Art. 19. Assunzioni e collaborazioni professionali 1. L'Istat e le C.C.I.A.A. per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, procedono ad assunzioni di personale, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con contratto a tempo determinato secondo le modalita' stabilite dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e' il seguente: "Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".