Art. 16
    Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario

   1.  Fatte  salve  le  condizioni  di  miglior favore stabilite dai
contratti  collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della
disciplina  della  durata settimanale dell'orario di cui all'articolo
3:

a) le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15
   marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473,
   e successive modifiche;
b) le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957,
   e  successive  modifiche,  alle  condizioni  ivi  previste,  e  le
   fattispecie  di  cui  agli  articoli  8  e 10 del regio decreto 10
   settembre 1923, n. 1955;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare
   che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;
d) le  occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice
   attesa  o  custodia  elencate  nella  tabella  approvata con regio
   decreto  6  dicembre  1923, n. 2657, e successive modificazioni ed
   integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il  personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via
   terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i  giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti
   da  aziende  editrici  di giornali, periodici e agenzie di stampa,
   nonche' quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti
   servizi radiotelevisivi;
i) il  personale  poligrafico,  operai  ed  impiegati,  addetto  alle
   attivita'  di  composizione,  stampa  e spedizione di quotidiani e
   settimanali,  di documenti necessari al funzionamento degli organi
   legislativi  e  amministrativi  nazionali  e  locali, nonche' alle
   attivita' produttive delle agenzie di stampa;
l) il  personale  addetto  ai servizi di informazione radiotelevisiva
   gestiti da aziende pubbliche e private;
m) i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154,
   e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559;
n) le  prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per
   assicurare  la  continuita'  del  servizio,  nei  settori appresso
   indicati:

1 personale  dipendente  da  imprese  concessionarie  di  servizi nei
   settori  delle  poste,  delle  autostrade, dei servizi portuali ed
   aeroportuali,   nonche'   personale   dipendente  da  imprese  che
   gestiscono  servizi  pubblici  di trasporto e da imprese esercenti
   servizi di telecomunicazione;
2 personale  dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
   trasformazione,   distribuzione,   trattamento  ed  erogazione  di
   energia elettrica, gas, calore ed acqua;
3 personale   dipendente   da   quelle   di   raccolta,  trattamento,
   smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
4 personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai
   casi  in  cui  il  servizio  stesso  sia  richiesto dall'autorita'
   giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;

o) personale  dipendente  da  gestori di impianti di distribuzione di
   carburante non autostradali;
p) personale  non  impiegatizio  dipendente da stabilimenti balneari,
   marini, fluviali, lacuali e piscinali.

   2. Le attivita' e le prestazioni indicate alle lettere da a) ad n)
del  comma  1  verranno  aggiornate  ed  armonizzate  con  i principi
contenuti  nel  presente  decreto  legislativo  mediante  decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
dipendenti,  mediante  decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di  concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare  sentite  le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative,  nonche'  le  organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro.
 
