ART. 11 (L)
                   (Eliminazione delle iscrizioni)

   1.  Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono
eliminate  trascorsi  cinque anni dal giorno in cui e' stata eseguita
la  sanzione  pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui e'
cessata  l'esecuzione  di  qualunque altra diversa sanzione, se negli
stessi   periodi   non   e'  stato  commesso  un  ulteriore  illecito
amministrativo.
   (art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
 
          Note all'art. 11:
              - Per   l'art.   80,   comma   2,  del  citato  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 9.