Art. 25
       Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' nazionale per
   l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche

  1.  Gli  incarichi  di  cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18
novembre  1995,  n.  496,  e successive modificazioni, conferiti agli
esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere
rinnovati  anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di
due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.
 
             Note all'art. 25:
                 Comma 1:
                 - Il   testo  dell'art.  9,  comma  4,  della  legge
          18 novembre  1995,  n.  496  (Ratifica  ed esecuzione della
          Convenzione  sulla  proibizione dello sviluppo, produzione,
          immagazinaggio  ed  uso  di  armi  chimiche  e  sulla  loro
          distruzione,  con  annessi,  fatta  a  Parigi il 13 gennaio
          1993) e' il seguente:
                 "4.  Per  lo  svolgimento  delle  sue  attivita', il
          Ministero   degli   affari  esteri  si  avvale  di  proprio
          personale,   nonche'   di   personale  di  altri  Ministeri
          interessati  in  posizione  di  comando  e  puo'  conferire
          incarichi   a   tempo   determinato   ad  esperti  estranei
          all'amministrazione,   nei  limiti  di  un  contingente  di
          quindici  unita',  per sopperire ad esigenze che richiedono
          oggettive   professionalita'   non  reperibili  nell'ambito
          dell'amministrazione.  Della stessa facolta' puo' avvalersi
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,   ai   fini   degli  adempimenti  di  sua
          competenza,  nei limiti di un contingente di cinque unita'.
          Gli   incarichi   sono  conferiti  e  i  relativi  compensi
          stabiliti,  rispettivamente, con decreto del Ministro degli
          affari  esteri o del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
          Detti   incarichi,   della   durata  massima  di  due  anni
          rinnovabili  una sola volta per un anno, non possono essere
          conferiti  a  chiunque  svolga attivita' di collaborazione,
          anche  senza  rapporto  di  subordinazione,  con i soggetti
          tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.".