Articolo 27
                       (Soglie di valutazione)

   1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore
per  il piombo sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera
d).
 
             Nota all'art. 27:
             - L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
          e' riportato nelle note all'art. 2.