ART. 9 (L) (Provvedimenti iscrivibili) 1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni; c) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia. (art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Note all'art. 9: - Per il titolo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle premesse. - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 80 del decreto legislativo n. 231/2001, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 80 (Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative). - 1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II. 2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonche' i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative. 3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.".