Articolo 28
                     (Informazione al pubblico)

   1.  Le  regioni  provvedono  affinche'  il pubblico e le categorie
interessate  siano  informati,  ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo  4  agosto  1999, n. 351, sui livelli di piombo nell'aria
ambiente e affinche' tali informazioni siano aggiornate con frequenza
trimestrale.
 
             Nota all'art. 28:
             -  L'art.  11  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351 e' riportato nelle note all'art. 11.