Art. 19. Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' 1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta, deve essere eliminato il doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' tra le imprese di assicurazione considerate ai fini di tale calcolo. 2. Ai fini di cui al comma 1, se i metodi di cui agli articoli 14, 15 e 16, non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi: a) il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di una delle sue imprese di assicurazione controllate o partecipate; b) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di detta impresa; c) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di ogni altra impresa di assicurazione controllata o partecipata da detta impresa di assicurazione.