Articolo 34 
              Gestione del personale in disponibilita' 
(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21  del  d.lgs
                           n.80 del 1998) 
 
   1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
   2. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
   autonomo e per gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali,  il
   Dipartimento  della  funzione  pubblica   della   Presidenza   del
   Consiglio dei ministri  forma  e  gestisce  l'elenco,  avvalendosi
   anche, ai fini della riqualificazione professionale del  personale
   e  della  sua  ricollocazione  in  altre  amministrazioni,   della
   collaborazione delle strutture regionali e provinciali di  cui  al
   decreto legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  e  realizzando
   opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 
   3.  Per  le  altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto   dalle
strutture regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
dicembre 1997, n. 469, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione  professionale
e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.  469,
nel  provvedere  all'organizzazione   del   sistema   regionale   per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 
   4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi  elenchi
ha diritto all'indennita' di cui all'articoLo 33,  comma  8,  per  la
durata massima ivi prevista. La spesa  relativa  grava  sul  bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento  ad  altra
amministrazione, ovvero al  raggiungimento  del  periodo  massimo  di
fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto  di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto previsto nell'articolo 33. Gli  oneri  sociali  relativi  alla
retribuzione goduta al momento  del  collocamento  in  disponibilita'
sono  corrisposti  dall'amministrazione  di   appartenenza   all'ente
previdenziale   di   riferimento   per   tutto   il   periodo   della
disponibilita'. 
   5. I contratti collettivi  nazionali  possono  riservare  appositi
fondi per la riqualificazione professionale del personale  trasferito
ai sensi  dell'articolo  33  o  collocato  in  disponibilita'  e  per
favorire forme di incentivazione alla ricollocazione  del  personale.
in particolare mediante mobilita' volontaria. 
   6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni  sono  subordinate
alla  verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale   in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. 
   7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti  dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a
disposizione del loro bilancio e possono  essere  utilizzate  per  la
formazione  e  la  riqualificazione  del   personale   nell'esercizio
successivo. 
   8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  relative  al  collocamento  in  disponibilita'
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto. 
 
             Note all'art. 34:
                 -  Il  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio
          1998, reca "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a
          norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 39 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art. 6.
                 -  Il  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.227,  supplemento
          ordinario,  n. 162 del 28 settembre 2000, reca "Testo Unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".