Art. 12. Provvedimenti 1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, puo' adottare, i seguenti provvedimenti: a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione; b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile; c) scioglimento per atto dell'autorita', ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile; d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile; e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile. 2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative. 3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o non rispettano finalita' mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione. 4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile. 5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Note all'art. 12: - Gli articoli 2540, 2543 e 2544 del codice civile sono riportati nella nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 2545 del codice civile: "Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso di irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione al tribunale.". - Il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001, e' riportato in nota all'art. 4. - L'art. 2543 del codice civile e' riportato nella nota all'art. 2.