Art. 32.
              Procedure di finanziamento della ricerca
  1.  Per  gli  enti  del settore di ricerca in agricoltura di cui al
decreto    legislativo   29 ottobre   1999,   n.   454,   nell'attesa
dell'adozione  del  relativo  decreto  ed  allo  scopo  di assicurare
l'ordinaria prosecuzione dell'attivita', il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  e'  autorizzato ad erogare acconti sulla base
delle  previsioni  contenute  nel  decreto  di  riparto,  nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
 
          Nota all'art. 32:
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, reca:
          "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura,
          a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".