Art. 33.
                         Cessione di azienda

  1.  Nel  caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato
commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il
beneficio  della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
  2.   L'obbligazione  del  cessionario  e'  limitata  alle  sanzioni
pecuniarie  che  risultano  dai  libri  contabili obbligatori, ovvero
dovute  per  illeciti  amministrativi  dei  quali egli era comunque a
conoscenza.
  3.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche nel
caso di conferimento di azienda.