Art. 12
   Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi,
 formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili

  1.  Al  fine  di  ottimizzare  il  gettito  erariale  derivante dal
settore,  le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione
dei  giochi,  delle  scommesse  e  dei concorsi a premi e le relative
risorse  sono  riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  dei seguenti criteri
direttivi:
a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con
   attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente,
   ovvero  da  istituire  ai  sensi  degli articoli 8 e 9 del decreto
   legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  2.  I  giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1
sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare
i  sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia  e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400. Resta fermo quanto
previsto  dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo,
della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalita' tecniche dei giochi,
delle  scommesse  e  dei concorsi a premi sono comunque stabilite con
decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti
emanati  ai  sensi  del  presente  comma  continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
  3.   Il   personale   addetto   alla  gestione  dell'imposta  sulle
successioni  e  donazioni,  soppressa  ai  sensi  del  capo  VI della
presente  legge,  e'  prioritariamente addetto alla realizzazione del
piano  straordinario  di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7,
previa  adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della
Scuola   superiore   dell'economia   e  delle  finanze,  senza  oneri
finanziari   per   l'Agenzia   delle  entrate.  La  Scuola  superiore
dell'economia e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa autorizzazione, di
personale  docente universitario, anche in posizione di aspettativa o
fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n.
301,  partecipano  alle  procedure  di  trasferimento e mobilita' tra
universita', con applicazione delle disposizioni in materia, anche di
incompatibilita',  vigenti  per  i professori ordinari, conservando i
diritti  inerenti  alla  posizione  di provenienza, anche connessi ad
esercizio di opzione.
  4.  Con  le  modalita'  previste  dal  comma 4 dell'articolo 19 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dai  commi  2  e  3
dell'articolo  67  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
dai   regolamenti  di  amministrazione  delle  agenzie  fiscali,  nei
confronti  dei  dirigenti  e  degli  altri soggetti appartenenti alle
strutture  interessate  dal  riordino  previsto dal presente articolo
puo'  essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico,
fermo  restando,  fino  alla  scadenza  del contratto, il trattamento
economico previsto.
  5.  L'articolo  2-quinquies  del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano
a   tutti   i  beni  immobili  compresi  nelle  saline  gia'  in  uso
dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e dell'Ente
tabacchi  italiani,  non  destinati,  alla  data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.
 
          Note all'art. 12:
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4 - 4-bis. (Omissis).".
              - Si  riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59",  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
              "Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto

          esercitate  da  ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
          servizio  delle  amministrazioni  pubbliche, comprese anche
          quelle regionali e locali.
              2.   Le   agenzie  hanno  piena  autonomia  nei  limiti
          stabiliti  dalla legge e sono sottoposte al controllo della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio  1994,  n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
          indirizzo   e  di  vigilanza  di  un  Ministro  secondo  le
          disposizioni   del   successivo   comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni  generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
          14  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993 e successive
          modificazioni.
              3.  L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
          conferito  in  conformita'  alle  disposizioni  dettate dal
          precedente  art. 5 del presente decreto per il conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento.
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del
          presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministri
          competenti,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
          generale  dell'agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  art. 5 del presente decreto con
          riferimento al capo del dipartimento;
                b) attribuzione  al direttore generale e ai dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
                c) previsione  di  un comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
                d) definizione  dei poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
                  d1)   l'approvazione  dei  programmi  di  attivita'
          dell'agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'agenzia;
                  d2)  l'emanazione  di  direttive  con l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere;
                  d3)    l'acquisizione   di   dati   e   notizie   e
          l'effettuazione  di  ispezioni  per  accertare l'osservanza
          delle prescrizioni impartite;
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intra prendere;
                e) definizione,  tramite  una apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale   dell'agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          ministero  competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera
          l);
                g) regolazione  su base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del ministro competente;
                h) previsione  di  un collegio dei revisori, nominato
          con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
          membri,  due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
          revisori  dei  conti o tra persone in possesso di specifica
          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del ministro competente di concerto con quello del
          tesoro;
                i) istituzione  di  un apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche;
                l) determinazione  di una organizzazione dell'agenzia

