Art. 19
               Disposizioni transitorie e abrogazioni

  1.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente
al Ministro per la funzione pubblica, per quanto coinvolge i pubblici
dipendenti,  convoca  le  organizzazioni  dei  datori  di lavoro e le
organizzazioni  dei  lavoratori comparativamente piu' rappresentative
al  fine  di  verificare  lo stato di attuazione del presente decreto
nella contrattazione collettiva.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella
materia  disciplinata  dal  decreto  legislativo  medesimo,  salve le
disposizioni   espressamente  richiamate  e  le  disposizioni  aventi
carattere sanzionatorio.
  3.  Per  il  personale  dipendente  da aziende autoferrotranviarie,
addetto ad attivita' caratterizzata dalla necessita' di assicurare la
continuita'  del  servizio,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli
articoli  9,  comma  5,  16  e  17,  restano  in  vigore  le relative
disposizioni  contenute  nel  regio  decreto-legge 19 ottobre 1923 n.
2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14
febbraio  1958. n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del
presente decreto legislativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 aprile 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 19:
              -  Per i riferimenti del regio decreto n. 2328 del 1923
          vedi nota all'art. 17.
              -  Per  i  riferimenti della legge n. 138 del 1958 vedi
          nota all'art. 17.