Art. 18
            Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima

  1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai
lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
  2.  Fatte  salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di  categoria,  la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da
pesca  e'  stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate
su  un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario
di  lavoro  o  di  quello  di riposo a bordo delle navi da pesca sono
cosi' stabiliti:
a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
   1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
   2) 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
   1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
   2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
  3.  Le  ore  di  riposo non possono essere suddivise in piu' di due
periodi  distinti,  di  cui  uno  e'  almeno di sei ore consecutive e
l'intervallo  tra  i  due  periodi  consecutivi  di  riposo  non deve
superare le 14 ore.