          Note all'art. 16:
              - Il testo dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo
          1923,  n.  692  (Limitazione  dell'orario di lavoro per gli
          operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali
          di  qualunque  natura),  convertito  dalla  legge 17 aprile
          1925, n. 473, e' il seguente:
              «Art.  4  (Ripartizione dell'orario massimo normale sui
          periodi  ultrasettimanali).  -  Nei lavori agricoli e negli
          altri  lavori  per  i quali ricorrano necessita' imposte da
          esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48
          ore   settimanali,  di  cui  all'art.  1,  potranno  essere
          superate,   purche'  la  durata  media  del  lavoro,  entro
          determinati  periodi,  non  ecceda  quei limiti che saranno
          stabiliti con decreto reale su proposta del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti
          ed  il  Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati
          tra le parti interessate.
              Nei  casi  di  urgenza  le  autorizzazioni  devolute al
          Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale possono
          essere    date    provvisoriamente    dal    capo   Circolo
          dell'ispettorato del lavoro.».
              - Il testo del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957
          (Approvazione  della  tabella  indicante  le industrie e le
          lavorazioni  per  le  quali  e'  consentita  la facolta' di
          superare  le  8  ore  giornaliere  o  le  48 settimanali di
          lavoro),    e'    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          28 settembre 1923, n. 228.
              - Il testo dell'art. 8 del citato regio decreto n. 1955
          del   1923  (Approvazione  del  regolamento  relativo  alla
          limitazione   dell'orario  di  lavoro  per  gli  operai  ed
          impiegati   delle  aziende  industriali  o  commerciali  di
          qualunque natura), e' il seguente:
              «Art.  8. - I periodi entro i quali a norma dell'art. 4
          del  regio  decreto-legge,  e'  consentito,  per necessita'
          tecniche  o  stagionali, di superare le 8 ore giornaliere o
          le  48  ore  settimanali,  non possono superare il ciclo di
          massima  intensita'  lavorativa per le industrie stagionali
          ne' i tre mesi per le industrie a lavoro continuo. Tuttavia
          per   queste   ultime   industrie   potra'   invece  essere
          consentito,  quando  necessita'  tecniche  o  stagionali lo
          richiedano,  di  superare  le  otto  8  giornaliere o le 48
          settimanali,  purche',  entro il periodo massimo di un anno
          solare, non sia superata la media delle 48 ore settimanali.
              Le  industrie  per  le  quali e' consentito di superare
          l'orario normale di lavoro a norma del comma precedente e i
          limiti  dei  periodi entro i quali tale facolta' dovra' per
          ciascuna  industria essere contenuta come pure le modalita'
          della   ripartizione   dell'orario  di  lavoro  su  periodi
          ultrasettimanali  saranno determinati con decreto reale, ai
          termini  dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923,
          n. 692.
              Gli  accordi  fra  le  parti di cui al precitato art. 4
          circa  la  ripartizione  dell'orario  massimo  normale sono
          quelli  stipulati tra le associazioni di datori di lavoro e
          quelle di lavoratori, e, in mancanza di associazioni, tra i
          rappresentanti  degli uni e degli altri. Gli accordi stessi
          devono  essere  trasmessi  al capo del Circolo di ispezione
          dell'industria  e  del lavoro competente per territorio, il
          quale  fara' risultare il suo consenso con un visto apposto
          ai concordati o ai regolamenti di lavoro.
              Contro  l'eventuale rifiuto del visto da parte del capo
          Circolo  e'  ammesso  il ricorso al Ministro per l'economia
          nazionale,  che  provvedera'  con decreto da pubblicarsi in
          riassunto  nel  Bollettino del lavoro, riconoscendo, se del
          caso,  la  validita' degli accordi per il ramo di industria
          la localita' e il tempo in cui devono essere applicati.
              Il  datore  di  lavoro  che  intenda  superare l'orario
          normale   massimo  deve  preventivamente  darne  avviso  al
          Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro competente
          per territorio.».
              -  Il  testo  dell'art.  10 del citato regio decreto n.
          1955 del 1923, e' il seguente:
              «Art.  10. - La durata massima della giornata di lavoro
          puo'  essere  superata per quei periodi di lavoro che siano
          strettamente  necessari  per  predisporre  il funzionamento
          degli  impianti  e  dei  mezzi di lavoro, per apprestare le
          materie  prime,  per  la  pulizia,  per  l'ultimazione e lo
          sgombro  dei  prodotti  ed  in  genere  per tutti gli altri
          servizi  indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e
          cessazione  del  lavoro nelle industrie a funzionamento non
          continuativo,  limitatamente  al  personale  addetto a tali
          lavori.
              Possono  del  pari essere eseguiti oltre i limiti della
          giornata  normale  di  otto  ore  o  delle  quarantotto ore
          settimanali i seguenti lavori:
                a) riparazione,  costruzione, manutenzione, pulizia e
          sorveglianza  degli impianti e quegli altri servizi che non
          possono    compiersi   durante   l'orario   normale   senza
          inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli operai;
                b) compilazione dell'inventario dell'anno;
                c) custodia o vigilanza dell'azienda;
                d) verifiche e prove straordinarie.
              Per  le  industrie  stagionali  sono considerati lavori
          preparatori  quelli  che  precedono  la  messa in attivita'
          delle  fabbriche e per i quali il prolungamento dell'orario
          e'  indispensabile  per assicurare il tempestivo e regolare
          inizio e proseguimento della lavorazione.».
              -  Il  testo del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657
          (Approvazione  della  tabella  indicante le occupazioni che
          richiedono  un  lavoro  discontinuo  o di semplice attesa o
          custodia  alle  quali  non  e'  applicabile  la limitazione
          dell'orario  sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo
          1923,  n.  692),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          21 dicembre 1923, n. 299.
              -  Il  testo dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n.
          154   (Costituzione   della   sezione   Zecca   nell'ambito
          dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
              «Art.  1. - Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello
