Art. 36
             Forme contrattuali flessibili di assunzione
                     e di impiego del personale
  (Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
            prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993
e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998)

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni
sul  reclutamento  del  personale  di  cui  ai  commi  precedenti, si
avvalgono  delle  forme  contrattuali  flessibili di assunzione e di'
impiego  del  personale  previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti  di  lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi
nazionali  provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo
determinato,  dei  contratti  di  formazione  e  lavoro,  degli altri
rapporti  formativi  e  della  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro
temporaneo,  in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile
1962.  n.  230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dall'articolo   3   del  decreto  legge  30  ottobre  1984.  n.  726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito
con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dalla legge 24
giugno  1997,  n.  196,  nonche'  da  ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina.
  2.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative
riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di
rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
 
             Note all'art. 36:
                 -  La legge 18 aprile 1962, n. 230, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  125  del  17 maggio  1962,  reca
          "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".
                 -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 23 della legge
          28 febbraio  1987,  n.  56  (Norme  sull'organizzazione del
          mercato del lavoro):
                 "Art.  23  (Disposizioni  in  materia di contratto a
          termine).  - 1. L'apposizione di un termine alla durata del
          contratto  di  lavoro,  oltre  che  nelle  ipotesi  di  cui
          all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni, nonche' all'art. 8-bis del
          decreto-legge  29 gennaio  1983,  n.  17,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  25 marzo  1983,  n.  79,  e'
          consentita   nelle   ipotesi   individuate   nei  contratti
          collettivi  di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o
          locali     aderenti     alle    confederazioni maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi
          stabiliscono  il  numero  in percentuale dei lavoratori che
          possono  essere  assunti  con contratto di lavoro a termine
          rispetto   al  numero  dei  lavoratori  impegnati  a  tempo
          indeterminato.
                 2.  I  lavoratori  che  abbiano  prestato  attivita'
          lavorativa  con contratto a tempo determinato nelle ipotesi
          previste dall'art. 8-bis, decreto legge 29 gennaio 1983, n.
          17,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 25 marzo
          1983,  n.  79,  hanno diritto di precedenza nell'assunzione
          presso  la  stessa  azienda,  con  la medesima qualifica, a
          condizione  che  manifestino la volonta' di esercitare tale
          diritto  entro  tre  mesi  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro.
                 3.  Nei  settori del turismo e dei pubblici esercizi
          e'   ammessa   l'assunzione   diretta   di  manodopera  per
          l'esecuzione  di speciali servizi di durata non superiore a
          tre  giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati
          con   i   sindacati   locali   o  nazionali  aderenti  alle
          confederazioni maggiormente   rappresentative   sul   piano
          nazionale.   Dell'avvenuta   assunzione  deve  essere  data
          comunicazione  all'ufficio  di  collocamento entro il primo
          giorno non festivo successivo.
                 4.  I  lavoratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  la  cui  durata complessiva non superi quattro
          mesi   nell'anno   solare   conservano  l'iscrizione  e  la
          posizione di graduatoria nella lista di collocamento".
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 3 del
          decreto  legge  30 ottobre  1984,  n. 726 (Misure urgenti a
          sostegno   e  ad  incremento  dei  livelli  occupazionali),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984,  n. 863 (Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,  recante  misure
          urgenti   a   sostegno   e   ad   incremento   dei  livelli
          occupazionali):
                 "Art.  3  -  1.  I lavoratori di eta' compresa fra i
          quindici   ed  i  ventinove  anni  possono  essere  assunti
          nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
          3,  con  contratto  di  formazione e lavoro non superiore a
          ventiquattro  mesi  e  non rinnovabile, dagli enti pubblici
          economici  e  dalle  imprese e loro consorzi che al momento
          della  richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto
          ai  sensi  dell'art.  2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
          ovvero  non  abbiano proceduto a riduzione di personale nei
          dodici  mesi  precedenti  la  richiesta  stessa,  salvo che
          l'assunzione    non    avvenga    per   l'acquisizione   di
          professionalita'   diverse   da   quelle   dei   lavoratori
          interessati   alle  predette  sospensioni  e  riduzioni  di
          personale.
                 1-bis.  Nelle  aree  indicate  dall'art. 1 del testo
          unico  delle  leggi  sugli  interventi  per  il mezzogiorno
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 marzo  1978,  n.  218, nonche' in quelle svantaggiate del
          centro-nord  previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407,
          l'assunzione  con  contratti  di  formazione  e  lavoro  e'
          ammessa sino all'eta' di 32 anni.
