Art. 21.
              Trasferimento degli elementi costitutivi
                     del margine di solvibilita'

  1.  Se  l'ISVAP accerta che taluni elementi costitutivi del margine
  di  solvibilita'  di  un'impresa  di  assicurazione  controllata  o
  partecipata,  diversi  da  quelli di cui all'articolo 20, non siano
  effettivamente  trasferibili  all'impresa  di  cui  si  calcola  la
  solvibilita'  corretta, tali elementi possono essere considerati ai
  fini  del calcolo della situazione di solvibilita' corretta qualora
  gli  stessi  siano  stati  inclusi tra gli elementi costitutivi del
  margine di solvibilita' dell'impresa controllata o partecipata.
  2.   Nel   caso   in   cui  un'impresa  controllata  o  partecipata
  dall'impresa  di cui si calcola la solvibilita' corretta abbia sede
  legale  in  un  altro  Stato  membro  si  applicano le disposizioni
  dell'articolo 38, comma 1.