Art. 21. Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' 1. Se l'ISVAP accerta che taluni elementi costitutivi del margine di solvibilita' di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata, diversi da quelli di cui all'articolo 20, non siano effettivamente trasferibili all'impresa di cui si calcola la solvibilita' corretta, tali elementi possono essere considerati ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa controllata o partecipata. 2. Nel caso in cui un'impresa controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilita' corretta abbia sede legale in un altro Stato membro si applicano le disposizioni dell'articolo 38, comma 1.