Art. 34. Garanzie 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, e' esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07.
Note all'art. 34: - Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248 (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese) e' il seguente: "Art. 8. - 1. La controgaranzia di cui all'art. 3 e' estesa ai confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca costituiti in forma di societa' cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, ed e' concessa nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di credito agevolato a breve (credito di gestione) anche su finanziamenti a breve termine. - La comunicazione della Commissione 2000/C71/07 riguarda l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti concessi sotto forma di garanzia (in GUCE C71 dell'11 marzo 2000).