          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore  generale  dell'agenzia  e approvati dal ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni;
                m) facolta'  del  direttore  generale dell'agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  ministro
          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita'  dell'agenzia, a principi civilistici, anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.".
              "Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
          Alla  copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei limiti
          determinati  per  ciascuna di esse dai successivi articoli,
          si provvede, nell'ordine:
                a) mediante  l'inquadramento del personale trasferito
          dai  ministeri  e dagli enti pubblici, di cui al precedente
          art. 8, comma 1;
                b) mediante  le procedure di mobilita' di cui al capo
          III  del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
                c) a   regime,   mediante   le   ordinarie  forme  di
          reclutamento.
              2.  Al  termine delle procedure di inquadramento di cui
          al  precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
          dotazioni  organiche  delle amministrazioni e degli enti di
          provenienza  e  le  corrispondenti risorse finanziarie sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate.
              3.  Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
          ai   sensi   del   precedente  comma  1,  e'  mantenuto  il
          trattamento  giuridico  ed  economico  spettante presso gli
          enti,  le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
              4.   Gli   oneri  di  funzionamento  dell'agenzia  sono
          coperti:
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni,  secondo  quanto  disposto  dal precedente
          comma 2;
                b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati  con  le  amministrazioni  per  le prestazioni di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione;
                c) mediante  un finanziamento annuale, nei limiti del
          fondo   a   tale   scopo   stanziato   in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          ministero   competente   e   suddiviso   in  tre  capitoli,
          distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
          tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16, comma 1, della
          citata legge 13 maggio 1999, n. 133:
              "Art.  16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
          disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
          scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
          eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
          competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
          italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
          concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
          e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, e del decreto 2 giugno
          1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze i quali a tale
          fine   impiegheranno   sedi,   strutture  e  impianti  gia'
          utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
          riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
          3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
          modalita'  e  i  tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
          diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
          quelli  da destinare agli organizzatori delle competizioni.
          Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze  e'  altresi'
          stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
          dei  predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
          puo'  superare  il 62 per cento delle somme giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale.
              2 - 5. (Omissis).".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Ministro  delle  finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante
          "Regolamento  recante  norme  per  il riordino della Scuola
          superiore  dell'economia e delle finanze", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250:
              "Art.  5  (Incarichi). - 1. La Scuola puo' avvalersi di
          consulenti  esterni,  di  soggetti  con  professionalita' e
          competenze  utili  allo svolgimento delle proprie attivita'
          istituzionali,  anche  di  supporto  alla didattica ed alla
          ricerca,     di    personale    docente    di    comprovata
          professionalita'   collocato,   ove   occorra   e   se  non
          inquadrato,   in   posizione  di  fuori  ruolo,  comando  o
          aspettativa,   se   l'incarico   non  consente  il  normale
          espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di
          appartenenza.   Puo',   inoltre,   avvalersi   di   docenti
          incaricati,  anche temporaneamente, di specifiche attivita'
          di insegnamento.
              2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque,
          scelto  tra  professori o docenti universitari in posizione
          di  aspettativa  senza  assegni,  magistrati e dirigenti di
          amministrazioni    pubbliche:    i    docenti    incaricati
          temporaneamente possono essere altresi' scelti tra esperti,
          italiani o stranieri, di comprovata professionalita'.
              3.  Gli  incarichi  di cui ai commi 1 e 2 sono affidati
          dal  rettore  della Scuola, sentito il consiglio direttivo,
          con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 6,
          salvo  gli  incarichi  non temporanei di professori i quali
          sono attribuiti con decreto del Ministro delle finanze.
              4.  I  professori  della  Scuola  inquadrati  ovvero in
          posizione  di  comando,  aspettativa  o fuori ruolo, per il
          tempo  dell'incarico  rimangono equiparati, ad ogni effetto
          giuridico,  ai professori universitari di prima fascia, con
          salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.
              5.  Il numero complessivo dei professori incaricati non
          temporanei  di  cui  ai  commi  3  e 4 non puo' superare le
          trenta unita'.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni   pubbliche",   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario:
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come sostituito
          prima  dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente   modificato   dall'art.   5   del  decreto
          legislativo  n.  387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
          ciascun   incarico   di  funzione  dirigenziale  e  per  il
          passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si
          tiene  conto  della  natura  e  delle  caratteristiche  dei
          programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita'

