Articolo 32 
Scambio di funzionari  appartenenti  a  Paesi  diversi  e  temporaneo
                         servizio all'estero 
(Art.33-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.11  del  d.lgs
                           n.387 del 1998) 
 
   1.  Anche  al  fine  di  favorire  lo  scambio  internazionale  di
esperienze  amministrative,  i   dipendenti   delle   amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi  di  reciprocita'  stipulati
tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il  Ministero  degli
affari esteri ed il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  possono
essere  destinati  a   prestare   temporaneamente   servizio   presso
amministrazioni pubbliche degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,
degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui  l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli  organismi
dell'Unione europea e le organizzazioni ed  enti  internazionali  cui
l'Italia aderisce. 
   2.  Il  trattamento  economico  potra'  essere  a   carico   delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di  destinazione  o  essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato italiano dall'unione europea o da  una  organizzazione  o  ente
internazionale. 
   3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta  a
tutti gli effetti dipendente  dell'amministrazione  di  appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini  dello  sviluppo
professionale degli interessati.