Art. 12.
                            Provvedimenti

  1.  Il  Ministero,  sulla  base  delle risultanze emerse in sede di
vigilanza,  valutate  le  circostanze  del  caso,  puo'  adottare,  i
seguenti provvedimenti:
    a)  cancellazione  dall'albo  nazionale  degli  enti  cooperativi
ovvero,  nelle  more  dell'adozione  del  decreto ministeriale di cui
all'articolo  15,  comma  3, cancellazione dal registro prefettizio e
dallo schedario generale della cooperazione;
    b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice
civile;
    c)  scioglimento  per atto dell'autorita', ai sensi dell'articolo
2544 del codice civile;
    d)  sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del
codice civile;
    e)  liquidazione  coatta  amministrativa,  ai sensi dell'articolo
2540 del codice civile.
  2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d)
del  comma  1  sono  adottati  sentita la Commissione centrale per le
cooperative.
  3.  Gli  enti  cooperativi  che  si  sottraggono  all'attivita'  di
vigilanza  o  non rispettano finalita' mutualistiche sono cancellati,
sentita   la  Commissione  centrale  per  le  cooperative,  dall'albo
nazionale  degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione
dello  stesso,  dal  registro  prefettizio e dallo schedario generale
della cooperazione.
  4.   Agli   enti  cooperativi  che  commettono  reiterate  e  gravi
violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile
2001,  n.  142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543
del codice civile.
  5.  Per  i  consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono
adottati  di  concerto  con  il  Ministero delle politiche agricole e
forestali.
 
          Note all'art. 12:
              - Gli articoli 2540, 2543 e 2544 del codice civile sono
          riportati nella nota all'art. 2.
              - Si riporta il testo dell'art. 2545 del codice civile:
              "Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso di
          irregolarita'  o  di  eccessivo  ritardo  nello svolgimento
          della  liquidazione  ordinaria di una societa' cooperativa,
          l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se
          questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo'
          chiederne la sostituzione al tribunale.".
              - Il  testo  dell'art.  6 della legge 3 aprile 2001, n.
          142, recante "Revisione della legislazione cooperativistica
          con    particolare    riferimento    alla   posizione   del
          socio-lavoratore",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.
          94 del 23 aprile 2001, e' riportato in nota all'art. 4.
              - L'art. 2543 del codice civile e' riportato nella nota
          all'art. 2.