Art. 10.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 ottobre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170