Art. 10 Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate 1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate"; b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Alle imprese che operano nei settori delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modifiche ed integrazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del citato Trattato, nonche' nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Per le aree ammissibili alla deroga ai sensi del citato articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Per quelle ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), delle Regioni Abruzzo e Molise, il credito compete nella misura massima dell'intensita' di aiuto prevista dalla predetta Carta. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta. 1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. Per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero, l'inizio delle attivita' da realizzare in economia. 1-ter. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze di cui al comma 1-bis secondo l'ordine cronologico di presentazione e, entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse, comunica, in via telematica, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate. 1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui e' presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensita' di aiuto utilizzabile. 1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 1-sexies. Per le modalita' delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435."; c) il comma 3 e' abrogato. 2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' abrogato. 3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli investimenti da avviare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, e' versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede: a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalita' ed iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzioni di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.