Art. 17 
Deroghe alla disciplina in  materia  di  riposo  giornaliero,  pause,
             lavoro notturno, durata massima settimanale 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli  7,  8,  12  e  13  possono
essere derogate mediante contratti collettivi o  accordi  conclusi  a
livello  nazionale  tra   le   organizzazioni   sindacali   nazionali
comparativamente piu' rappresentative e le associazioni nazionali dei
datori di lavoro firmatarie  di  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro o, conformemente alle regole fissate  nelle  medesime  intese,
mediante contratti collettivi o accordi conclusi al  secondo  livello
di contrattazione. 
  2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro  e
delle  politiche  sociali  ovvero,  per  i  pubblici  dipendenti,  il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, su richiesta  delle  organizzazioni
sindacali    nazionali    di    categoria    comparativamente    piu'
rappresentative o  delle  associazioni  nazionali  di  categoria  dei
datori di lavoro firmatarie dei  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro, adotta un decreto, sentite le  stesse  parti,  per  stabilire
deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi,  7,  8,
12 e 13 con riferimento: 
    a) alle attivita' caratterizzate dalla distanza fra il  luogo  di
lavoro e il luogo di residenza del  lavoratore,  compreso  il  lavoro
offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro; 
    b)  alle  attivita'  di  guardia,   sorveglianza   e   permanenza
caratterizzate dalla necessita' di assicurare la protezione dei  beni
e delle persone, in particolare, quando  si  tratta  di  guardiani  o
portinai o di imprese di sorveglianza; 
    c) alle attivita' caratterizzate dalla necessita'  di  assicurare
la continuita' del  servizio  o  della  produzione,  in  particolare,
quando si tratta: 
    1) di servizi relativi all'accettazione, al  trattamento  o  alle
cure prestati  da  ospedali  o  stabilimenti  analoghi,  comprese  le
attivita' dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri; 
    2) del personale portuale o aeroportuale; 
    3)  di  servizi  della  stampa,   radiofonici,   televisivi,   di
produzione cinematografica, postali  o  delle  telecomunicazioni,  di
servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile; 
    4) di servizi di produzione, di conduzione  e  distribuzione  del
gas, dell'acqua e  dell'elettricita',  di  servizi  di  raccolta  dei
rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento; 
    5) di industrie in cui il lavoro non puo' essere  interrotto  per
ragioni tecniche; 
    6) di attivita' di ricerca e sviluppo; 
    7) dell'agricoltura; 
    8) di lavoratori  operanti  nei  servizi  regolari  di  trasporto
passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1, numero
14), 2^ periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633; 
    d) in  caso  di  sovraccarico  prevedibile  di  attivita',  e  in
particolare: 
    1) nell'agricoltura; 
    2) nel turismo; 
    3) nei servizi postali; 
    e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
    1) per le attivita' discontinue; 
    2) per il servizio prestato a bordo dei treni; 
    3) per le attivita'  connesse  al  trasporto  ferroviario  e  che
assicurano la regolarita' del traffico ferroviario; 
    f) a fatti dovuti a circostanze estranee  al  datore  di  lavoro,
eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze  dei
quali sarebbero state  comunque  inevitabili  malgrado  la  diligenza
osservata; 
    g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente. 
  3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si puo'  derogare  alla
disciplina di cui all'articolo 7: 
    a) per l'attivita' di lavoro a turni tutte le  volte  in  cui  il
lavoratore cambia squadra e  non  puo'  usufruire  tra  la  fine  del
servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva
di periodi di riposo giornaliero; 
    b)  per  le  attivita'  caratterizzate  da  periodo   di   lavoro
frazionati durante la giornata, in particolare del personale  addetto
alle attivita' di pulizie. 
  4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3  possono  essere  ammesse
soltanto a condizione che ai prestatori  di  lavoro  siano  accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali  in
cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo
non  sia  possibile  per  motivi  oggettivi,  a  condizione  che   ai
lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. 
  5. Nel  rispetto  dei  principi  generali  della  protezione  della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui  agli
articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui
durata  dell'orario  di  lavoro,  a   causa   delle   caratteristiche
dell'attivita' esercitata, non e' misurata o  predeterminata  o  puo'
essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si
tratta: 
    a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di  altre
persone aventi potere di decisione autonomo; 
    b) di manodopera familiare; 
    c) di lavoratori nel  settore  liturgico  delle  chiese  e  delle
comunita' religiose; 
    d) di prestazioni  rese  nell'ambito  di  rapporti  di  lavoro  a
domicilio e di tele-lavoro. 
  6. Nel  rispetto  dei  principi  generali  della  protezione  della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui  agli
articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile.  Per  il
personale mobile dipendente da aziende  autoferrotranviarie,  trovano
applicazione le relative disposizioni di cui al  regio  decreto-legge
19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile  1925,  n.
473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138. 
 
          Note all'art. 17:
              -  Il  testo  dell'art.  10,  comma  1,  numero 14), 2°
          periodo,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre   1972,   n.   633   (Istituzione  e  disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto), e' il seguente:
                "14)  prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di
          trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
          marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
          chilometri;".
              -   Il   testo  della  legge  17 aprile  1925,  n.  473
          (conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1923, n.
          2328,  recante disposizioni per la formazione degli orari e
          dei  turni  di  servizio  del personale addetto ai pubblici
          servizi  di  trasporti in concessione), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1923, n. 264.
              - Il testo della legge 14 febbraio 1958, n. 138 (Orario
          di  lavoro  del personale degli automezzi pubblici di linea
          extra   urbani   adibiti   al  trasporto  viaggiatori),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1958, n. 65.