Art. 10
          Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate

        1.  All'articolo  8  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
      successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono apportate le
      seguenti modificazioni:
          a)  la  rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolazione
      per gli investimenti nelle aree svantaggiate";
          b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
      "1.  Alle  imprese  che  operano  nei  settori  delle attivita'
      estrattive  e  manifatturiere,  dei  servizi,  del turismo, del
      commercio,  delle costruzioni, della produzione e distribuzione
      di   energia   elettrica,   vapore   ed   acqua   calda,  della
      trasformazione  dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di
      cui  all'allegato  I  del  Trattato che istituisce la Comunita'
      europea, e successive modifiche ed integrazioni, che, fino alla
      chiusura  del  periodo  di  imposta  in  corso alla data del 31
      dicembre   2006,   effettuano  nuovi  investimenti  nelle  aree
      ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3,
      lettera  a),  del  citato  Trattato,  nonche'  nelle aree delle
      Regioni  Abruzzo  e  Molise  ammissibili  alla  deroga prevista
      dall'articolo   87,  paragrafo  3,  lettera  c),  dello  stesso
      Trattato,  individuate  dalla  Carta  italiana  degli  aiuti  a
      finalita'  regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito un
      contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi
      di  spesa  pari  a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a
      1740  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.
      Per  le  aree  ammissibili  alla  deroga  ai  sensi  del citato
      articolo  87, paragrafo 3, lettera a), il credito compete entro
      la  misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste
      dalla  Carta  italiana degli aiuti a finalita' regionale per il
      periodo  2000-2006. Per quelle ammissibili alla deroga ai sensi
      dell'articolo  87,  paragrafo  3,  lettera  c),  delle  Regioni
      Abruzzo  e  Molise,  il  credito  compete  nella misura massima
      dell'intensita'  di  aiuto  prevista  dalla  predetta Carta. Il
      credito  d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a
      finalita'  regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i
      medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
        1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via
      telematica,  al  Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle
      entrate   un'istanza  contenente  gli  elementi  identificativi
      dell'impresa,  l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e
      la  ripartizione  regionale  degli stessi, nonche' l'impegno, a
      pena   di   disconoscimento   del   beneficio,  ad  avviare  la
      realizzazione  degli  investimenti successivamente alla data di
      presentazione  della medesima istanza e comunque entro sei mesi
      dalla    predetta   data.   Per   avvio   della   realizzazione
      dell'investimento  s'intende  l'emissione  del  buono  d'ordine
      ovvero, l'inizio delle attivita' da realizzare in economia.
        1-ter.  L'Agenzia  delle entrate esamina le istanze di cui al
      comma  1-bis  secondo  l'ordine cronologico di presentazione e,
      entro  15 giorni dalla presentazione delle stesse, comunica, in
      via  telematica,  il  diniego del contributo per la mancanza di
      uno   degli   elementi  di  cui  al  comma  1-bis,  ovvero  per
      l'esaurimento  dei  fondi  stanziati.  Il  beneficio si intende
      concesso  decorsi  15 giorni dalla presentazione dell'istanza e
      senza  comunicazione  di  diniego  da  parte dell'Agenzia delle
      entrate.
        1-quater.  Entro  il  secondo  mese  successivo  alla data di
      chiusura  dell'esercizio  in cui e' presentata l'istanza di cui
      al  comma  1-bis,  le imprese trasmettono in via telematica, al
      Centro  operativo  di  Pescara  dell'Agenzia  delle entrate una
      dichiarazione    contenente   il   settore   di   appartenenza,
      l'ammontare  dei  nuovi  investimenti  effettuati alla predetta
      data  suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del
      contributo  utilizzato in compensazione alla medesima data e il
      limite di intensita' di aiuto utilizzabile.
        1-quinquies.  Con  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia
      delle  entrate  sono  stabilite  le  specifiche tecniche per la
      trasmissione  dei  dati  di  cui  ai  commi  1,  1-bis, 1-ter e
      1-quater.
        1-sexies.  Per  le  modalita'  delle trasmissioni telematiche
      previste  dal  presente  articolo  si applicano le disposizioni
      contenute  nell'articolo  3  del  regolamento  emanato  con  il
      decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
      come  sostituito dall'articolo 3 del regolamento emanato con il
      decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 2001, n.
      435.";
          c) il comma 3 e' abrogato.
        2.  L'articolo  5,  comma  2, della legge 18 ottobre 2001, n.
      383, e' abrogato.
        3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
      applicano  agli  investimenti  da  avviare successivamente alla
      data di entrata in vigore del presente decreto.
        4.  Gli  stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge
      23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998,
      n.  208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro.
      A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito
      di  imposta  dalla  delibera  CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 sono
      ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a
      1.760   milioni  di  euro,  e'  versata,  nell'ultimo  bimestre
      dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
      riassegnata nell'esercizio 2004 all'unita' previsionale di base
      6.1.2.7  "Devoluzione  di proventi" - capitolo 3860 dello stato
      di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:
          a)  quanto  a  870  milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183
      milioni  di  euro  per  l'anno  2003,  a  valere  sulle risorse
      preordinate  per  le medesime finalita' ed iscritte sull'unita'
      previsionale  di  base  6.1.2.7  "Devoluzioni  di  proventi"  -
      capitolo   3860   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
      dell'economia e delle finanze;
          b)  quanto  a  557  milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740
      milioni  di  euro  per il 2004, mediante utilizzo delle risorse
      resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa
      di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi
      dell'articolo  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
      1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
        6.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
      ad  apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
      bilancio.