Art. 31.
    Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

  1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione
del   giudizio,  il  giudice,  nella  commisurazione  della  sanzione
pecuniaria  a  norma  dell'articolo  11,  comma  2, tiene conto delle
condizioni   economiche   e  patrimoniali  dell'ente  originariamente
responsabile.
  2.  Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla
fusione  e  l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la
sanzione  interdittiva  possono  chiedere  al giudice la sostituzione
della  medesima  con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della
fusione  o  della scissione, si sia realizzata la condizione prevista
dalla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  17,  e ricorrano le
ulteriori  condizioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  c) del medesimo
articolo.
  3.  Se  accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza
di  condanna,  sostituisce  la sanzione interdittiva con una sanzione
pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
  4.  Resta  salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o
scissione  successiva  alla  conclusione del giudizio, di chiedere la
conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.