Art. 31. Consegnatari delle sedi all'estero l. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, ai consegnatari delle sedi all'estero, di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.
Note all'art. 31: - Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 13 (Inventari). - 1. I consegnatari di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, inviano all'Amministrazione centrale i dati riguardanti i beni mobili di pertinenza e trasmettono, per via telematica, le informazioni relative ad ogni ulteriore variazione nonche' le proposte di dismissione. 2. Con scadenza semestrale, l'Amministrazione centrale provvede ad inoltrare, per via telematica, agli uffici all'estero il riepilogo aggiornato dei beni mobili di pertinenza da dismettere in quanto non piu' in uso. 3. L'Amministrazione centrale provvede alla trasmissione annuale all'Ufficio centrale del bilancio dei prospetti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.". - Si trascrive il testo degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): "Art. 75 (Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero). - I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di I categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilita' attendendo specialmente: a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre amministrazioni o di terzi; b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonche' delle spese per conto di altre amministrazioni o di terzi; c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti amministrativo-contabili; d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio; e) alla vigilanza sulle attivita' svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art. 76. I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato: a) dell'applicazione della tariffa consolare; b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate; c) della conservazione e manutenzione, in qualita' di consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio piu' funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al funzionario piu' elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli altri funzionari. Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato.". "Art. 76 (Funzioni e responsabilita' del cancelliere contabile). - Presso ogni rappresentanza diplomatica e ogni consolato generale, consolato, vice consolato di I categoria presta servizio almeno un impiegato della carriera di cancelleria con mansioni contabili, il quale assume la qualifica di cancelliere contabile. Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di collaborazione in materia contabile e amministrativa, provvede personalmente: a) al servizio di cassa; b) alla custodia delle marche consolari e dei librettipassaporti; c) alla custodia dei depositi consolari e di ogni altro titolo e valore a lui affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio; d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi periodicamente versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio. Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente. La vigilanza sulle attivita' di cui al secondo comma e' esercitata, sempre che nella rappresentanza o nell'ufficio consolare non presti servizio il funzionario della carriera direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario. Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti servizio un funzionario della carriera direttiva amministrativa con le funzioni previste dall'art. 75, al cancelliere contabile e' affidata in qualita' di consegnatario la conservazione e la manutenzione dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio piu' impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo competono al piu' elevato in grado, il quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli impiegati meno elevati in grado.".