Art. 20 (R) 
       Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1,  2,  3  e  4,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) 
 
  1.  La  domanda  per  il  rilascio  del  permesso   di   costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali
richiesti  dal  regolamento  edilizio,  e  quando  ne   ricorrano   i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte  II,  nonche'
da un'autocertificazione circa la conformita' del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di
edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformita'
non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni.
L'esame delle domande  si  svolge  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
responsabile  del  procedimento   cura   l'istruttoria,   acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri  dagli  uffici
comunali, nonche' i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che
gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente
e, valutata la  conformita'  del  progetto  alla  normativa  vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata da  una  dettagliata
relazione, con la  qualificazione  tecnico-giuridica  dell'intervento
richiesto. 
  4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini
del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare
modifiche di modesta entitarispetto  al  progetto  originario,  puo',
nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla  richiesta
di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. 
La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni  dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o  che
questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione
integrativa. 
  6.   Nell'ipotesi   in   cui,   ai   fini    della    realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di  assenso,  comunque
denominati, di  altre  amministrazioni,  diverse  da  quelle  di  cui
all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale  convoca  una
conferenza di servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,
14-quater  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e   successive
modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni
culturali, si  applica  l'articolo  25  del  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 490. 
  7. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni  dalla  proposta  di
cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di  cui
al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e'  data
notizia  al  pubblico  mediante  affissione  all'albo  pretorio.  Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello  esposto
presso il cantiere, secondo le modalita'  stabilite  dal  regolamento
edilizio. 
  8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati  per  i  comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti  particolarmente
complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del
procedimento. 
  9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del  provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto. 
  10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche
al procedimento per il rilascio del permesso di costruire  in  deroga
agli  strumenti  urbanistici,  a  seguito   dell'approvazione   della
deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.