Art. 11
           Contributi per gli investimenti in agricoltura

  1.  Il  contributo  nella  forma  di  credito  di  imposta  di  cui
all'articolo  8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 10, e' esteso alle imprese agricole di cui all'articolo
1  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in
tutto   il   territorio   nazionale,   nuovi  investimenti  ai  sensi
dell'articolo  51  del regolamento (CE) n. 1257/99, nel settore della
produzione,   commercializzazione   e   trasformazione  dei  prodotti
agricoli  di  cui  all'Allegato  I  del  Trattato  che  istituisce la
Comunita' europea e successive modifiche ed integrazioni.
  2.  Le  tipologie  degli investimenti ammissibili del contributo di
cui  al  comma  1  sono  determinate  ai sensi dell'articolo 8, comma
7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.
  3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1
qualora  abbiano  presentato  domanda  su investimenti ammissibili di
agevolazione  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 1257/99 a valere sui
bandi  emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano  e  purche'  la  domanda  sia  stata  istruita favorevolmente
dall'Ente incaricato.
  4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai
sensi  dell'articolo  29  del  testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  il  calcolo degli ammortamenti dedotti e' effettuato
sulla  base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del
Ministro  delle  finanze  in  data  31  dicembre 1988, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989,  e  la  determinazione  degli investimenti dismessi o ceduti si
effettua   considerando   il   valore   di   acquisto  ridotto  degli
ammortamenti  calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato
decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988.
  5.  Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nei limiti
massimi  di  spesa  pari  a  85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni 2003 e 2004. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a
75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2003  e  2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2002  e  20  milioni  di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse
iscritte  sull'unita'  previsionale  di  base 6.1.2.7 "Devoluzione di
proventi"  -  capitolo  3860  dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno
2004,  mediante  utilizzo  delle  risorse  resesi  disponibili  dalla
riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   di   cui  al  comma  4
dell'articolo 10.
  6.   Per   quanto   non  diversamente  disposto,  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  8  della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 10.
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.