Art. 33
               Disposizioni per gli organismi pagatori

  1.  I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori
riconosciuti  di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo
15  giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui
confronti  siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di
controllo,   notizie   circostanziate   di   indebite  percezioni  di
erogazioni  a  carico del bilancio comunitario o nazionale, finche' i
fatti non siano definitivamente accertati.
  2.  I  procedimenti  sospesi  ai sensi del comma 1 sono riavviati a
seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
  3.  Il  Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo
pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui
al comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del
1999,  come  sostituito  dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto
legislativo  n. 188 del 2000, e' l'organo di gestione per l'esercizio
delle  funzioni  medesime ed opera in regime di autonomia gestionale,
negoziale,   amministrativa  e  contabile  e  con  proprie  dotazioni
finanziarie  e  di  personale,  sulla  base di direttive del Ministro
delle  politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato
aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA.
  4. Il consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sentito il
Comitato  di  cui  al  comma  3,  sottopone ai Ministri competenti le
modifiche   alle  disposizioni  dello  statuto,  del  regolamento  di
amministrazione e contabilita' e del regolamento del personale che si
rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3, prevedendo in
particolare  le  idonee  forme  di rappresentanza del Comitato per lo
svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
  5.  La  dotazione  finanziaria dell'organismo pagatore dell'AGEA e'
determinata   annualmente   in  sede  di  approvazione  del  bilancio
preventivo  sulla  base  di  direttive  del  Ministro delle politiche
agricole e forestali.
 
          Note all'art. 33:
              - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
          15 maggio   1999,   n.   165   (Soppressione   dell'AIMA  e
          istituzione  dell'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura
          (AGEA),  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59),  come  sostituito  dall'art. 3 del decreto legislativo
          15 giugno  2000,  n. 188, recante disposizioni correttive e
          integrative al suddetto decreto legislativo n. 165/1999, e'
          il seguente:
              "Art. 3. - 1. L'Agenzia e' l'organismo di coordinamento
          di  cui  all'art.  4,  paragrafo 1, lettera b), regolamento
          (CEE)  n.  729/70  del  Consiglio, del 21 aprile 1970, come
          modificato  dall'art.  1  regolamento  (CEE) n. 1287/95 del
          Consiglio,   del   22 marzo   1995,   ed   agisce  come  un
          rappresentante  dello  Stato  italiano  nei confronti della
          Commissione  europea  per  tutte  le  questioni relative al
          FEOGA,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 1663/95 della
          Commissione,  del  7 luglio 1995. L'Agenzia e' responsabile
          nei   confronti   dell'Unione   europea  degli  adempimenti
          connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica
          agricola  comune,  nonche'  degli  interventi sul mercato e
          sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.
              2.  Il  Ministro per le politiche agricole, con proprio
          decreto,  sentita  la  Commissione  europea,  ai  sensi del
          regolamento  (CE)  n.  1663/95,  d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, determina il
          limite  al  numero degli organismi pagatori e stabilisce le
          modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento.
              3.   Le   regioni   istituiscono  appositi  servizi  ed
          organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono
          essere  riconosciuti,  sentita  l'Agenzia,  previa verifica
          della  sussistenza  dei requisiti richiesti, sulla base del
          decreto  di  cui  al comma 2. Tali organismi possono essere
          istituiti  anche  sotto  forma di consorzio o di societa' a
          capitale misto pubblico-privato.
              4.  Fino  all'istituzione  ed  al  riconoscimento degli
          appositi   organismi  di  cui  al  comma  3,  l'Agenzia  e'
          organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di
          aiuti,   contributi   e  premi  comunitari  previsti  dalla
          normativa  dell'Unione  europea e finanziati dal FEOGA, non
          attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.
              5.   I   suddetti  organismi  pagatori  devono  fornire
          all'Agenzia   tutte   le  informazioni  occorrenti  per  le
          comunicazioni   alla   Commissione   europea  previste  dai
          regolamenti  (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              6.  Fino  alla  istituzione  ed al riconoscimento degli
          organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua
          a   svolgere   sul  territorio  nazionale  le  funzioni  di
          organismo pagatore nel settore risicolo.".
              - Si  trascrive  il  testo del comma 4 dell'art. 10 del
          surriportato   decreto   legislativo   n.   165/1999,  come
          sostituito   dall'art.  9,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo n. 188/2000:
              "4.  La  struttura  dell'Agenzia  e  la modalita' della
          gestione   sono  adeguate  alle  esigenze  derivanti  dalla
          qualifica  di  organismo  di  coordinamento  nonche', fermo
          restando  quanto previsto all'art. 3, comma 4, da quella di
          organismo  pagatore,  ai  sensi  dei  regolamenti  (CEE) n.
          729/70  del  Consiglio  del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95
          della  Commissione  del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della
          Commissione  del  20 maggio 1997 e successive modificazioni
          ed  integrazioni. La struttura medesima si articola in aree
          funzionali    omogenee   e   centri   di   imputazione   di
          responsabilita'.  Il  Ministero  delle politiche agricole e
          forestali  e  l'Agenzia  definiscono  d'intesa  tra  loro i
          compiti  e  i  rapporti  tra  le  strutture rispettivamente
          deputate  alla  funzione  di organismo di coordinamento. E'
          istituito,  nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato,
          composto   di  tre  membri,  nominati  dal  Ministro  delle
          politiche  agricole  e  forestali,  preposto  all'esercizio
          delle   funzioni   di   organismo   pagatore.   Lo  statuto
          dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare
          che  le  funzioni di organismo di coordinamento e quelle di
          organismo  pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a
          contabilita' separate.".