Art. 20
                         Forma dell'appello

  1.  L'appello  si propone con atto di citazione, notificato a norma
degli  articoli 325 e seguenti del codice di procedura civile, e deve
contenere,   a  pena  di  inammissibilita',  specifiche  censure  nei
confronti della sentenza impugnata.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti
del codice di procedura civile.
  3.  Se  l'appellante  non  si  costituisce in termini, l'appello e'
dichiarato  improcedibile,  su  istanza  dell'appellato  che  si  sia
tempestivamente costituito.
  4.   L'appello  e'  dichiarato  inammissibile  se  le  parti  hanno
convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa
sia  impugnabile  soltanto  ai  sensi dell'articolo 360 del codice di
procedura civile.
 
          Nota all'art. 20:
              - Si riporta il testo degli articoli 325, 341 e 360 del
          codice di procedura civile:
              "Art.  325  (Termini per le impugnazioni). - Il termine
          per  proporre  l'appello, la revocazione e l'opposizione di
          terzo  di  cui  all'art.  404,  secondo comma, e' di trenta
          giorni.  E'  anche di trenta giorni il termine per proporre
          la  revocazione  e  l'opposizione di terzo sopra menzionata
          contro la sentenza delle corti di appello.
              Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di
          giorni sessanta.".
              "Art. 341 (Giudice dell'appello). - L'appello contro le
          sentenze  del  giudice  di  pace e del tribunale si propone
          rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella
          cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la
          sentenza.".
              "Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
          Le  sentenze  pronunciate  in  grado  d'appello  o in unico
          grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
                1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
                2)  per  violazione  delle  norme  sulla  competenza,
          quando non e' prescritto il regolamento di competenza;

                3)  per  violazione  o falsa applicazione di norme di
          diritto;
                4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
                5)   per   omessa,  insufficiente  o  contraddittoria
          motivazione  circa  un  punto  decisivo della controversia,
          prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
              Puo'   inoltre   essere   impugnata   con  ricorso  per
          cassazione  una  sentenza  appellabile del tribunale, se le
          parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso
          l'impugnazione  puo'  proporsi  soltanto  per  violazione o
          falsa applicazione di norme di diritto.".