                 2.  Fra  i  lavoratori  assunti  a  norma  del comma
          precedente,  una quota fino al cinque per cento deve essere
          riservata   ai   cittadini  emigrati  rimpatriati,  ove  in
          possesso  dei  requisiti  necessari.  In caso di carenza di
          predetto  personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
          si procede ai sensi del comma 1.
                 3.   I   tempi   e   le   modalita'  di  svolgimento
          dell'attivita'   di  formazione  e  lavoro  sono  stabiliti
          mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici
          e  dalle  imprese  ed approvati dalla commissione regionale
          per   l'impiego.   Nel   caso  in  cui  la  delibera  della
          commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel
          termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede
          il  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro e della
          massima   occupazione.   La   commissione   regionale   per
          l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
          commissione  centrale  per l'impiego, delibera, in coerenza
          con  le  finalita'  formative  ed  occupazionali  e  con le
          caratteristiche  dei  diversi settori produttivi, in ordine
          ai  criteri  di approvazione dei progetti ed agli eventuali
          specifici  requisiti  che  gli  stessi  devono avere, tra i
          quali   puo'  essere  previsto  il  rapporto  tra  organico
          aziendale   e   numero  dei  lavoratori  con  contratti  di
          formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino
          piu'  ambiti  regionali i medesimi progetti sono sottoposti
          all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il
          parere  della  commissione centrale per l'impiego. Non sono
          soggetti   all'approvazione   i   progetti   conformi  alle
          regolamentazioni  del  contratto  di  formazione  e  lavoro
          concordate  tra  le  organizzazioni sindacali nazionali dei
          datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori  aderenti  alle
          confederazioni maggiormente  rappresentative,  recepite dal
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale sentita la
          commissione centrale per l'impiego.
                 4.  I  progetti  di cui al comma 3, che prevedono la
          richiesta  di  finanziamento  alle  regioni,  devono essere
          predisposti  in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
          possono  essere  finanziati  dal  fondo di rotazione di cui
          all'art.  25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
          le  modalita'  di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal
          fine  le  regioni ogni anno determinano la quota del limite
          massimo  di  spesa,  di  cui  al secondo comma dell'art. 24
          della  legge  predetta,  da  destinare al finanziamento dei
          progetti.  Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i
          progetti  predisposti  d'intesa  con  i sindacati di cui al
          comma 3 del presente articolo.
                 5.  Ai contratti di formazione e lavoro si applicano
          le  disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di
          lavoro   subordinato  in  quanto  non  siano  derogate  dal
          presente  decreto.  Il  periodo  di  formazione e lavoro e'
          computato   nell'anzianita'   di   servizio   in   caso  di
          trasformazione  del  rapporto  di  formazione  e  lavoro in
          rapporto  a  tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
          al  termine  dell'esecuzione  del contratto di formazione e
          lavoro.
                 6.  Per  i  lavoratori  assunti  con il contratto di
          formazione  e lavoro la quota di contribuzione a carico del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella  prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
          1955,  n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
          per la generalita' dei lavoratori.
                 7.  Al  termine  del rapporto il datore di lavoro e'
          tenuto  ad  attestare  l'attivita'  svolta  ed  i risultati
          formativi  conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione
          all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
                 8.  La  commissione  regionale  per  l'impiego  puo'
          effettuare  controlli,  per il tramite dell'ispettorato del
          lavoro,   sull'attuazione  dei  progetti  di  formazione  e
          lavoro.
                 9.  In  caso  di inosservanza da parte del datore di
          lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro,
          il  contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin
          dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
                 10. I lavoratori assunti con contratto di formazione
          e  lavoro  sono  esclusi  dal  computo  dei limiti numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
                 11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del
          suo  svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo
          indeterminato,    ferma    restando   l'utilizzazione   del
          lavoratore  in  attivita'  corrispondenti  alla  formazione
          conseguita.   In   questo   caso   continuano   a   trovare
          applicazione  i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
          originariamente  previsto  dal  contratto  di  formazione e
          lavoro.