          Stato  e' costituita, con contabilita' separata, la sezione
          Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed
          i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e
          le modifiche previste dalla presente legge.
              L'Istituto    Poligrafico   dello   Stato   assume   la
          denominazione  di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
          Esso  provvede, oltre ai compiti indicati nell'art. 2 della
          predetta  legge  n.  559,  tramite  la  sezione  Zecca,  ai
          seguenti compiti:
                conio  delle  monete  di  Stato  in conformita' delle
          leggi vigenti;
                conio di monete estere;
                conio  di monete a corso legale di speciale scelta da
          cedere, a nornia di legge, a privati, enti ed associazioni;
                conio  di  medaglie  e  fusioni  artistiche per conto
          dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
                fabbricazione  in  esclusiva  di  sigilli ufficiali e
          marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
                fabbricazione  di timbri metallici e marchi per conto
          di enti pubblici e di privati;
                fabbricazione di contrassegni di Stato;
                fabbricazione   di   targhe,   distintivi  metallici,
          gettoni ed altri prodotti artistici;
                promozione   dell'attivita'  della  Scuola  dell'arte
          della medaglia e del Museo della Zecca; esecuzione di saggi
          su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
                riparazione  di  congegni  e  macchinari  in uso o in
          proprieta' dello Stato;
                partecipazione   a   studi,   rilevazioni   e   prove
          sperimentali  nelle  materie  attinenti  al campo specifico
          della meccanica;
                perizia delle monete ritenute false;
                conio di monete commemorative o celebrative;
                fabbricazione    di    contrassegni    per   macchine
          affrancatrici per conto dello Stato;
                promozione  e  partecipazione  a studi, rilevazioni e
          prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
          cui al presente articolo.
              La  coniazione  da  parte della sezione Zecca di monete
          per  conto  di  Stati  esteri dovra' essere preventivamente
          autorizzata  dal  Ministero del tesoro - Direzione generale
          del tesoro.».
              -  Il  testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
          559  (Nuovo  ordinamento  dell'Istituto  Poligrafico  dello
          Stato), e' il seguente:
              «Art.  2.  -  1.  L'Istituto  Poligrafico e Zecca dello
          Stato  ha  per  compiti  la produzione e la fornitura della
          carta,   delle   carte   valori,  degli  stampati  e  delle
          pubblicazioni  anche  su  supporti informatici, nonche' dei
          prodotti    cartotecnici    per    il    fabbisogno   delle
          amministrazioni dello Stato.
              2.  L'Istituto  provvede  alla stampa ed alla gestione,
          anche  con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e
          della   Raccolta   ufficiale  degli  atti  normativi  della
          Repubblica  italiana,  salva la competenza del Ministero di
          grazia  e  giustizia  per quanto concerne la direzione e la
          redazione   delle   stesse,   nonche'   alla  stampa  delle
          pubblicazioni ufficiali dello Stato.
              3.  L'Istituto  cura  la  stampa  di  pubblicazioni  di
          carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
          atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
              4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
          aventi    rilevante    carattere   artistico,   letterario,
          scientifico  e,  in  genere,  culturale,  ferme restando in
          materia  le  attribuzioni  del  Ministero  per  i beni e le
          attivita' culturali.
              5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
                a) conio  delle  monete di Stato in conformita' delle
          leggi vigenti;
                b) conio di monete estere;
                c) conio  di monete a corso legale di speciale scelta
          da   cedere,   a   norma  di  legge,  a  privati,  enti  ed
          associazioni;
                d) conio  di  medaglie e fusioni artistiche per conto
          dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
                e) fabbricazione   di   sigilli  ufficiali  e  marchi
          metallici recanti l'emblema dello Stato;
                f) fabbricazione  di  timbri  metallici  e marchi per
          conto di enti pubblici e di privati;
                g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
                h) fabbricazione  di  targhe,  distintivi  metallici,
          gettoni ed altri prodotti artistici;
                i) promozione  dell'attivita'  della Scuola dell'arte
          della medaglia e del Museo della Zecca;
                l) esecuzione  di saggi su monete e metalli per conto
          dello Stato e di privati;
                m)  riparazione  di congegni e macchinari in uso o in
          proprieta' dello Stato;
                n)   partecipazione  a  studi,  rilevazioni  e  prove
          sperimentali  nelle  materie  attinenti  al campo specifico
          della meccanica;
                o) perizia delle monete ritenute false;
                p) conio di monete commemorative o celebrative;
                q) fabbricazione   di   contrassegni   per   macchine
          affrancatrici per conto dello Stato;
                r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e
          prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
          cui al presente articolo.
              6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
          per  conto  di  Stati  esteri dovra' essere preventivamente
          autorizzata  dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
          autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
          ed   assumere   commesse   in   materia   cartaria  e,  con
          l'autorizzazione  del  servizio centrale del Provveditorato
          generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica, in materia grafica.
              8.  Nello  svolgimento  della sua attivita', l'Istituto
          puo'  esercitare,  direttamente o indirettamente, attivita'
          affini,  ausiliarie,  connesse  o  strumentali  rispetto  a
          quelle previste nel presente articolo.
              9.  L'Istituto,  nello  svolgimento della sua attivita'
          puo'   compiere  ogni  operazione  di  natura  mobiliare  o
          immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
          finalita'.
              10.  Le  attivita'  e  i  compiti  di  cui  al presente
          articolo   sono   svolti   nel   rispetto  della  normativa
          comunitaria in materia.».