Art. 32. Procedure di finanziamento della ricerca 1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
Nota all'art. 32: - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, reca: "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".