          professionale  del singolo dirigente, anche in relazione ai
          risultati  conseguiti in precedenza, applicando di norma il
          criterio  della  rotazione degli incarichi. Al conferimento
          degli  incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
          applica l'art. 2103 del codice civile.
              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono  definiti contrattualmente per
          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvo  i  casi di revoca di cui
          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento
          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24
          ed ha carattere onnicomprensivo.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto individuale di cui all'art. 24,
          comma 2.
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore.".
              - Si riporta il testo dell'art. 67, commi 1, 2 e 3, del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              "Art.  67  (Organi).  -  1.  Sono  organi delle agenzie
          fiscali:
                a) il   direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri  di alta professionalita', di capacita' manageriale
          e  di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia;
                b) il  comitato  direttivo,  composto  da  un  numero
          massimo  di sei membri e dal direttore dell'agenzia, che lo
          presiede;
                c) il collegio dei revisori dei conti.
              2.  Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  previa  deliberazione  del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro delle finanze, sentita
          la  Conferenza  unificata  Stato-regioni-autonomie  locali.
          L'incarico   ha  la  durata  massima  di  cinque  anni,  e'
          rinnovabile  ed  e'  incompatibile  con  altri  rapporti di
          lavoro   subordinato   e   con  qualsiasi  altra  attivita'
          professionale pubblica o privata.
              3.  Il  comitato direttivo e' nominato per la durata di
          cinque  anni  con  decreto  del presidente della Repubblica
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  ministro delle finanze. Meta' dei componenti
          possono  essere scelti fra dipendenti delle amministrazioni
          pubbliche  dotati  di qualificata competenza nei settori in
          cui  opera  l'agenzia.  Gli  altri membri sono scelti fra i
          dirigenti dei principali settori dell'agenzia.
              4 - 6. (Omissis).".
              - Il  Regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia del
          territorio,  (Provv.  5 dicembre 2000), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  21 agosto  2001,  n.  193, supplemento
          ordinario.
              - Il  Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
          dogane  (Deliberazione  n.  1/2000 del 5 dicembre 2000), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n. 162,
          supplemento ordinario.
              - Il  Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
          entrate  (Deliberazione  n.  4  del  30 novembre  2000), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 febbraio 2001, n.
          36.
              - Il  Regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia del
          demanio  (Provvedimento 6 giugno 2001), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  6 giugno  2001,  n.  129,  supplemento
          ordinario.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  2-quinquies  del
          decreto-legge    27 dicembre    2000,   n.   392,   recante
          "Disposizioni   urgenti   in   materia   di  enti  locali",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 2000, n.
          303  e  convertito il legge, con modificazioni, dalla legge
          28 febbraio  2001,  n. 26 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2001,
          n. 50):
              "Art.  2-quinquies  (Trasferimenti  ai  comuni  di beni
          immobili  compresi  nelle  saline).  -  1.  I beni immobili
          compresi  nelle  saline  gia'  in  uso  all'Amministrazione
          autonoma   dei   Monopoli  di  Stato  e  all'Ente  tabacchi
          italiani,  non  piu'  necessari,  in tutto o in parte, alla
          produzione  del  sale,  costituiscono  aree  prioritarie di
          reperimento  di  riserve  naturali  ai  sensi  della  legge
          6 dicembre  1991,  n. 394, recante la disciplina delle aree
          protette.  I provvedimenti istitutivi delle aree protette e
          gli  atti  di  concessione  concernenti  beni  compresi nei
          predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro
          delle  finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate,
          anche a titolo gratuito a favore delle regioni o degli enti
          locali  nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni
          immobili   di   cui   al  presente  comma,  in  quanto  non
          destinabili  a  riserva naturale, sono trasferiti, a titolo
          gratuito,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui
          territorio i medesimi insistono.".