Art. 21 (R) 
                  Intervento sostitutivo regionale 
(decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  398,  art.  4,  commi  5  e  6,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) 
 
  1.  In  caso  di  mancata  adozione,  entro  i   termini   previsti
dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del  procedimento  per
il rilascio del permesso di costruire, l'interessato puo',  con  atto
notificato  o  trasmesso  in  piego  raccomandato   con   avviso   di
ricevimento, richiedereallo sportello unico che  il  dirigente  o  il
responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si  pronunci  entro
quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale  istanza  viene
data notizia al sindaco a cura  del  responsabile  del  procedimento.
Resta comunque ferma la facolta' di impugnare in sede giurisdizionale
il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire. 
  2. Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma  1,
l'interessato puo' inoltrare richiesta di intervento  sostitutivo  al
competente  organo  regionale,  il  quale,  nei  successivi  quindici
giorni, nomina un commissario ad acta che  provvede  nel  termine  di
sessanta giorni. Trascorso inutilmente  anche  quest'ultimo  termine,
sulla  domanda  di  intervento  sostitutivo  si  intende  formato  il
silenzio-rifiuto.