Art. 21
Interventi in appello
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 344 del codice di procedura
civile, nel giudizio in grado di appello e' ammesso altresi'
l'intervento dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di
alcuna delle parti.
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 344 del codice di
procedura civile:
"Art. 344 (Intervento in appello). - Nel giudizio
d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che
potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404.".