                 12.  I  lavoratori  che  abbiano svolto attivita' di
          formazione  e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del
          rapporto  possono essere assunti a tempo indeterminato, dal
          medesimo  o  da  altro  datore  di  lavoro,  con  richiesta
          nominativa  per  l'espletamento di attivita' corrispondenti
          alla  formazione  conseguita.  Qualora  il  lavoratore  sia
          assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma
          dal  medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e'
          computato   nell'anzianita'  di  servizio.  La  commissione
          regionale  per  l'impiego,  tenendo conto delle particolari
          condizioni  di  mercato nonche' delle caratteristiche della
          formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino
          ad un massimo di trentasei mesi.
                 13. (Abrogato).
                 14.    Ferme   restando   le   norme   relative   al
          praticantato,   possono   effettuare   assunzioni   con  il
          contratto  di  cui  al  comma  1  anche  i datori di lavoro
          iscritti  agli  albi  professionali  quando  il progetto di
          formazione   venga   predisposto  dagli  ordini  e  collegi
          professionali   ed  autorizzato  in  conformita'  a  quanto
          previsto dal comma 3. Trovano altresi' applicazione i commi
          4 e 6.
                 15.  Ferme restando le altre disposizioni in materia
          di  contratto  di  formazione  e  lavoro, quando i progetti
          formativi  di  cui  al  comma  3 sono relativi ad attivita'
          direttamente   collegate   alla   ricerca   scientifica   e
          tecnologica,  essi  sono  approvati  dal  Ministro  per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica,  d'intesa  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale.  I predetti progetti formativi possono
          prevedere  una  durata del contratto di formazione e lavoro
          superiore a ventiquattro mesi.
                 16.   Il   Ministro   per   il  coordinamento  delle
          iniziative  per  la  ricerca  scientifica e tecnologica, ai
          fini  della  formazione professionale prevista dai progetti
          di   cui  al  comma  precedente,  utilizza,  attivandoli  e
          coordinandoli,  gli strumenti e i relativi mezzi finanziari
          previsti  nel  campo della ricerca finalizzata, applicata e
          di   sviluppo  tecnologico,  secondo  linee  programmatiche
          approvate dal CIPE.
                 17.   Nel   caso   in  cui  per  lo  svolgimento  di
          determinate attivita' sia richiesto il possesso di apposito
          titolo  di  studio,  questo  costituisce  requisito  per la
          stipulazione   del   contratto   di   formazione  e  lavoro
          finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.
                 18.  I  lavoratori  iscritti  negli  elenchi  di cui
          all'art.  19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con
          contratto  di formazione e lavoro, sono considerati ai fini
          delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa
          legge".
                 -  Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 16 del
          decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti
          in  materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri
          sociali),   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio   1994,   n.   451  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299,
          recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
          fiscalizzazione degli oneri sociali):
                 "Art.   16   (Norme   in  materia  di  contratti  di
          formazione  e  lavoro).  -  1.  Possono  essere assunti con
          contratto  di  formazione  e  lavoro  i  soggetti  di  eta'
          compresa  tra  sedici  e trentadue anni. Oltre ai datori di
          lavoro  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del decreto-legge
          30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 dicembre  1984,  n. 863, possono stipulare
          contratti  di  formazione e lavoro anche gruppi di imprese,
          associazioni   professionali,   socio-culturali,  sportive,
          fondazioni,  enti  pubblici  di  ricerca  nonche' datori di
          lavoro  iscritti agli albi professionali quando il progetto
          di  formazione  venga  predisposto  dagli  ordini e collegi
          professionali   ed  autorizzato  in  conformita'  a  quanto
          previsto al comma 7.
                 2.  Il  contratto di formazione e lavoro e' definito
          secondo le seguenti tipologie:
                   a) contratto  di  formazione e lavoro mirato alla:
          1)   acquisizione   di   professionalita'   intermedie;  2)
          acquisizione di professionalita' elevate;
                   b) contratto  di  formazione  e  lavoro  mirato ad
          agevolare      l'inserimento     professionale     mediante
          un'esperienza  lavorativa che consenta un adeguamento delle
          capacita'   professionali   al   contesto   produttivo   ed
          organizzativo.
                 3.  I lavoratori assunti con contratto di formazione
          e  lavoro  di  cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono
          essere  inquadrati  ad  un  livello  inferiore  a quello di
          destinazione.
                 4.  La  durata massima del contratto di formazione e
          lavoro   non  puo'  superare  i  ventiquattro  mesi  per  i
          contratti  di  cui  alla  lettera a) del comma 2 e i dodici
          mesi  per  i  contratti di cui alla lettera b) del medesimo
          comma.
