva
          tutti i diritti che ne derivano.
                 L'alienante   e   l'acquirente  sono  obbligati,  in
          solido,  per  tutti  i  crediti  che il lavoratore aveva al
          tempo  del  trasferimento.  Con  le  procedure  di cui agli
          articoli  410  e  411  del  codice  di  procedura civile il
          lavoratore  puo'  consentire  la liberazione dell'alienante
          dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
                 L'acquirente  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti
          economici  e  normativi,  previsti dai contratti collettivi
          anche  aziendali  vigenti alla data del trasferimento, fino
          alla  loro  scadenza,  salvo  che siano sostituiti da altri
          contratti      collettivi      applicabili      all'impresa
          dell'acquirente .
                 4.  Ferma  restando  la  facolta'  dell'alienante di
          esercitare  il  recesso ai sensi della normativa in materia
          di    licenziamenti,   il   trasferimento   d'azienda   non
          costituisce di per se' motivo di licenziamento".