ART. 11 (L) (Eliminazione delle iscrizioni) 1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui e' stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui e' cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. (art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Note all'art. 11: - Per l'art. 80, comma 2, del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 9.