                 5.  I  contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e
          2),  del  comma  2  devono prevedere rispettivamente almeno
          ottanta  e  centotrenta ore di formazione da effettuarsi in
          luogo  della  prestazione  lavorativa.  Il contratto di cui
          alla  lettera  b) del comma 2 deve prevedere una formazione
          minima  non  inferiore  a  venti  ore di base relativa alla
          disciplina  del  rapporto di lavoro, all'organizzazione del
          lavoro,    nonche'    alla    prevenzione    ambientale   e
          antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere
          la non retribuibilita' di eventuali ore aggiuntive devolute
          alla formazione.
                 6.  Per i contratti di cui alla lettera a) del comma
          2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi
          previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
          entrata  in vigore del presente decreto. Per i contratti di
          cui  alla  lettera  b)  del  predetto  comma  2  i medesimi
          benefici   trovano   applicazione   subordinatamente   alla
          trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
          e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del
          contratto  di  formazione  e  lavoro cosi' trasformato e in
          misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel
          corso  del  contratto di formazione medesimo. Nelle aree di
          cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
          Consiglio  del  20 luglio 1993, e successive modificazioni,
          in    caso    di    trasformazione,    allo   scadere   del
          ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro
          di  cui  al  comma  2,  lettera a), in rapporto di lavoro a
          tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per
          i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3
          e  quelle  di  cui al primo periodo del presente comma. Nel
          caso  in  cui  il  lavoratore, durante i suddetti ulteriori
          dodici  mesi,  venga illegittimamente licenziato, il datore
          di   lavoro   e'  tenuto  alla  restituzione  dei  benefici
          contributivi percepiti nel predetto periodo.
                 7. (Abrogato).
                 8. (Omissis).
                 9.  Alla  scadenza  del  contratto  di  formazione e
          lavoro  di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro,
          utilizzando   un  modello  predisposto,  sentite  le  parti
          sociali,  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   trasmette   alla  sezione  circoscrizionale  per
          l'impiego  competente  per territorio idonea certificazione
          dei  risultati  conseguiti  dal  lavoratore interessato. Le
          strutture  competenti  delle  regioni  possono accertare il
          livello   di  formazione  acquisito  dal  lavoratore.  Alla
          scadenza  del  contratto di formazione e lavoro di cui alla
          lettera  b)  del  comma  2, il datore di lavoro rilascia al
          lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
                 10.  Qualora  sia  necessario  per il raggiungimento
          degli  obiettivi  formativi,  i progetti possono prevedere,
          anche  nei  casi in cui essi siano presentati da consorzi o
          gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga
          in  posizione  di comando presso una pluralita' di imprese,
          individuate  nei  progetti  medesimi.  La  titolarita'  del
          rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
                 11.  La  misura  di cui al comma 6 dell'art. 8 della
          legge  29 dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per
          cento.
                 12. (Abrogato).
                 13. Nella predisposizione dei progetti di formazione
          e  lavoro  devono  essere  rispettati  i  principi  di  non
          discriminazione  diretta  ed  indiretta  di  cui alla legge
          10 aprile 1991, n. 125.
                 14.   Le  disposizioni  del  presente  articolo,  ad
          eccezione   del   comma 1,   primo   periodo,  non  trovano
          applicazione  nei  confronti  dei contratti di formazione e
          lavoro  gia'  stipulati  alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto.  Esse,  ad  eccezione dei commi 1, primo
          periodo,  8,  11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei
          confronti  dei  contratti  di formazione e lavoro stipulati
          entro  il  30 giugno  1995, sulla base di progetti che alla
          data del 31 marzo 1995 risultino gia' approvati, presentati
          ovvero  riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di
          cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
          n.   726,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 dicembre  1984,  n.  863,  come  modificato dall'art. 9,
          comma   1,   del   decreto-legge  29 marzo  1991,  n.  108,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991,
          n. 169.
                 15.   Dalla   tabella   C  annessa  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1992,  n. 300, e'
          eliminato  il  procedimento per l'approvazione dei progetti
          di  formazione  e lavoro da parte del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  previsto dall'art. 3, comma 3,
          del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863".
                 -  La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  154,  supplemento  ordinario,  del
          4 luglio   1997,  reca  "Norme  in  materia  di  promozione
          dell'occupazione".