Art. 31.
                 Consegnatari delle sedi all'estero
  l.  Fermi  restando  gli  adempimenti previsti dall'articolo 13 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, ai
consegnatari  delle sedi all'estero, di cui agli articoli 75 e 76 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si
applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.
 
          Note all'art. 31:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 13 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   22 marzo   2000,  n.  120
          (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  del
          procedimento  per  l'erogazione  e la rendicontazione della
          spesa  da  parte dei funzionari delegati operanti presso le
          rappresentanze  all'estero,  a norma dell'art. 20, comma 8,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  13  (Inventari). - 1. I consegnatari di cui agli
          articoli   75   e  76  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  fermi  restando  gli
          adempimenti   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    30 novembre    1979,    n.    718,    inviano
          all'Amministrazione  centrale  i  dati  riguardanti  i beni
          mobili  di pertinenza e trasmettono, per via telematica, le
          informazioni  relative ad ogni ulteriore variazione nonche'
          le proposte di dismissione.
              2.  Con scadenza semestrale, l'Amministrazione centrale
          provvede  ad  inoltrare,  per  via  telematica, agli uffici
          all'estero  il  riepilogo  aggiornato  dei  beni  mobili di
          pertinenza da dismettere in quanto non piu' in uso.
              3.    L'Amministrazione    centrale    provvede    alla
          trasmissione  annuale all'Ufficio centrale del bilancio dei
          prospetti  di  cui  all'art.  21 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.".
              - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 75 e 76 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
              "Art.   75  (Funzionari  direttivi  amministrativi  con
          funzioni    amministrativo-contabili   all'estero).   -   I
          funzionari  della  carriera  direttiva  amministrativa, che
          prestano  servizio  presso una rappresentanza diplomatica o
          un   ufficio   consolare   di   I  categoria  con  funzioni
          amministrativo-contabili,    sono   preposti   ai   servizi
          attinenti    all'amministrazione    e   alla   contabilita'
          attendendo specialmente:
                a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle
          da  effettuarsi  per  conto  di  altre amministrazioni o di
          terzi;
                b) all'ordinazione   delle   spese   concernenti   il
          personale   e   il  funzionamento  della  rappresentanza  o
          dell'ufficio   nonche'  delle  spese  per  conto  di  altre
          amministrazioni o di terzi;
                c) alla  tenuta  delle  scritture  contabili  e  alla
          conservazione         dei         relativi        documenti
          amministrativo-contabili;
                d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo
          per le somme accreditate all'ufficio;
                e) alla   vigilanza   sulle   attivita'   svolte  dal
          cancelliere  contabile  a norma del secondo comma dell'art.
          76.
              I  funzionari  di cui al primo comma hanno diretta cura
          ed esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato:
                a) dell'applicazione della tariffa consolare;
                b) della  destinazione, a norma delle disposizioni in
          materia,  dei  diritti dovuti per atti consolari e di altre
          eventuali entrate;
                c) della conservazione e manutenzione, in qualita' di
          consegnatari,  dei  beni  immobili  e  mobili di pertinenza
          della rappresentanza o dell'ufficio.
              Nel  caso  in  cui presso la rappresentanza o l'ufficio
          prestino  servizio piu' funzionari della carriera direttiva
          amministrativa  con  funzioni  amministrativo-contabili, le
          attribuzioni  di  cui al presente articolo sono affidate al
          funzionario  piu'  elevato in grado il quale nell'esercizio
          delle medesime e' coadiuvato dagli altri funzionari.
              Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano
          funzionari  con  le  funzioni  indicate  al  primo comma le
          attribuzioni  di  cui al presente articolo, ad eccezione di
          quelle  di  cui  alla  lettera  c)  del secondo comma, sono
          espletate  dal  capo  della  rappresentanza  o dell'ufficio
          ovvero da altro funzionario da lui delegato.".
              "Art.  76  (Funzioni  e responsabilita' del cancelliere
          contabile). - Presso ogni rappresentanza diplomatica e ogni
          consolato   generale,   consolato,   vice  consolato  di  I
          categoria   presta   servizio  almeno  un  impiegato  della
          carriera  di  cancelleria  con mansioni contabili, il quale
          assume la qualifica di cancelliere contabile.
              Il   cancelliere   contabile,   oltre   a  mansioni  di
          collaborazione   in  materia  contabile  e  amministrativa,
          provvede personalmente:
                a) al servizio di cassa;
                b) alla   custodia   delle  marche  consolari  e  dei
          librettipassaporti;
                c) alla  custodia  dei  depositi  consolari e di ogni
          altro  titolo  e  valore  a  lui  affidato  dal  capo della
          rappresentanza o dell'ufficio;
                d) al  pagamento  delle  spese  di  cui all'art. 75 a
          valere  sui  fondi periodicamente versatigli dal capo della
          rappresentanza o dell'ufficio.
              Il  conto  giudiziale  reso  dal  cancelliere contabile
          riguarda  i  movimenti  del  servizio di cassa e quelli dei
          valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
              La vigilanza sulle attivita' di cui al secondo comma e'
          esercitata,  sempre che nella rappresentanza o nell'ufficio
          consolare non presti servizio il funzionario della carriera
          direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della
          rappresentanza  o  dell'ufficio o, per sua delega, da altro
          funzionario.
              Qualora  nella rappresentanza o nell'ufficio non presti
          servizio    un   funzionario   della   carriera   direttiva
          amministrativa  con  le  funzioni previste dall'art. 75, al
          cancelliere   contabile   e'   affidata   in   qualita'  di
          consegnatario  la  conservazione e la manutenzione dei beni
          immobili  e  mobili  di  pertinenza  della rappresentanza o
          dell'ufficio.
              Nel  caso  in  cui presso la rappresentanza o l'ufficio
          prestino   servizio   piu'   impiegati  della  carriera  di
          cancelleria  con mansioni contabili, le attribuzioni di cui
          al presente articolo competono al piu' elevato in grado, il
          quale  nell'esercizio  delle  medesime  e' coadiuvato dagli
          impiegati meno elevati in grado.".