Art. 20
Forma dell'appello
1. L'appello si propone con atto di citazione, notificato a norma
degli articoli 325 e seguenti del codice di procedura civile, e deve
contenere, a pena di inammissibilita', specifiche censure nei
confronti della sentenza impugnata.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti
del codice di procedura civile.
3. Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello e'
dichiarato improcedibile, su istanza dell'appellato che si sia
tempestivamente costituito.
4. L'appello e' dichiarato inammissibile se le parti hanno
convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa
sia impugnabile soltanto ai sensi dell'articolo 360 del codice di
procedura civile.
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 325, 341 e 360 del
codice di procedura civile:
"Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine
per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di
terzo di cui all'art. 404, secondo comma, e' di trenta
giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre
la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata
contro la sentenza delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di
giorni sessanta.".
"Art. 341 (Giudice dell'appello). - L'appello contro le
sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone
rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella
cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la
sentenza.".
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico
grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza,
quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso
l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o
falsa applicazione di norme di diritto.".