Art. 19.
              Assunzioni e collaborazioni professionali
  1.  L'Istat  e  le  C.C.I.A.A.  per  l'esecuzione  delle operazioni
censuarie  e  per  il  tempo strettamente necessario allo svolgimento
delle  stesse,  procedono ad assunzioni di personale, anche in deroga
ai  limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con
contratto   a   tempo  determinato  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n.
144,   ovvero  con  altre  tipologie  contrattuali  previste  per  le
amministrazioni   pubbliche,  ovvero  ricorrono  alla  collaborazione
professionale  di  soggetti  esterni  ai  sensi  dell'articolo 7  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 
          Note all'art. 19:
              - Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999,
          n. 144, si veda nelle note alle premesse.
              - Il  testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
          3 febbraio  1993, n. 29 (ora art. 7 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165), e' il seguente:
              "Art.  7  (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          amministrazioni   pubbliche  garantiscono  parita'  e  pari
          opportunita'  tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
          il trattamento sul lavoro.
              2.   Le   amministrazioni   pubbliche  garantiscono  la
          liberta'  di insegnamento e l'autonomia professionale nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca.
              3.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano criteri
          certi  di  priorita' nell'impiego flessibile del personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale,  sociale  e familiare e dei dipendenti impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266.
              4.  Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
          l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso  quello con
          qualifiche  dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione.
              5.  Le  amministrazioni  pubbliche  non possono erogare
          trattamenti  economici accessori che non corrispondano alle
          prestazioni effettivamente rese.
              6.   Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire  incarichi  individuali  ad  esperti  di  provata
          competenza,  determinando  preventivamente  durata,  luogo,
          oggetto e compenso della collaborazione".