Art. 19.
              Eliminazione del doppio o plurimo computo
       degli elementi costitutivi del margine di solvibilita'

  1.  Indipendentemente  dal  metodo  utilizzato per il calcolo della
  situazione  di  solvibilita'  corretta,  deve  essere  eliminato il
  doppio  o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di
  solvibilita' tra le imprese di assicurazione considerate ai fini di
  tale calcolo.
  2.  Ai fini di cui al comma 1, se i metodi di cui agli articoli 14,
  15  e  16,  non  lo  prevedono  espressamente,  non  possono essere
  computati i seguenti importi:
    a)  il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione di cui
  si  calcola  la situazione di solvibilita' corretta che rappresenta
  il   finanziamento   degli  elementi  costitutivi  del  margine  di
  solvibilita'  di una delle sue imprese di assicurazione controllate
  o partecipate;
    b)  il  valore  di  ogni  attivo  di  un'impresa di assicurazione
  controllata  o  partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si
  calcola  la  situazione di solvibilita' corretta che rappresenta il
  finanziamento   degli   elementi   costitutivi   del   margine   di
  solvibilita' di detta impresa;
    c)  il  valore  di  ogni  attivo  di  un'impresa di assicurazione
  controllata  o  partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si
  calcola  la  situazione di solvibilita' corretta che rappresenta il
  finanziamento   degli   elementi   costitutivi   del   margine   di
  solvibilita'  di  ogni altra impresa di assicurazione controllata o
  partecipata da detta impresa di assicurazione.