ART. 9 (L)
                     (Provvedimenti iscrivibili)

   1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
si iscrivono per estratto:

   a)  i  provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti
le  sanzioni  amministrative  di  cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;
   b)  i  provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione
delle stesse sanzioni;
   c)  qualsiasi  altro provvedimento che concerne a norma di legge i
provvedimenti   gia'  iscritti,  come  individuato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia.

(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
 
          Note all'art. 9:
              - Per  il titolo del decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231, vedi nota all'art. 2.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle premesse.
              - Per  completezza  di informazione si riporta il testo
          dell'art.  80 del decreto legislativo n. 231/2001, abrogato
          a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del testo unico qui
          pubblicato:
              "Art.    80    (Anagrafe   nazionale   delle   sanzioni
          amministrative).  -  1.  Presso  il  casellario  giudiziale
          centrale  e'  istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni
          amministrative di cui al capo II.
              2.   Nell'anagrafe  sono  iscritti,  per  estratto,  le
          sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni
          amministrative   dipendenti   da   reato   appena  divenuti
          irrevocabili  nonche'  i  provvedimenti emessi dagli organi
          giurisdizionali   dell'esecuzione   non  piu'  soggetti  ad
          impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
              3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi
          cinque  anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e'
          stata  applicata  la sanzione pecuniaria o dieci anni se e'
          stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi
          indicati  non  e'  stato  commesso  un  ulteriore  illecito
          amministrativo.".