Art. 24
           Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185,
                in materia di rilascio dei passaporti

  1.  La  lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n.
1185, e' sostituita dalla seguente:
"b)   i   genitori   che,   avendo   prole   minore,   non  ottengano
l'autorizzazione   del  giudice  tutelare;  l'autorizzazione  non  e'
necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore,
o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio;".
  2.  All'articolo  17  della  legge  21  novembre  1967,  n. 1185, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il  primo  periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Il
   passaporto ordinario e' valido per dieci anni";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
   "Il  passaporto  ordinario,  qualora  rilasciato  per  un  periodo
   inferiore  a  dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della
   scadenza,  per periodi complessivamente non superiori a dieci anni
   dalla data del rilascio";
c) il quarto comma e' abrogato.
  3.  L'articolo  28  della  legge  21  novembre  1967,  n.  1185, e'
abrogato.
  4.  La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  del  primo comma
dell'articolo  17  della  legge  21  novembre  1967,  n.  1185,  come
sostituito  dalla  lettera  a)  del comma 2 del presente articolo, si
applica  ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
 
             Note all'art. 24:
                 Comma 1:
                 - Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967,
          n. 1185 (Norme sui passaporti), come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art. 3. Non possono ottenere il passaporto:
                   a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti
          alla  patria  potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi
          dell'assenso  della  persona che la esercita e, nel caso di

          affidamento   a  persona  diversa,  dell'assenso  anche  di
          questa;  o,  in  difetto,  della autorizzazione del giudice
          tutelare;
                   b)  i  genitori  che,  avendo  prole  minore,  non
          ottengano    l'autorizzazione    del    giudice   tutelare;
          l'autorizzazione  non  e'  necessaria quando il richiedente
          abbia  l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare
          esclusivo della potesta' sul figlio;
                   c) omissis;
                   d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva
          della  liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda,
          salvo  per  questi  ultimi il nulla osta dell'autorita' che
          deve  curare  l'esecuzione  della  sentenza,  sempreche' la
          multa  o  l'ammenda non siano gia' state convertite in pena
          restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione
          non  importi  una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2

          di arresto;
                   e) coloro  che  siano  sottoposti ad una misura di
          sicurezza  detentiva  ovvero  ad  una misura di prevenzione
          prevista   dagli   articoli 3   e   seguenti   della  legge
          27 dicembre 1956, n. 1423;
                   f) omissis;
                   g) coloro  che,  essendo  residenti  all'estero  e
          richiedendo  il  passaporto  dopo il 1 gennaio dell'anno in
          cui compiono il 20o anno di eta', non abbiano regolarizzato
          la  loro  posizione  in  rapporto  all'obbligo del servizio
          militare.".
                 Comma 2:
                 - Il  testo  dell'art.  17  della  citata  legge  n.
          1185/1967,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
                 "Art.  17. - Il  passaporto  ordinario e' valido per
          dieci  anni.  Esso  puo'  essere  dichiarato  valido per un
          periodo  piu'  breve a norma delle disposizioni in vigore o
          su domanda dell'interessato.
                 Nei  casi  di rimpatrio consolare il passaporto puo'
          essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.
                 Il  passaporto  ordinario, qualora rilasciato per un
          periodo  inferiore  a  dieci  anni,  puo' essere rinnovato,
          anche  prima  della  scadenza, per periodi complessivamente
          non superiori a dieci anni dalla data del rilascio.
                 (Comma abrogato).".