Art. 36.
                      Disposizioni finanziarie
  1.   Agli   oneri  derivanti  dal  presente  decreto,  quantificati
complessivamente  in  lire 83,895  miliardi  per  l'anno  2001  e  in
lire 95,895  miliardi  a  decorrere  dal  2002,  di  cui  lire 68,963
miliardi   per  l'articolo  1,  comma  2,  lire  7,052  miliardi  per
l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8,
lire  56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo
10, si provvede:
    a) per    gli    anni    2001    e    2002   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  25 della legge
17 maggio  1999,  n.  144,  come rifinanziata dalla legge 23 dicembre
2000, n. 388;
    b) per  l'anno  2003  mediante  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  recata  -  ai  sensi  dell'articolo  7 del decreto legislativo
27 maggio  1999,  n.  165  -  dalla tabella C della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle
                              politiche agricole e forestali
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Bordon, Ministro dell'ambiente
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 36:
              - Si  riporta  di  seguito  il testo dell'art. 25 della
          legge   17 maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali):
              "Art.  25.  - 1. Al fine di promuovere il rafforzamento
          del   sistema   agricolo   e   agro-alimentare,  attraverso
          l'ammodernamento  delle  strutture, il rinnovo del capitale
          agrario,  la  ricomposizione  fondiaria,  il  sostegno e la
          promozione   di   settori  innovativi  quali  l'agricoltura
          biologica,  il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle
          zone  montane  e  la  crescita dell'occupazione, nonche' la
          qualificazione  delle  produzioni,  le  risorse finanziarie
          destinate  al  finanziamento  dei  regimi di aiuto previsti
          dagli  articoli  1,  commi  3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13,
          comma  1,  del  decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
          affluiscono  ad  un  apposito  Fondo  per  lo  sviluppo  in
          agricoltura,  istituito  nello  stato  di  previsione della
          spesa del Ministero per le politiche agricole.
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi
          indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le
          politiche  agricole,  previa  intesa  in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.  Allo  scopo di favorire, semplificare ed accelerare
          il  procedimento  amministrativo per il riordino fondiario,
          alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.
          215, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art. 22, terzo comma, le parole: "non superare
          il  10  per  cento"  sono  sostituite  dalle seguenti: "non
          superare il 30 per cento";
              4.  Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo
          IV  del  titolo II  delle norme approvate con regio decreto
          13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del
          quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  gia' attuati dagli enti concessionari con
          l'immissione  nel  possesso  dei  soggetti  interessati, si
          intendono  approvati  a  tutti  gli effetti, ove la regione
          competente  non provveda entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge. Trova applicazione
          anche  in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b), del
          comma 3 del presente articolo.
              5.   Restano   ferme   le  disposizioni  relative  agli
          adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al
          comma  4 a carico delle regioni e degli enti concessionari.
          I  conguagli,  di  cui  agli  articoli 26 e 32 delle citate
          norme  approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono
          riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".
              - La    legge   23 dicembre   2000,   n.   388,   reca:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato".
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo n. 165/1999, riportato in nota all'art. 33:
              "Art. 7. - 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
                a) dalle   assegnazioni   a   carico   dello   Stato,
          finalizzate    anche    alla   gestione   delle   attivita'
          istituzionali   dell'Agenzia,   determinate  con  la  legge
          finanziaria;
                b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per
          il  finanziamento  o  il  cofinanziamento del funzionamento
          dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
                c) dai  proventi  realizzati  nell'espletamento delle
          gestioni di intervento.
              2.  Non  costituiscono  entrate, ai sensi delle lettere
          a),  b),  e  c)  del  comma 1, le assegnazioni a carico del
          bilancio  dello  Stato  o  dell'Unione europea destinate ad
          essere  erogate  a  terzi  a  titolo  di  aiuti o per spese
          connesse  alla  gestione  degli  ammassi pubblici. Le somme
          destinate  agli  ammassi  e  agli  aiuti  comunitari, anche
          cofinanziati,   sono   gestite  su  un  conto  infruttifero
          intestato  all'Agenzia  con  la  dizione  "Aiuti  e ammassi
          comunitari"  da  tenersi presso la Tesoreria centrale dello
          Stato.   Tali   somme,  cosi'  identificate,  costituiscono
          patrimonio   distinto   a   tutti  gli  effetti  da  quello
          dell'Agenzia.
              3.  Con  apposito  decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, di concerto con
          il  Ministro per le politiche agricole, sono determinate le
          modalita'  per  l'accreditamento delle somme destinate agli
          aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli
          organismi pagatori regionali.".
              - Si  riporta  il  testo  della  tabella  C della legge
          23 dicembre 2000, n. 388:
                                                           "Tabella C
=====================================================================
         Oggetto del provvedimento         |  2001  | 2002  |  2003
=====================================================================
                                           |(milioni|  di   |lire)
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in      |        |       |
materia di obiezione di coscienza:         |        |       |
---------------------------------------------------------------------
Art. 19: Fondo nazionale per il servizio   |        |       |
civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza -|        |       |
capp. 5717, 5718)                          | 235.000|240.000| 250.000
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di|        |       |
investimenti, delega al Governo per il     |        |       |
riordino degli incentivi all'occupazione e |        |       |
della normativa che disciplina l'INAIL,    |        |       |
nonché disposizioni per il riordino degli  |        |       |
enti previdenziali:                        |        |       |
---------------------------------------------------------------------
Art. 51: Contributo dello Stato in favore  |        |       |
dell'Associazione per lo sviluppo          |        |       |
dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)    |        |       |
(3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900)            |   3.700|  3.700|   3.700
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e      |        |       |
decreto legislativo n. 188 del 2000:       |        |       |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura   |        |       |
(AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le          |        |       |
erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)   | 360.000|360.000| 360.000