ART. 10 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile) 1. Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati: a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo e il codice fiscale dell'ente; b) rappresentante e sede legale dell'ente; c) numero identificativo del procedimento; d) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario; e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate; f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato; g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (estensione artt. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: "Art. 21 (Pluralita' di illeciti). - 1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.". - Per gli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 778/1931, vedi note all'art. 4.