Art. 21
                        Interventi in appello

  1.  Fermo quanto disposto dall'articolo 344 del codice di procedura
civile,  nel  giudizio  in  grado  di  appello  e'  ammesso  altresi'
l'intervento  dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di
alcuna delle parti.
 
          Nota all'art. 21:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  344 del codice di
          procedura civile:
              "Art.  344  (Intervento  in  appello).  -  Nel giudizio
          d'appello  e'  ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che
          potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404.".