Art. 26 Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero 1. Il Ministero degli affari esteri puo', anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonche' di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti. 2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformita' alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Note all'art. 26: Comma 1: - Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e delle lingue italiane all'estero) e' il seguente: "Art. 4 (Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero). - 1. E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero. 2. La Commissione: a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale; b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo; c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle comunita' italiane; d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3; e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla direzione generale e di ogni altro materiale utile.". Comma 2: - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g) della citata legge n. 401/1990 e' il seguente: "Art. 3 (Funzioni del Ministero). - 1. Il Ministero: a) - f) (omissis). g) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'art. 4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso art. 4.".