Art. 34.
                              Garanzie
  1.  Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 31 maggio
1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della
cogaranzia  di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo
decreto, e' esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
La  garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle
disposizioni  comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di
garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07.
 
          Note all'art. 34:
              - Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  del
          31 maggio  1999,  n.  248  (Regolamento  recante  criteri e
          modalita'  per  la  concessione  della  garanzia  e  per la
          gestione  del  Fondo  per le piccole e medie imprese) e' il
          seguente:
              "Art.  8.  -  1. La controgaranzia di cui all'art. 3 e'
          estesa   ai   confidi   operanti   nei   settori  agricolo,
          agroalimentare   e  della  pesca  costituiti  in  forma  di
          societa'  cooperativa o consortile, il cui capitale sociale
          o  fondo  consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per
          cento,  da  imprenditori  operanti  nei  settori  agricolo,
          agroalimentare  e  della pesca, ed e' concessa nel rispetto
          delle   disposizioni  comunitarie  in  materia  di  credito
          agevolato   a   breve   (credito   di  gestione)  anche  su
          finanziamenti a breve termine.
              - La   comunicazione   della   Commissione  2000/C71/07
          riguarda l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
          CE agli aiuti concessi sotto forma di garanzia (in GUCE C71
          dell'11 marzo 2000).